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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34803/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5563 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA] , nonché quest’ultima inproprio, rappresentati e difesi dall’Avv.

F abio Pace (PEC : ) domicili ati presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ; –controricorrenti – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,n.3088/1/2021 depositata il 18 agosto 20 21 , non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia hadichiarato inammissibile l’appello proposto dall ’agente della riscos- sioneavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.177/ 3/2020, la quale ha accolto i l ricors o introduttivo della societàGunny Transport di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’estratto di ruolo e le relative 1 1 cartelle di paga- mento.

Le cartelle hanno ad oggetto II.DD. e IVA relativ amente agli annidi imposta 2004 - 2009, e il ricorso introduttivo è sta t o notificato ancheall’Agenzia delle Entrate che , fin dal primo grado , ha eccepito il propriodifetto di legittimazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso, compen- sando le spese, con la seguente motivazione: «Letti gli atti, valutate le prove documentali prodotte in giudizio, verificata la correttezza delle notifiche del ricorso alle controparti; la Commissione ritiene di acco- gliere il ricorso stante le mancate costituzioni in giudizio di talune con- troparti resistenti, in particolare dell'Agenzia delle Entrate per la Ri- scossione, sulle quali grava l'onere del provare le corrette notifiche delle cartelle impugnate con il ruolo, nonché le eventuali notifiche di altri atti interruttivi, sì da contrastare l'eccepita decadenza/prescri- zione sollevata dal ricorrente.». 3.La CTR ha dichiara to inammissibile l'appello di ADER, con la se- guente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA], presa visione della documen- tazione allegata dalle parti in giudizio, dichiara l'appello inammissibile.

Preliminarmente, si affronta l'eccezione sollevata da parte contri- buente circa l'ammissibilità della costituzione in giudizio di parte pub- blica attraverso avvocato di [OSCURATO:PERSONA].

Come già ribadito da questa Commissione tributaria più volte, l'Agente per la Riscossione, a norma degli artt. 1 comma 8 DL 193/2016 e 11 comma 2 d.lgs 546/92 è tenuta a stare in giudizio tramite l'avvocatura dello Stato territorial- mente competente oppure attraverso i propri dipendenti.

Nel caso di specie, invece, l'Ufficio si è avvalso di avvocato di libero foro e per tale motivo il suo appello non può essere dichiarato a norma di legge e pertanto deve essere dichiarato illegittimo.Questi giudici, inoltre, rile- vano che l'appello dell'Agenzia per la riscossione risulta essere, oltre che inammissibile, anche tardivo in quanto depositato presso la Com- missione in data 3 agosto 2020 e quindi ben oltre il termine fissato dalla legge all'art. 327 cpc di 60 giorni che decorre dal giorno del de- posito della sentenza di primo grado che, nel caso di specie, è il 13 gennaio 2020.». 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’ADER per due motivi, cui resist ono le contribuenti con controricorso.

Anteriormente all’udienza,con nota depositata il 6 ottobre 202 3 le contribuenti hanno reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto paga- mento.

Consideratoche: 5.Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto chesi è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

6.1. Parte contribuente ha anchedepositato contestualmente alla me- moria la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domande,nonché ricevuta del versamento tramite F24, per parte delle cartelle della prima ed unica rata, per altra parte delle cartelle della prima rata, e non risulta, allo stato, notificato alcundiniego della defi- nizione.

7. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5563 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA] , nonché quest’ultima inproprio, rappresentati e difesi dall’Avv. F abio Pace (PEC : ) domicili ati presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ; –controricorrenti – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,n.3088/1/2021 depositata il 18 agosto 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia hadichiarato inammissibile l’appello proposto dall ’agente della riscos- sioneavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.177/ 3/2020, la quale ha accolto i l ricors o introduttivo della societàGunny Transport di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’estratto di ruolo e le relative 1 1 cartelle di paga- mento. Le cartelle hanno ad oggetto II.DD. e IVA relativ amente agli annidi imposta 2004 - 2009, e il ricorso introduttivo è sta t o notificato ancheall’Agenzia delle Entrate che , fin dal primo grado , ha eccepito il propriodifetto di legittimazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso, compen- sando le spese, con la seguente motivazione: «Letti gli atti, valutate le prove documentali prodotte in giudizio, verificata la correttezza delle notifiche del ricorso alle controparti; la Commissione ritiene di acco- gliere il ricorso stante le mancate costituzioni in giudizio di talune con- troparti resistenti, in particolare dell'Agenzia delle Entrate per la Ri- scossione, sulle quali grava l'onere del provare le corrette notifiche delle cartelle impugnate con il ruolo, nonché le eventuali notifiche di altri atti interruttivi, sì da contrastare l'eccepita decadenza/prescri- zione sollevata dal ricorrente.». 3.La CTR ha dichiara to inammissibile l'appello di ADER, con la se- guente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA], presa visione della documen- tazione allegata dalle parti in giudizio, dichiara l'appello inammissibile. Preliminarmente, si affronta l'eccezione sollevata da parte contri- buente circa l'ammissibilità della costituzione in giudizio di parte pub- blica attraverso avvocato di [OSCURATO:PERSONA]. Come già ribadito da questa Commissione tributaria più volte, l'Agente per la Riscossione, a norma degli artt. 1 comma 8 DL 193/2016 e 11 comma 2 d.lgs 546/92 è tenuta a stare in giudizio tramite l'avvocatura dello Stato territorial- mente competente oppure attraverso i propri dipendenti. Nel caso di specie, invece, l'Ufficio si è avvalso di avvocato di libero foro e per tale motivo il suo appello non può essere dichiarato a norma di legge e pertanto deve essere dichiarato illegittimo.Questi giudici, inoltre, rile- vano che l'appello dell'Agenzia per la riscossione risulta essere, oltre che inammissibile, anche tardivo in quanto depositato presso la Com- missione in data 3 agosto 2020 e quindi ben oltre il termine fissato dalla legge all'art. 327 cpc di 60 giorni che decorre dal giorno del de- posito della sentenza di primo grado che, nel caso di specie, è il 13 gennaio 2020.». 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’ADER per due motivi, cui resist ono le contribuenti con controricorso. Anteriormente all’udienza,con nota depositata il 6 ottobre 202 3 le contribuenti hanno reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto paga- mento. Consideratoche: 5.Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto chesi è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 6.1. Parte contribuente ha anchedepositato contestualmente alla me- moria la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domande,nonché ricevuta del versamento tramite F24, per parte delle cartelle della prima ed unica rata, per altra parte delle cartelle della prima rata, e non risulta, allo stato, notificato alcundiniego della defi- nizione. 7. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22. 8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.
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