CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33131/22 Rilevato che con sentenza in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato l'assenza di motivazione in merito alla responsabilità, perché non era possibile che gli operanti avessero potuto distintamente vedere lo scambio di stupefacente di notte e perché il presunto acquirente era riuscito a sottrarsi al controllo; Ritenuto che il motivo sia generico e fattuale: la Corte territoriale ha ritenuto pienamente credibile il racconto degli operanti e ha valorizzato la disponibilità di altra marijuana (pari a nove dosi) oltre al denaro contante pari a euro 325 non giustificato dal lavoro in nero, in nessun modo provato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente