CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 agosto 1980
Cassazione n. 09883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. In data 25 novembre 2022 la prima sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento sancito dalla prima sezione della Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso promosso dal Procuratore Generale contro una prima pronuncia assolutoria di secondo grado, ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 17 luglio 2017, che a sua volta, in sede di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], applicata la continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il delitto di omicidio pluriaggravato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 cod. pen., 7 L. n. 203/91 - commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) - e per i delitti connessi di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 c.p., 2,4 e 7 L. n. 895/67, e 7 L. n. 203/91 (capo B) - di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv.,110 e 648 c.p., 7 L. n. 203/91 (capo C) - e di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv.,110 e 424 c.p., 7 L. n. 203/91 (capo D), fatti verificatisi e comunque accertati in S. Onofrio (VV) tra il 11 e il 12 luglio 2004. La sentenza del giudice del rinvio ha ripercorso i passaggi salienti della sentenza di condanna di primo grado, che ha valorizzato il materiale probatorio proveniente da alcune captazioni intercettive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suocero del [OSCURATO:PERSONA], svolte in altro procedimento penale e dal cui contesto si enucleavano le ragioni di attrito tra la vittima dell'omicidio e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Domenico, la più importante delle quali era collegata agli interessi economici vantati dagli uni e dagli altri nella zona industriale di Maierato; tali elementi erano stati successivamente confermati dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva di essere l'autore materiale dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], da lui commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, pianificato nel corso di alcune riunioni tenute nei casolari di campagna dei Bonavota, insieme a costoro. Tali dichiarazioni sono state ritenute convalidate da diversi riscontri esterni, le propalazioni di altri collaboranti, che avevano nel complesso confermato il contesto di maturazione del progetto omicidiario, ma soprattutto gli esiti degli accertamenti sulle tracce di DNA - positivamente comparato dal RIS dei Carabinieri, in termini di completa sovrapponibilità, con quello del Fortuna dopo alcuni anni - tracce repertate (con la redazione di una relazione di indagine biologica a firma della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] della polizia scientifica, in data 8 novembre 2004) su uno dei guanti in lattice rinvenuti nell'immediatezza dei fatti nell'autovettura rubata, utilizzata dai malfattori, che i medesimi avevano dato alle fiamme dopo avervi, tra l'altro, abbandonato le armi dell'agguato teso a [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell'emissione del provvedimento coercitivo, veniva conferito incarico ad un perito, la dr.ssa Barbaro, in sede di incidente probatorio, volto - da un lato - ad esperire un nuovo tentativo di estrazione del DNA dal suddetto guanto in lattice (c.d. reperto n. 6) e - dall'altro - in caso di impossibilità, ad esprimersi sull'affidabilità degli accertamenti tecnici in precedenza espletati. Il giudice di primo grado, esaminato il compendio probatorio così emerso e le risultanze dell'elaborato del perito, ritenute a loro volta avvaloranti il racconto del chiamante Mantella, è pervenuto al verdetto di condanna, riformato una prima volta, sull'appello della difesa, dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, la cui decisione, essenzialmente fondata sullo svilimento della c.d. prova scientifica e sulla ritenuta carenza di riscontri individualizzanti al narrato del collaboratore di giustizia, è stata come detto annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso del Procuratore generale.Il giudizio di rinvio ha da ultimo condotto alla conferma della sentenza di condanna di primo grado, sulla base - in sintesi - dei seguenti argomenti: la Corte di legittimità ha mostrato di condividere il percorso della motivazione della sentenza del giudice di primo grado quanto alla valutazione di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ha demandato al giudizio di rinvio il compito di esprimersi sulla idoneità degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari a fungere da riscontri esterni alla chiamata in correità, "alla luce delle censure" mosse dal Procuratore generale ricorrente; al giudice del rinvio era dunque richiesto di prendere posizione sull'efficacia, come elementi di riscontro, delle acquisizioni investigative sul movente dell'omicidio e dell'esito degli accertamenti sul DNA, avuto riguardo a quelli eseguiti dal RIS dei Carabinieri, da porre a confronto con i pareri espressi dal perito dell'incidente probatorio e dai consulenti della difesa e tenuto conto dell'effetto devolutivo del dictum della Corte di Cassazione, che ha rimarcato l'incompletezza della valutazione dei contenuti della perizia biogenetica della dr.ssa Barbaro, discussa nel contraddittorio delle parti; il materiale probatorio utilizzabile nel processo era da considerarsi idoneo alla pronuncia della sentenza senza necessità delle integrazioni istruttorie invocate dai difensori dell'imputato (finalizzate, in principalità, ad una nuova convocazione ed audizione in contraddittorio del perito e dei consulenti delle parti) e l'eventuale inosservanza delle formalità prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in sede di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti ove non si dimostri che la violazione abbia inficiato l'esito dell'esame genetico comparativo; in ogni caso, non era emersa prova dell'adozione di modalità irregolari nell'acquisizione dei