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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 33065/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del 26/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Belpasso nei confronti di S.A. , per il delitto di lesioni personali in danno B.L. , procurante una malattia della durata di giorni dieci, commesso in data 20 settembre 2014.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di S.A. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 420-ter, 598-bis, comma 3, cod. proc. pen., art. 24 Cost.

Lamenta il ricorrente che, dopo avere il [OSCURATO:PERSONA] di appello notificato la citazione per il giudizio, con l'indicazione che l'udienza si sarebbe tenuta in assenza delle parti, a trattazione scritta, ha poi modificato il rito ai sensi dell'art. 598-bis, comma 3, cod. proc. pen. senza i relativi avvisi alle parti, con conseguente nullità del giudizio.

4. Il ricorso è stato trattato, con l'intervento delle parti, su istanza del difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Va premesso che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez.

U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).

3. Dall'esame degli atti emerge che effettivamente in data 29 novembre 2023 il [OSCURATO:PERSONA] dell'appello disponeva la citazione, rappresentando che l'udienza si sarebbe tenuta il 26 gennaio 2024 senza la partecipazione delle parti, come prescritto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.Dal verbale dell'udienza del 26 gennaio 2024 emerge che compariva in udienza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità del giudizio ai sensi dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., per non aver ricevuto la comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero.

A tale eccezione si associava anche il difensore di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] prendeva atto della presenza e delle eccezioni difensive e trasformava il rito da cartolare in orale, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., invitando le parti a formulare le conclusioni.

Le parti tutte, compreso il Pubblico ministero presente, concludevano senza eccepire alcunchè.

4. Va premesso che l'atto di appello è stato depositato il 18 settembre 2023 e trattandosi di impugnazione antecedente il 30 giugno 2024, trova applicazione la disciplina 'emergenziale' dell'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, in forza dell'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, per la proroga ex art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.

In merito alla disciplina 'emergenziale' prorogata, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento di questa Corte, per il quale nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2023, S., Rv. 284164): di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898; così da ultimo Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01; conf.

N. 27880 del 2023 Rv. 284898 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01; in senso contrario, ritenendo tempestiva la deduzione con il ricorso per cassazione, Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 - 01; conf.

N. 15657 del 2023 Rv. 284486 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01).Pertanto, a fronte della mancata comunicazione delle conclusioni scritte, l'eccezione andava proposta nel primo momento utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, e, quindi, con l'anticipo di cinque giorni liberi — prefissati per i difensori dal citato art. 23-bis, comma 2, per il deposito delle proprie conclusioni — rispetto alla data fissata per la celebrazione dell'udienza e non certamente presentandosi il giorno dell'udienza.

Il che nel caso in esame non è avvenuto.

5. Ad ogni buon conto, anche la doglianza proposta con il ricorso non è fondata.

Deve rilevarsi come, fatta salva la disciplina di tipo pandemico, in ragione del principio tempus regit actum le norme processuali modificate dal d.lgs. 150 del 2020, entrate in vigore a partire dal 30 dicembre 2022, risultano applicabili in quanto compatibili con la disciplina prorogata e riservata ai ricorsi depositati prima del 30 giugno 2024.

Nel caso in esame, correttamente il [OSCURATO:PERSONA] dell'appello aveva emesso il decreto di citazione ex art. 610, comma 3, cod. proc. pen., indicando la trattazione camerale senza partecipazione delle parti, con l'avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale.

Il decreto, per altro, indicava anche la data e il luogo di udienza, con specifica dell'aula, tanto che ciò consentiva alle parti private di comparire in udienza.

Va anche evidenziato che il requisito dell'art. 429, lett. f), cod. proc. pen. richiamato a pena di nullità dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. risultava soddisfatto e, dunque, il decreto di citazione non pativa alcuna nullità.

Quanto poi alla trasformazione del rito, la difesa invoca la violazione dell'art. 598-bis, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi in tal caso dare avviso da parte del giudice alle parti ai sensi dell'art. 601.

Se è vero che l'avviso è necessitato nel caso in cui la scelta della conversione avvenga per iniziativa del giudicante, l'omessa notifica dello stesso, però, non integra alcuna nullità nel caso in esame, in quanto per un verso le parti risultavano presenti, avevano avuto contezza del processo con le garanzie previste dall'art.601 cod. proc. pen., con rispetto del termine a comparire di giorni quaranta e, invitate a concludere, lo avevano fatto senza eccepire alcuna nullità ulteriore.

Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa sia intervenuta nel caso in esame, neanche dedotta dal ricorrente da un punto di vista sostanziale, tanto più che, in casi analoghi, quando la trattazione doveva avvenire in forma camerale ed era invece avvenuta in modo partecipato in sede dibattimentale, è stato ritenuto in modo condiviso da questa Corte che nessuna nullità sia stata integrata.

Infatti, è stato affermato, nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento 1u 4 t in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa (Sez. 6, n. 21977 del 21/04/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240365 - 01, nel caso di mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601, comma secondo, cod. proc. pen).

Così, non è stato ritenuto affetto da nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello avente ad oggetto esclusivamente la misura della pena che non abbia indicato che il processo debba svolgersi in forma camerale (Sez. 6, n. 36563 del 10/05/2012, S., Rv. 253537 - 01, in un caso in cui il processo di appello si era svolto in pubblica udienza; conf.; N. 2662 del 1993, N. 7959 del 1995 Rv. 202565 - 01, N. 9447 del 1996 Rv. 206081 - 01, N. 36543 del 2005 Rv. 232083 - 01).

Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso.

6. Pertanto può affermarsi il principio che nell'ipotesi in cui il decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ex art. 598-bis cod. proc. pen., sia correttamente formulato e tempestivamente notificato, pur in assenza di una richiesta di trattazione orale, se tutte le parti compaiono in udienza e concludono oralmente, a seguito del provvedimento del giudice che dispone di procedersi in tale forma, non viene ad essere integrata alcuna nullità, in quanto la celebrazione partecipata in presenza garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale non partecipato, non implicando per altro alcun pregiudizio del diritto della difesa.

7. La natura non manifestamente infondata del motivo determina il rilievo della estinzione per prescrizione del reato, intervenuta in data 2 marzo 2024, pur considerando le sospensioni del termine per giorni 713 e tenendo in conto il termine massimo di anni sette e mesi sei.

8. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto agli effetti penali e il rigetto quanto agli effetti civili.

9. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del 26/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Belpasso nei confronti di S.A. , per il delitto di lesioni personali in danno B.L. , procurante una malattia della durata di giorni dieci, commesso in data 20 settembre 2014. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di S.A. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 420-ter, 598-bis, comma 3, cod. proc. pen., art. 24 Cost. Lamenta il ricorrente che, dopo avere il [OSCURATO:PERSONA] di appello notificato la citazione per il giudizio, con l'indicazione che l'udienza si sarebbe tenuta in assenza delle parti, a trattazione scritta, ha poi modificato il rito ai sensi dell'art. 598-bis, comma 3, cod. proc. pen. senza i relativi avvisi alle parti, con conseguente nullità del giudizio. 4. Il ricorso è stato trattato, con l'intervento delle parti, su istanza del difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). 3. Dall'esame degli atti emerge che effettivamente in data 29 novembre 2023 il [OSCURATO:PERSONA] dell'appello disponeva la citazione, rappresentando che l'udienza si sarebbe tenuta il 26 gennaio 2024 senza la partecipazione delle parti, come prescritto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.Dal verbale dell'udienza del 26 gennaio 2024 emerge che compariva in udienza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità del giudizio ai sensi dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., per non aver ricevuto la comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero. A tale eccezione si associava anche il difensore di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] prendeva atto della presenza e delle eccezioni difensive e trasformava il rito da cartolare in orale, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., invitando le parti a formulare le conclusioni. Le parti tutte, compreso il Pubblico ministero presente, concludevano senza eccepire alcunchè. 4. Va premesso che l'atto di appello è stato depositato il 18 settembre 2023 e trattandosi di impugnazione antecedente il 30 giugno 2024, trova applicazione la disciplina 'emergenziale' dell'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, in forza dell'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, per la proroga ex art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. In merito alla disciplina 'emergenziale' prorogata, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento di questa Corte, per il quale nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2023, S., Rv. 284164): di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898; così da ultimo Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01; conf. N. 27880 del 2023 Rv. 284898 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01; in senso contrario, ritenendo tempestiva la deduzione con il ricorso per cassazione, Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 - 01; conf. N. 15657 del 2023 Rv. 284486 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01).Pertanto, a fronte della mancata comunicazione delle conclusioni scritte, l'eccezione andava proposta nel primo momento utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, e, quindi, con l'anticipo di cinque giorni liberi — prefissati per i difensori dal citato art. 23-bis, comma 2, per il deposito delle proprie conclusioni — rispetto alla data fissata per la celebrazione dell'udienza e non certamente presentandosi il giorno dell'udienza. Il che nel caso in esame non è avvenuto. 5. Ad ogni buon conto, anche la doglianza proposta con il ricorso non è fondata. Deve rilevarsi come, fatta salva la disciplina di tipo pandemico, in ragione del principio tempus regit actum le norme processuali modificate dal d.lgs. 150 del 2020, entrate in vigore a partire dal 30 dicembre 2022, risultano applicabili in quanto compatibili con la disciplina prorogata e riservata ai ricorsi depositati prima del 30 giugno 2024. Nel caso in esame, correttamente il [OSCURATO:PERSONA] dell'appello aveva emesso il decreto di citazione ex art. 610, comma 3, cod. proc. pen., indicando la trattazione camerale senza partecipazione delle parti, con l'avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale. Il decreto, per altro, indicava anche la data e il luogo di udienza, con specifica dell'aula, tanto che ciò consentiva alle parti private di comparire in udienza. Va anche evidenziato che il requisito dell'art. 429, lett. f), cod. proc. pen. richiamato a pena di nullità dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. risultava soddisfatto e, dunque, il decreto di citazione non pativa alcuna nullità. Quanto poi alla trasformazione del rito, la difesa invoca la violazione dell'art. 598-bis, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi in tal caso dare avviso da parte del giudice alle parti ai sensi dell'art. 601. Se è vero che l'avviso è necessitato nel caso in cui la scelta della conversione avvenga per iniziativa del giudicante, l'omessa notifica dello stesso, però, non integra alcuna nullità nel caso in esame, in quanto per un verso le parti risultavano presenti, avevano avuto contezza del processo con le garanzie previste dall'art.601 cod. proc. pen., con rispetto del termine a comparire di giorni quaranta e, invitate a concludere, lo avevano fatto senza eccepire alcuna nullità ulteriore. Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa sia intervenuta nel caso in esame, neanche dedotta dal ricorrente da un punto di vista sostanziale, tanto più che, in casi analoghi, quando la trattazione doveva avvenire in forma camerale ed era invece avvenuta in modo partecipato in sede dibattimentale, è stato ritenuto in modo condiviso da questa Corte che nessuna nullità sia stata integrata. Infatti, è stato affermato, nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento 1u 4 t in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa (Sez. 6, n. 21977 del 21/04/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240365 - 01, nel caso di mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601, comma secondo, cod. proc. pen). Così, non è stato ritenuto affetto da nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello avente ad oggetto esclusivamente la misura della pena che non abbia indicato che il processo debba svolgersi in forma camerale (Sez. 6, n. 36563 del 10/05/2012, S., Rv. 253537 - 01, in un caso in cui il processo di appello si era svolto in pubblica udienza; conf.; N. 2662 del 1993, N. 7959 del 1995 Rv. 202565 - 01, N. 9447 del 1996 Rv. 206081 - 01, N. 36543 del 2005 Rv. 232083 - 01). Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso. 6. Pertanto può affermarsi il principio che nell'ipotesi in cui il decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ex art. 598-bis cod. proc. pen., sia correttamente formulato e tempestivamente notificato, pur in assenza di una richiesta di trattazione orale, se tutte le parti compaiono in udienza e concludono oralmente, a seguito del provvedimento del giudice che dispone di procedersi in tale forma, non viene ad essere integrata alcuna nullità, in quanto la celebrazione partecipata in presenza garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale non partecipato, non implicando per altro alcun pregiudizio del diritto della difesa. 7. La natura non manifestamente infondata del motivo determina il rilievo della estinzione per prescrizione del reato, intervenuta in data 2 marzo 2024, pur considerando le sospensioni del termine per giorni 713 e tenendo in conto il termine massimo di anni sette e mesi sei. 8. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto agli effetti penali e il rigetto quanto agli effetti civili. 9. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse
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