CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato quella del Tribunale di Caltanissetta che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di acqua (artt. 624 e 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. I Giudici di appello hanno offerto una motivazione idonea e priva di vizi logico giuridici, ma sul punto il ricorrente non si confronta (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] conviveva con la Rausa, come per altro risultava dal contratto di locazione, e l'imputato non a caso è stato visto più volte all'interno dell'immobile, sia dal proprietario che dall'amministratore;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello ha valutato la condotta e le contestate aggravanti ad effetto speciale ed ha correttamente calcolato la pena. Il reato contestato è punito con la pena da tre a dieci anni di reclusione e si pone fuori dai limiti edittali previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M