reperti e nella loro conservazione, prima dell'effettuazione degli accertamenti eseguiti dal RIS dei Carabinieri e le perplessità espresse dalla dr.ssa Barbaro si erano riferite alle condizioni dei reperti a lei consegnati prima di eseguire la perizia, dunque diverso tempo dopo la repertazione e gli accertamenti del RIS; il perito aveva comunque concluso che, a prescindere dalla mancata ripetizione della procedura di amplificazione del DNA e delle criticità riscontrate sulle modalità di "assegnazione del profilo del guanto corrispondente al reperto n. 6" , il valore da lei calcolato di LR - cioè di probabilità attributiva della paternità del profilo di DNA nel guanto sequestrato - era pari a 514.197.373 in favore della ipotesi che esso fosse riconducibile al Fortuna, pur avendo ella rinvenuto una mescolanza di due profili; a conferma della trasparenza delle metodiche estrattive adottate nel 2004, era da considerare che il profilo genotipico rilevato in altro guanto in lattice era poi stato positivamente comparato con il DNA di [OSCURATO:PERSONA], altro chiamato in correità dal Mantella quale esecutore dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]; tali emergenze probatorie sarebbero state di per sé esaustive ai fini della conferma dell'affermazione di colpevolezza, salvo aggiungere, peraltro, che nel corso delle indagini preliminari erano state raccolte altre, plurime fonti di prova relative al movente dell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA], come rievocate dalle propalazioni del collaboratore, con specifico riferimento al conflitto di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e i Bonavota, delineatosi a riguardo dello sfruttamento urbanistico e commerciale dell'area industriale di Maierato (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costantino, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], ad ulteriore riscontro della conversazione intercettata in sito ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e Lopreiato, già citata). 2. Il ricorso per cassazione ha articolato 6 motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al perimetro del giudizio di rinvio, poiché la Corte territoriale avrebbe disatteso le ragioni dell'annullamento, che avrebbero precluso una rivalutazione del movente dell'azione criminosa come già delineato dalla sentenza del giudice di prime cure; tale sconfinamento darebbe conto dell'incertezza della decisione della Corte d'assise d'appello e della difficoltà di orientare il giudizio di conferma della pronuncia di primo grado nei limiti stabiliti dalla Corte di Cassazione. 2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di violazione di legge penale e della motivazione a riguardo del diniego della rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa ai sensi degli artt. 603 e 627 comma 2 cod. proc. pen., sostanziate nella prospettata necessità di riascoltare il perito e il consulente di parte sulle verifiche eseguite sul DNA e di produzione documentale; la prima istanza sarebbe conducente, perché l'ambito dell'annullamento con rinvio - che avrebbe richiesto di valutare alcuni profili sui quali la dr.ssa Barbaro non avrebbe riferito "già solo per l'ovvio andamento cronologico" - concernerebbe proprio la necessità di un confronto approfondito tra le conclusioni del RIS dei Carabinieri di Messina e le critiche mosse dalla medesima dr.ssa Barbaro, che la sentenza annullata avrebbe omesso di effettuare in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, connesso al ribaltamento del verdetto di primo grado; tale profilo di "novità", indicato dalla Corte del giudizio rescindente, sarebbe costituito dalla necessità di chiarire la portata della prova di un DNA "repertata e conservata in violazione dei protocolli internazionali" perché la Corte di Cassazione ha affermato che la carenza di motivazione della pronuncia di assoluzione riguarda "la valutazione incompleta" della prova del DNA; ancora, il rigetto dell'istanza sarebbe in contrasto con i principi della giurisprudenza europea, che imporrebbero "la rinnovazione probatoria in caso di reformatio in peius di una pronuncia assolutoria basata sulla prova dichiarativa senza distinguere tra fasi o gradi del giudizio"; il caso dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria di secondo grado( di riforma del verdetto di condanna in prime cure) sarebbe assimilabile a quello della riforma della sentenza di condanna di primo grado con esito assolutorio in secondo grado, perché il giudizio di rinvio è di tipo "prosecutorio" , la sentenza assolutoria di secondo grado, sia pur cassata, non potrebbe dirsi "inidonea a far sorgere l'obbligo della rinnovazione" ed il processo di rinvio sarebbe una naturale "continuazione" del giudizio di legittimità. Mentre nel caso di annullamento con rinvio a causa di una nullità verificatasi nel giudizio di merito si realizza una retrocessione del procedimento penale, che rivive nella sua interezza e in totale autonomia, nell'ipotesi di annullamento con rinvio per una carenza di motivazione sul percorso probatorio seguito dal giudice del grado, il processo di merito prosegue secondo i criteri dettati dalla sentenza di annullamento perché i profili di illegittimità della sentenza d'appello, registrati dalla Cassazione, non invalidano del tutto il ragionamento da essa esposto. La seconda istanza, avente per oggetto talune produzioni documentali, non avrebbe natura esplorativa, ma funzionale a garantire il rispetto della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e, dunque, a sollecitare correttamente in tale ottica l'organo decidente ad attivarsi per eliminare le aporie emergenti in sede di esame del materiale probatorio. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova del DNA. La perizia della dr.ssa Barbaro aveva rilevato che l'analisi del DNA "svolta nel 2004" era irripetibile, perché il materiale genetico era andato distrutto; detta analisi sarebbe stata effettuata in violazione dei Protocolli internazionali, che prescrivono l'amplificazione del DNA in caso di esiguità del materiale biologico per ottenerne copie e tale amplificazione avrebbe dovuto essere effettuata 3 volte; il perito aveva ancora censurato la mancanza della documentazione relativa ai rilievi, agli spostamenti e alla conservazione del reperto, in violazione delle linee-guida in genetica forense. Ancora, sarebbe erronea l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale non risulterebbero disattesi i protocolli preposti alla repertazione, alla conservazione e custodia del materiale né che tali eventuali anomalìe non sarebbero state dimostrate dalla difesa, perché confermate dal perito dinanzi alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro all'udienza del 8 gennaio 2019, nel corso del primo giudizio di secondo grado, anche sotto il profilo della loro incidenza sui risultati dell'analisi del DNA e date per ammesse dalla sentenza del g.u.p.. La ripetizione dell'amplificazione sarebbe stata imposta anche dai Protocolli scientifici dell'epoca del rilievo eseguito dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, il giudice ha il dovere di valutare la prova scientifica secondo il "sapere" esistente al tempo della decisione, non della repertazione o dell'effettuazione dell'esame peritale; il guanto costituente il reperto n. 6 ha presentato due profili di tipo genetico, di cui uno ignoto, di tal che non sarebbe possibile - anche ammesso che il Fortuna lo avesse indossato - datare il momento preciso in cui ciò sarebbe avvenuto e tanto non potrebbe dimostrare il rinvenimento dell'oggetto nell'abitacolo del veicolo usato dai malfattori per la commissione dell'omicidio, anche perché l'imputato era un frequentatore di un gruppo di persone che ruotava attorno ai Bonavota e potrebbe averlo usato o toccato in altra precedente circostanza. E neppure sarebbe dirimente l'osservazione della Corte del giudizio di rinvio, secondo cui anche la dr.ssa Barbaro - pur esprimendo perplessità sulla mancata ripetizione della procedura di amplificazione dei dati e sul criterio di assegnazione del profilo - avesse concluso di aver ottenuto, in esito alla sua analisi, un valore di probabilità (LR) pari a 514.197.373 a favore dell'ipotesi che uno dei profili genotipici del reperto n. 6 sia appartenuto al Fortuna, perché, anche in considerazione di quanto osservato dal consulente di parte Piccinini, tale risultato sarebbe falsato dai vizi della procedura di valutazione della prova scientifica, con particolare riferimento all'"operazione di calcolo" delle probabilità effettuata dal RIS dei CC di Messina, condizionata dalle dimensioni, verosimilmente molto ampie, del Database in suo uso. Alla conclusione proposta dalla difesa sarebbe del resto pervenuta la giurisprudenza di legittimità nel caso dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione per quanto concerne l'affermata sussistenza della circostanza aggravante del fine e del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa - cosca Bonavota - con sentenza definitiva (Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 30 giugno 2016) in relazione al periodo 1998/2009 e la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 maggio 2023, ha annullato senza rinvio la condanna inflittagli per l'omicidio Cracolici in merito alla contestazione della circostanza aggravante dell'art. 7 della L. n. 203 del 1991; la sentenza impugnata sarebbe peraltro illogica perché farebbe perno sui contenuti della conversazione intercettata, intercorsa tra Lopreiato e [OSCURATO:PERSONA] ed attinente al movente dell'omicidio, che la sentenza rescindente della Corte di legittimità ha giudicato non univocamente utilizzabile come riscontro alle dichiarazioni di Mantella. 2.5. Il quinto motivo si è appuntato sui medesimi vizi, a riguardo della sussistenza dell'aggravante della premeditazione, perché la sentenza impugnata, pur in presenza di uno specifico motivo di appello, non avrebbe fornito replica alcuna e si sarebbe limitata ad avallare il percorso argomentativo del primo giudice; la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto dei requisiti di ordine cronologico ed ideologico, riferibili alla specifica condotta del Fortuna, tali da dimostrare la ricorrenza della circostanza aggravante, di natura soggettiva. 2.6. Il sesto motivo si è concentrato sui vizi di erronea applicazione della legge penale e sul vizio di motivazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sbrigativamente escluse con un giudizio di recessività della giovane età e dello stato di incensuratezza del ricorrente rispetto all'efferatezza e alle modalità dell'omicidio e alla personalità del soggetto, nel 2012 sottoposto a misura di prevenzione personale, senza considerazione alcuna per la inesistenza di reati commessi in epoca successiva a quello da giudicare e per la riconducibilità dell'omicidio ad un contesto ordinario. 3. In data 24 novembre 2023 i difensori del ricorrente hanno inoltrato memoria difensiva, alla quale hanno allegato la citata sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione del 2 maggio 2023. Sono stati depositati motivi nuovi, con i quali i difensori hanno insistito nelle ragioni di ricorso. Più precisamente, sono state articolate diverse considerazioni in relazione alla ritenuta causale dell'omicidio, perché il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito della possibile coesistenza delle attività commerciali ideate da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di circostanze incompatibili con il narrato del collaboratore di giustizia; la circostanza dell'allontanamento, imposto da [OSCURATO:PERSONA], degli operai incaricati da [OSCURATO:PERSONA] di eseguire alcuni scavi nella zona industriale di Maierato, sia pure riferita da Mantella, non sarebbe stata collocata nel medesimo torno dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione del 12 febbraio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe conducente, perché mai costoro avrebbero parlato del Fortuna come uno degli autori dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA]; non risponderebbe al vero che Fortuna si rese irreperibile subito dopo l'omicidio, perché da un'annotazione di p.g. emergerebbe che egli non subì una perquisizione domiciliare, a differenza di altri; gli accertamenti sul DNA non potrebbero essere ritenuti di rilievo processuale, perché non sarebbero stati rispettati i protocolli scientifici di riferimento, come precisato dal perito e il quantitativo di DNA tratto dal reperto n. 6, pur in assenza di una determinazione emergente dagli atti, sarebbe da ritenersi minimo, dunque di alcuna valenza a fini di prova, non essendo state svolte le indispensabili amplificazioni del dato. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A seguito dell'annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è certamente vincolato al divieto di fondare la propria decisione sui medesimi argomenti che siano stati ritenuti illogici o insufficienti dalla Corte di Cassazione a riguardo dei singoli punti della deliberazione annullata, nel rispetto dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., ma rimane libero di pervenire, attraverso un differente percorso interpretativo, eventualmente implementato o integrato dalla valutazione di diversi e/o ulteriori elementi di prova, ad autonomo esito decisorio (Sez.2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 259811). I rilievi mossi dalla sentenza di annullamento a riguardo della potenziale inclusione del movente del delitto tra i riscontri esterni ad una chiamata di correo hanno rimarcato la necessità di argomentarne accuratamente la pregnanza nella prospettiva di esaustiva corroborazione delle dichiarazioni del collaboratore, ma non possono ritenersi vincolanti al punto da impedire, al giudice del rinvio, di rivalutare il compendio probatorio eventualmente ritenuto insufficiente nella più ampia ed articolata rivisitazione di esso, finalizzata, anzi, proprio a conformarsi alle direttrici fornite dal giudice di legittimità (cfr. per il principio espresso Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 6, n. 5552 del 29/03/2000, P.M. e P.C. in proc. Grisorio, Rv.220563). Nel caso in scrutinio la Corte d'assise d'appello non si è discostata dalle considerazioni in diritto inderogabilmente svolte dalla sentenza di annullamento - circoscritte al giudizio di equivocità dei contenuti della conversazione intercorsa tra Lopreiato e [OSCURATO:PERSONA], suocero della vittima, captata in sede di intercettazione ambientale - ed ha ripercorso, con declinazione piana e persuasiva, la descrizione del movente "economico" dell'omicidio attraverso l'illustrazione analitica di altri dati probanti, che hanno confermato, validandoli, i contenuti del dialogo tra i due soggetti intercettati, attribuendovi una consistenza che consente di superarne l'originaria degradazione ad un ambiguo contesto di argomentazioni congetturali. In linea con i principi ermeneutici richiamati anche dalla sentenza rescindente (a pag. 17 e 18), la Corte territoriale ha inquadrato la causale dell'azione omicidiaria in modo preciso e particolareggiato (pag. 41 e segg.) e ha dato ragguaglio degli specifici e variegati riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, citando il contributo informativo di altro collaborante, Costantino, membro di altro clan della zona, il quale - per quanto di interesse in questa sede - ha ricondotto il movente del delitto omicidiario ai contrasti insorti tra la vittima e i Bonavota per questioni legate "ad un distributore, qualcosa legato o qualcosa del genere e sempre lì nel territorio di Maierato"; ha correttamente indicato l'altrimenti singolare condizione di irreperibilità, il cui accertamento può serenamente prescindere dall'estensione all'uno e all'altro delle perquisizioni domiciliari, che ha accomunato Fortuna e [OSCURATO:PERSONA] nei momenti postumi all'omicidio di cui hanno dato appagante contezza, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le pronunce di condanna si fondono e possono essere lette congiuntamente, la sentenza di primo grado (pag.14) e quella del giudizio di rinvio (pag.48); non potendosi peraltro nemmeno trascurare, nella stessa prospettiva di individuazione dei dati fenomenici di convalida esterna, che il ricorrente è stato controllato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni immediatamente successivi - 14 luglio 2004 - e di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni immediatamente precedenti - il 10 luglio 2004 - alla consumazione dell'omicidio; ha richiamato i dati storici e rappresentativi, collimanti con il narrato dei collaboratori, riguardanti lo sfruttamento urbanistico ed imprenditoriale dell'area industriale di Maierato nel medesimo torno di tempo dell'omicidio, come il rilascio di un permesso di costruire un autolavaggio al proprietario del terreno, tale Ferrigno, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (suffragate, quanto alle intenzioni del marito, da [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA]), costruttore del capannone dell'Euronics, a riguardo dell'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dell'insediamento citato e della concomitante intesa, intercorsa tra Ferrigno e [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione di un bar a cui quest'ultimo aspirava e ancora, a riguardo della significativa interruzione dei lavori di edificazione dell'autolavaggio, protrattasi dopo l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] ("Successivamente i lavori si sono bloccati, è stata realizzata solo una base di cemento"); elementi, tutti, che convalidano le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul movente del delitto e rafforzano le informazioni che provengono dalla conversazione del 12 febbraio 2012 tra Lopreiato e [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] era maturata a causa dei divergenti obbiettivi imprenditoriali, suoi e dei Bonavota, sfociati nell'episodio del protervo allontanamento degli operai intenti a realizzare uno scavo dei lavori del bar che i Bonavota intendevano costruire (pag. 9 sentenza di primo grado, pag. 56 sentenza impugnata). Non colgono dunque nel segno i rilievi mossi dal ricorso, e in particolare quelli contenuti nei motivi nuovi, funzionali ad una rivisitazione del materiale probatorio esposto ed interpretato dalla struttura delle sentenze dei giudici di merito, rammentato il costante principio di diritto secondo il quale "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216620). E, con particolare riferimento al sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, deve essere ribadito che esso non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). 2. Anche il secondo motivo non è fondato. Nel caso del giudizio di rinvio, il paradigma normativo offerto dall'art. 627 del codice di rito prevede che il giudice del rinvio sia chiamato ad esercitare le proprie funzioni rescissorie all'interno di uno specifico perimetro delibativo, che gli viene tracciato dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte che, comunque, nelle ipotesi di annullamento per mancanza o illogicità manifesta della motivazione, lascia libero il giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernente i punti oggetto dell'annullamento, con la possibilità di compiere, ove reputato indispensabile, ulteriori atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Rv. 273628). E ciò in accordo con il secondo periodo dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che "se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione": tale norma va interpretata nel senso che, in sede di rinvio, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in sé già istituto di carattere eccezionale, non può che allinearsi allo scrutinio sulla rilevanza delle prove "nuovamente" richieste ai fini dello specifico spazio decisorio con cui il giudice del rinvio è chiamato a confrontarsi (Sez.5, n. 5209 del 11/12/2020,0ttino, Rv. 280408; sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, P.G. in proc. Lento e altro, Rv. 270721). Ecco che, allora, deve essere richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata" (ex multis, Sez.6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620); e, più in generale, con riferimento al previsto esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820). Non è dato cogliere alcun profilo di incongruenza o di manifesta illogicità nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, che non ha affermato che l'istituto della rinnovazione istruttoria sia incompatibile con le ragioni dell'annullamento con rinvio per carenza di motivazione, tratteggiate dalla sentenza rescindente, ma ne ha ritenuto la superfluità - e così pure escludendo il connotato di "novità" delle tematiche e degli strumenti d'integrazione probatoria proposti dalla difesa - entro i margini della consentita discrezionalità, sottolineando, con enunciati ragionevoli e sottratti al vaglio di legittimità, che il contraddittorio sui contributi scientifici del perito e dei consulenti di parte fosse già stato ampiamente sviscerato nel primo e nel secondo grado di giudizio (come del resto si evince dall' allegato n. 5 al ricorso per cassazione) e che le produzioni documentali, non dotate del necessario carattere disgregativo rispetto al ragionamento esposto dal giudice di prime cure, intendessero indirizzare il giudizio di rinvio su binari di natura meramente esplorativa. E, peraltro, il collegio deve in proposito rilevare che il motivo di ricorso che contesta il diniego della rinnovazione istruttoria si rivela anche genericamente formulato, perché il disposto dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. (nella dizione vigente all'epoca di celebrazione del processo di rinvio, che non distingueva tra le forme del rito prescelto) riguarda il diverso apprezzamento, nel secondo grado di giudizio, di una prova dichiarativa in senso stretto, mentre le ragioni dell'annullamento con rinvio ordinato dalla Corte di Cassazione concernono, testualmente "un confronto analitico" tra "gli esiti delle verifiche peritali compiute dal [OSCURATO:PERSONA] scientifiche di Messina" e "le conclusioni peritali della dr.ssa Barbaro" in relazione al "giudizio di compatibilità genotipica eseguito sul reperto n. 6", un raffronto, dunque, tra valutazioni di tipo squisitamente scientifico che non presuppone, necessariamente, la constatazione di un pregresso contrasto tra prove dichiarative, che, del resto, il motivo di ricorso non indica neppure; ed analogo "vuoto" di specificità si registra - in disparte i puntuali rilievi della Corte territoriale sulla limitazione del diritto delle parti alla prova nel giudizio abbreviato semplice (Sez. U n. 930 del 13/12/1995,Clarke, Rv.203427) - con riferimento alle doglianze sulla mancata acquisizione documentale, dal momento che esse non affrontano, minimamente, l'indispensabile profilo della utilizzabilità prima e della rilevanza decisiva poi, ai fini della regiudicanda, di dichiarazioni confidenziali di uno zio della vittima - processualmente inutilizzabili ai sensi dell'art. 203 comma 1, secondo alinea, cod. proc. pen. - e di trascrizioni di intercettazioni di conversazioni, evocate in sunto non conducente, di molto successive ai fatti di interesse ed apparentemente riferite a procedimenti penali diversi. Né appare convincente il preteso richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza europea in caso di assoluta necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ove collegata all'overtuming di una sentenza assolutoria di primo grado sull'impugnazione del pubblico ministero (di cui alla note sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta n. 27620 del 28 aprile 2016 e delle Sezioni Unite Patalano n. 18620 del 19 gennaio del 2017, i cui enunciati ermeneutici sono stati positivizzati con l'introduzione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., operata dalla L. n. 103 del 2017), per plurime ragioni. In primo luogo, si versa in una vicenda in cui il giudizio di appello si è innestato nel giudizio abbreviato non condizionato, celebrato in primo grado dinanzi al giudice per l'udienza preliminare, peraltro richiesto dalla difesa immediatamente dopo il deposito dell'elaborato della consulenza del prof. Piccinini. Sono confacenti, allora, i principi convenzionali, da ritenersi a loro volta di ordine generale e di taglio temperante rispetto a quello orientato tout court al dovere della rinnovazione istruttoria in appello in caso di impugnazione di una sentenza di assoluzione da parte della pubblica accusa (Corte EDU, Dan contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e altri), cristallizzati dalla pronuncia della CEDU del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15, che si è posta nel solco di Cass. Sezioni Unite 13 dicembre 1995 n. 930, Clarke; cfr. anche sent. CEDU, Tripodo c. Italia, ric. 2715/15), a valere a fortiori nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata di condanna, secondo i quali gli obblighi di approfondimento probatorio che incombono sul giudice di secondo grado debbano essere sempre proporzionatamente modulati e parametrati (e debbano dunque reputarsi attenuati in relazione) alla scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti, perché la natura del rito speciale, autonomamente e legittimamente modellato dall'ordinamento giuridico interno, prevede che la rinuncia alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - effettuata dall'imputato con l'accesso al giudizio de quo - sia efficacemente controbilanciata dalla ex lege imposta riduzione di un terzo della pena in concreto comminabile per il delitto commesso. In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità perché complementare all'indirizzo qui condiviso, si è già espressa in analoga, rigorosa direzione - optando anche per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente - affermando che "nel caso di ribaltamento di condanna che intervenga tra due sentenze d'appello coinvolte nella dinamica del giudizio di annullamento con rinvio, la sentenza di primo grado e quella successiva di appello che la conferma, all'esito del giudizio rescissorio disposto dalla Cassazione, formano una diade non già intimamente contraddittoria, bensì del tutto coerente: una doppia pronuncia conforme di condanna [...],che non si presta alle obiezioni fondanti della linea interpretativa disegnata dagli approdi suddetti in tema di overtuming di condanna che si sviluppa nell'ordinaria dialettica tra primo e secondo grado" (Sez.5, n. 6552 del 24/11/2020, Costantino, Rv.280671; Sez.2, n. 10255 del 29/11/2019, PG in proc. Fasciani, Rv. 278745; sez.5, n. 52051 del 12/11/2019, Acquavite e altri, non massimata). Quanto, poi, all'assunto, non condivisibile, dell'inquadramento della natura del giudizio di rinvio come "prosecuzione" di quello di legittimità, è stato efficacemente osservato che, in realtà - e a maggior ragione, ritiene il collegio di aggiungere, con riferimento al caso dell'annullamento con rinvio "totale", per difetto di motivazione - "la sentenza rescindente della Corte di cassazione "elimina "la sentenza annullata dal novero delle pronunce legittimamente emesse" e di essa il giudice del rinvio non deve tener conto se non come paradigma negativo per non incorrere nei medesimi errori già oggetto delle censure in sede di legittimità" (cfr. sez.5 n. 6552 del 24/11/2020, cit.; Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345). 3. Il terzo motivo, a sua volta, non merita accoglimento. Per un verso, le ragioni del ricorso, pur ripercorrendo il novero di critiche alle modalità di acquisizione e di conservazione dei reperti sequestrati, utilizzati per l'estrapolazione del DNA, e più in generale le obiezioni sulla regolarità della cd. catena di custodia, non hanno (non solo dimostrato ma neppure) trattato l'irrinunciabile profilo della loro concludenza ai fini del giudizio di attendibilità della riconducibilità del dato estratto alla persona di [OSCURATO:PERSONA], così da prestare il fianco ad un rilievo di genericità (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 15140 del 29/02/2022, Neagu, Rv. 283144, citata dalla Corte di rinvio a pag. 26). In proposito, quand'anche non si intendesse convenire con le conclusioni rassegnate dal provvedimento impugnato a riguardo della inappuntabilità delle operazioni di apprensione e conservazione dei reperti sequestrati nel corso del procedimento, sarebbero incensurabili, perché epistemologicamente corrette e in ogni caso non illogiche, le argomentazioni della sentenza a riguardo dell'impossibilità di comunque attribuire, in assenza di emergenze di capacità demolitiva, al mancato rispetto delle linee-guida dei [OSCURATO:PERSONA] una valenza infirmante degli esiti dell'esame genetico, univocamente indirizzati ad avvalorare il test del DNA in senso sfavorevole all'imputato, come, peraltro, già in linea di principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la violazione o l'errata applicazione di protocolli di indagine in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova, che contengono regole condivise di carattere tecnico-scientifico, non costituisce motivo di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, potendo, al più, incidere sull'attendibilità degli esiti della stessa, valutazione di fatto insindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione" (Sez.5, n. 8893 del 11/01/2021, Laurenti, Rv.280623, citata dalla sentenza impugnata); ed al riguardo, non è possibile aderire al commento di pag. 25 dei motivi di ricorso, volto a svalutare l'incidenza del precedente sulla scorta dell'assunta marginalità delle irregolarità riscontrate nel caso concreto, anche perché nella vicenda oggetto di quel procedimento era stata specificamente dedotta la contaminazione dei reperti a causa dell'"inquinamento" della scena del crimine. Tali parametri di valutazione hanno trovato riscontro nella contingenza del processo de quo, dal momento che il perito ha bensì registrato talune criticità nella documentazione dell'evoluzione cronologica delle operazioni di conservazione dei reperti, ma non vi ha mai attribuito incidenza tale da ridimensionare la valenza del risultato del confronto delle tracce genetiche eseguito dal RIS dei Carabinieri e da lei replicato, con risultanze coincidenti, nel rispetto del contraddittorio assicurato dai contributi dei consulenti delle parti; e la sentenza impugnata ne ha fornito contezza, con enunciati appropriati e dunque non censurabili in sede di legittimità, a pag. 33 della motivazione. Per altro verso, il perito del giudice, dr.ssa Barbaro, ha conferito solidità tecnica alle conclusioni a cui è pervenuto il RIS del Carabinieri di Messina e conferma della complessiva correttezza della metodologia adottata dalla polizia scientifica nell'esecuzione dei prelievi dei reperti e nella individuazione del profilo genotipico significativo ai fini della successiva comparazione con quello tratto dalle tracce salivari del Fortuna, acquisite in sede di espletamento dell'incarico, come da lei precisato all'udienza del 8 gennaio 2019 dinanzi alla Corte d'assise di appello di Catanzaro (pag.9), con la seguente proposizione: "Quindi il profilo del guanto 6 divenuto un profilo mescolato, è stato valutato in questi termini, effettuando un approccio di tipo probabilistico, utilizzando un software particolare di calcolo che permette di considerare anche quelle evenienze di cui parlavamo prima, cioè l'evenienza del drop-in, quindi picchi accessori che stanno in più nel profilo e l'evenienza del drop-out, cioè perdita di alcuni alleni (rectius, alleli n.d.r.) e ho effettuato un calcolo statistico utilizzando sempre sia le frequenze della popolazione calabrese che quelle italiane, che mi ha permesso di determinare il valore del LR, likelihood ratio, rappresenta il rapporto tra due probabilità, la probabilità che la persona di interesse sia il con tributore della traccia, contro la probabilità che la traccia provenga da due individui invece sconosciuti. Anche in questo caso ho ottenuto un valore statistico che è di circa cinquecento milioni di volte a favore della prima ipotesi, cioè che la traccia sia una mescolanza tra Fortuna e un soggetto sconosciuto, piuttosto che sia una mescolanza tra due individui sconosciuti" (v. pag.40 sentenza impugnata). Cioè a dire, l'operato peritale ha compiuto una indagine tecnologicamente avanzata, che ha percorso l'eventualità delle possibili falsificazioni alla cui individuazione sarebbe stata funzionale la procedura di amplificazione non seguita secondo i protocolli scientifici al tempo dei rilievi originari a riguardo dell'esaltazione del DNA, giungendo comunque ad un risultato del tutto conforme a quello favorevole alla prospettazione accusatoria. La sentenza impugnata, inoltre - pagg. 37 e 38 - ha persuasivamente richiamato taluni passaggi testuali della sentenza Sez.2, n. 38184 del 11/10/2022, che hanno messo in rilievo l'efficacia determinante delle tecnologie più evolute, come (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nei motivi nuovi) quelle utilizzate dalla dr.ssa Barbaro, nella prospettiva di superare l'inosservanza delle linee-guida in tema di esecuzione delle repliche delle amplificazioni del DNA senza pregiudicare la validità ed attendibilità dell'analisi scientifica sviluppata sul campione di raffronto. Con tali elementi di decisivo impatto il motivo di ricorso ha omesso di confrontarsi, insistendo su argomenti inconferenti, come quelli desunti dalla consulenza di parte del dr. Piccinini, volti a sollevare obiezioni sulle metodiche utilizzate dal RIS dei Carabinieri ai fini della stima comparativa, senza tuttavia considerare che le perplessità espresse dall'esperto nominato dal giudice sulla sequela delle linee-guida in materia di decodificazione ed analisi del profilo genetico non hanno mai messo in dubbio, anche in virtù della conclusione delle operazioni autonomamente svolte e curate, l'affidabilità scientifica dell'esito della prova. D'altro canto, non può essere da ultimo trascurato, come del resto traibile dai principi fondanti della sentenza rescindente (pag. 22), che i risultati della ricerca del DNA sul c.d. reperto n. 6 rappresentano, nella prospettiva decisoria che ne occupa, (non una prova esclusiva ed autosufficiente ma) un sostegno obiettivo di "corroborazione" delle propalazioni del chiamante di correità, tanto da assurgere ad elemento di convalida primario e in sé decisivo dell'attendibilità della prova principale, non in contrasto con gli enunciati in diritto espressi dalla sentenza di questa sezione, n. 36080 del 27 marzo 2015, Knox, Rv. 264863, che ha riconosciuto potenziale spessore di riscontro alla prova scientifica, sia pure assicurata in assenza del rispetto delle formalità protocollari, ad integrazione di dati probanti di "soverchiante" rilevanza dimostrativa, come, nella specie, il narrato del collaboratore Mantella, di incontrovertibile pregnanza probatoria alla luce del dictum della sentenza rescindente quanto a credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca, in uno con le considerevoli emergenze pertinenti alla causale del delitto. E, potrebbe aggiungersi, a fortiori nel caso sottoposto all'esame del collegio, ove il risultato della comparazione tra il DNA enucleato dal guanto in lattice e quello dell'imputato oltrepassa di gran lunga il confine della generica compatibilità, per assumere i connotati della complessiva sovrapponibilità (pag. 15 sentenza di primo grado, a rimando della consulenza del RIS) o quantomeno dell'"elevatissimo grado di compatibilità" (pag. 34 sentenza impugnata, a rimarco delle conclusioni peritali, che - come emerge dall'allegato 5 al ricorso per cassazione, pag. 14 - hanno sottolineato il rinvenimento, nel raffronto con la popolazione italiana, di "un valore di 506 milioni di volte" a favore della tesi accusatoria, quando già "un valore superiore a 10 mila è una forte indicazione a favore dell'ipotesi').4. Il quarto motivo è infondato. Le riflessioni declinate dalla sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'aver "utilizzato il metodo mafioso", contestata nell'imputazione, sono rispettose delle direttive ermeneutiche da sempre impartite in tema di interpretazione delle ipotesi diverse e alternative previste dall'art. 7 del D.L. n. 152/91, ora art. 416 bis.1 cod. pen. Lo stabile indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene integrata la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando "le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso", e tanto persino nei casi in cui quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez.1, Sentenza n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637; sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, Giampà, Rv. 281530), e afferma che l'aggravante in scrutinio "non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso" (Sez.5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv.271103; sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103); è stato anche attentamente osservato, in una pronuncia risalente ma puntuale ai fini che ne occupano, che ricorre l'aggravante del metodo mafioso "quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata" (Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio e altro, Rv. 197430). Le sentenze di merito, nel rassegnare decisioni conformi, hanno illustrato, con argomentazioni piane, logiche e sottratte al perimetro di intervento della Corte di legittimità, che l'accadimento omicidiario ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (ricostruito, nei profili oggettivi, dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, pag. 6 e 7 sentenza di primo grado) ha denotato plurimi indicatori di "mafiosità" - autonomamente vagliabili, indipendentemente dalla riconosciuta appartenenza, o meno, del singolo componente ad un'associazione di tipo mafioso - costituiti dalle modalità della preparazione e della realizzazione dell'agguato, "commesso con forme sfrontate e brutali (in prossimità dell'abitazione della vittima, con l'utilizzo di armi da guerra) tipiche dell'agire della criminalità organizzata, intenzionata in tal modo a palesare il suo potere e la sua forza, non solo alla associazione avversa direttamente colpita, ma anche all'inerme collettività" (pag.40 sentenza di primo grado); i tratti e i dettagli peculiari dell'imboscata, nella preordinazione di uomini e mezzi, nell'uso di armi micidiali, nelle attività esecutive - volte ad infierire sulla vittima, senza alcuna pietà - nelle postume, tempestive e contestuali operazioni di cancellazione delle tracce, sono stati evidenziati anche dalla sentenza della Corte territoriale per inferirne la riconducibilità quasi "scolastica" ad un incedere di natura mafiosa (pag. 57). 5. Deve ritenersi inammissibile, e comunque manifestamente infondato, il quinto motivo che investe la ritenuta aggravante della premeditazione. Il relativo motivo di appello deve, invero, reputarsi estremamente generico se non del tutto evanescente, perché confinato in qualche riga - pag. 27 - al tema dell'avvenuto furto dell'autovettura, usata per l'agguato, poche ore prima della sua realizzazione, in presenza di argomentazioni ben più ampie e circostanziate della sentenza di primo grado, con le quali alcun confronto è rinvenibile (pag.40, ove si rimarcano le modalità progettuali ed esecutive dell'omicidio, le prima accurate e deliberate con ampio anticipo rispetto all'azione criminosa - con l'interessamento, in un primo tempo, di componenti della cosca crotonese degli Arena, pagg. 27 e 28 - le seconde dimostrative, a loro volta, di minuziosa predisposizione di uomini e mezzi, di scrupolosa preparazione del luogo e del tempo dell'assalto e delle fasi successive, connotate dall'obbiettivo della distruzione delle tracce del reato e della dispersione dei responsabili, invero resisi introvabili alle pronte ricerche delle forze delle polizia); ed è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza di presunta, omessa motivazione in relazione ad una censura d'appello comunque inammissibile è, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che, in sede di rinvio per la sua delibazione, sarebbe comunque destinato, nella sua connotazione inconducente, alla declaratoria di inammissibilità. Per altro verso, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U n.337 del 18/12/2008, Antonucci e altri Rv. 241575) e della ricorrenza di tali requisiti le sentenze del doppio grado hanno parimenti dato conto, con esposizione appagante ed immune da critiche di illogicità intrinseca (pag. 40 sentenza di primo grado - a riguardo della scrupolosa pianificazione dell'assalto nei tempi e nelle modalità - richiamata, quanto al condiviso "percorso argomentativo", dalla sentenza impugnata, pag. 58); la sua tenuta non è, del resto, certamente intaccata dal rilievo circa l'avvenuta perpetrazione del furto dell'autovettura a ridosso della consumazione dell'omicidio, potendo rispondere, tale opzione operativa, al meditato intendimento di restringere lo iato temporale tra la denuncia del furto e l'utilizzo del mezzo in vista delle progettate finalità criminose e, di conseguenza, di ridurre il pericolo della sua previa individuazione da parte delle forze di polizia. 6. Il sesto motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 41 della sentenza di primo grado, che ha posto l'accento sulla notevole gravità del fatto, sulla particolare capacità a delinquere degli autori e sulla insussistenza di elementi di segno positivo tali da controbilanciarne la rilevanza; pag. 58 della sentenza di secondo grado, che ha ragionevolmente stimato la recessività degli elementi offerti dalla difesa - stato d'incensuratezza e giovane età - rispetto a quelli valorizzati dal primo giudice, rappresentati "dalla efferatezza delle modalità di esecuzione dell'omicidio ed alla personalità" dell'imputato, già sottoposto, nel 2012, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevab