CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Livorno per avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 2, cod. pen. ed avere conseguentemente rideterminato la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 122 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 7, 8 e 9 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]