CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-Contro-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.5614/2015 depositata il 10/6/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che lacartella di pagamento notificata a seguito della decadenza dal beneficioNumero registro generale 957/2016Numero sezionale 3534/2026Numero di raccolta generale 14505/2026Data pubblicazione 15/05/2026della rateazione per importi dovuti in relazione alla dichiarazione deiredditi per l’anno 2007.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso,osservando che il pagamento era avvenuto in ritardo di un solo giorno (il14/12/2010 in luogo del 13/12/2010) e tale circostanza non integraval’ipotesi di mancato pagamento previsto dalla norma stessa.Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo che il pagamentotardivo della prima rata determinava la decadenza dal beneficio dellarateizzazione.Si costituiva la società che resisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appello.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.La contribuente non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va considerato che la notifica tentata presso ildifensore della società l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non è andata a buon fine ed è stata poieseguita solo il 31/3/2016, dopo che era ampiamente spirato il termine dicui all’art. 327 c.p.c..Va tuttavia rilevato che la notifica del ricorso è stata tempestivamenteeseguita anche presso la sede della società; tale notifica è nulla, ma noninesistente ed è sanabile ex art. 291, comma 1°, c.p.c. con larinnovazione (Cass. n. 24450/2017; Cass. 15236/2014). P.Q.MLa Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di Michele ed [OSCURATO:PERSONA] entro ilNumero registro generale 957/2016Numero sezionale 3534/2026Numero di raccolta generale 14505/2026Data pubblicazione 15/05/2026termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della presenteordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/4/2026.La PresidenteTania Hmeljak