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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39571/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Brasile [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1384/22 della Corte di appello di Roma del 14/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo a) dell'imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di resistenza (art.337 cod. pen.) e tentato incendio (artt. 56, 423 cod. pen.), confermando la condanna pronunciata in primo grado alla pena complessiva di un anno e due mesi di reclusione, unificati i reati dal vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati.

Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e di legge penale in relazione agli artt. 56, 423 cod. pen. nonché vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità quanto al reato di tentato incendio di cui al capo A, derivante da errata quanto apodittica valutazione dei dati probatori acquisiti al giudizio.

Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e di legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen. nonché vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità quanto al reato di resistenza di cui al capo B, dovuta a travisamento delle risultanze del verbale di arresto del 10 marzo 2021 Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e di legge penale in relazione agli artt. 56, 423 cod. pen. in ordine alla ribadita configurabilità nella fattispecie in esame del reato di tentato incendio di cui al capo A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato interamente su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, cmma3, cod. proc. pen.).

2. In tutte le doglianze formulate dall'imputato, mediante la dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. o l'impropria evocazione del vizio di travisamento del fatto, ricorre sistematicamente la sollecitazione rivolta a questo giudice di legittimità di procedere a rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, tanto con riferimento al delitto di tentato incendio di cui al capo A quanto a quello di resistenza di cui al capo B.È della stessa linea di pensiero anche il Procuratore generale requirente limitatamente al delitto di cui al capo A, il quale omette, tuttavia, di considerare che la Corte territoriale ha svolto ampia e congrua motivazione sulle ragioni per cui, date le emergenze processuali di fatto, si dovesse e potesse e configurare nella condotta ivi contestata il delitto di cui agli artt. 56, 423 cod. pen. (pag. 5-7 sentenza impugnata).

Non si può, pertanto, che richiamare uno dei principi cardine da tempo elaborati sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte v.

Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 21 settembre 2022 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Brasile [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1384/22 della Corte di appello di Roma del 14/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo a) dell'imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di resistenza (art.337 cod. pen.) e tentato incendio (artt. 56, 423 cod. pen.), confermando la condanna pronunciata in primo grado alla pena complessiva di un anno e due mesi di reclusione, unificati i reati dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e di legge penale in relazione agli artt. 56, 423 cod. pen. nonché vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità quanto al reato di tentato incendio di cui al capo A, derivante da errata quanto apodittica valutazione dei dati probatori acquisiti al giudizio. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e di legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen. nonché vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità quanto al reato di resistenza di cui al capo B, dovuta a travisamento delle risultanze del verbale di arresto del 10 marzo 2021 Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e di legge penale in relazione agli artt. 56, 423 cod. pen. in ordine alla ribadita configurabilità nella fattispecie in esame del reato di tentato incendio di cui al capo A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato interamente su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, cmma3, cod. proc. pen.). 2. In tutte le doglianze formulate dall'imputato, mediante la dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. o l'impropria evocazione del vizio di travisamento del fatto, ricorre sistematicamente la sollecitazione rivolta a questo giudice di legittimità di procedere a rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, tanto con riferimento al delitto di tentato incendio di cui al capo A quanto a quello di resistenza di cui al capo B.È della stessa linea di pensiero anche il Procuratore generale requirente limitatamente al delitto di cui al capo A, il quale omette, tuttavia, di considerare che la Corte territoriale ha svolto ampia e congrua motivazione sulle ragioni per cui, date le emergenze processuali di fatto, si dovesse e potesse e configurare nella condotta ivi contestata il delitto di cui agli artt. 56, 423 cod. pen. (pag. 5-7 sentenza impugnata). Non si può, pertanto, che richiamare uno dei principi cardine da tempo elaborati sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 settembre 2022 Il con
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