CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 80-44852/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo unico (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato), che non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e vizio della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di una tessera bancomat poco prima sottratta alla titolare, senza convincentemente confutare l'elemento obiettivo (brevissimo iato temporale) che deponeva per la commissione del delitto presupposto da parte del ricorrente. 1.2. Il ricorso denunzia un deficit di tipicità, nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione la versione offerta nel merito con i motivi di gravame, non condividendola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandola con logica argomentazione; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa. Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."). La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 2. Segue alla inammissibilità del motivo di ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente M