Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 44/2006
ECLI:EU:C:2006:178
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]234/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] & Schick GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Competenza giurisdizionale in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Interpretazione dell’art. 15 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Promessa di vincita — Pubblicità ingannevole — Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza — Efficacia di giudicato — Riapertura in sede d’appello — Certezza del diritto — Primato del diritto comunitario — Art. 10 CE»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 10 novembre 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006
Massime della sentenza
Stati membri — Obblighi — Obbligo di cooperazione
(Art. 10 CE)
Il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali
interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giudiziaria passata in giudicato qualora risulti che questa viola
il diritto comunitario. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona
amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle
vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.
(v. punto 20 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 marzo 2006 (
*
)
«Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Interpretazione dell’art. 15 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Promessa di vincita – Pubblicità ingannevole – Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza – Efficacia di giudicato – Riapertura in sede d’appello – Certezza del diritto – Primato del diritto comunitario – Art. 10 CE»
Nel procedimento C‑234/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria) con decisione 26 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2004, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] & Schick GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász e
M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 settembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] & Schick GmbH, dai sigg. M. Alexander e M. Dreschers, Rechtsanwälte;
– per la Repubblica d’Austria, dal sig. H. Dossi e dalla sig.ra S. Pfanner, in qualità di agenti;
– per la Repubblica ceca, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per la Repubblica federale di Germania, dalla sig.ra A. Tiemann e dal sig. A. Günther, in qualità di agenti;
– per la Repubblica francese, dalla sig.ra A. Bodard‑Hermant nonché dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e J.-C. Niollet, in
qualità di agenti;
– per la Repubblica di Cipro, dalla sig.ra M. Chatzigeorgiou, in qualità di agente;
– per il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C.A.H.M. ten Dam, in qualità di agente;
– per la Repubblica di Finlandia, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
– per il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
– per il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Lloyd-Jones,
QC;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE e 15 del regolamento (CE) del Consiglio
22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposti la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina austriaca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Austria), e la società, di diritto tedesco, di vendita per corrispondenza [OSCURATO:PERSONA] & Schick GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA] & Schick»), con sede in Germania, riguardo ad un’azione diretta a far condannare quest’ultima a consegnare alla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una vincita, poiché la detta società, con una lettera indirizzatale nominativamente, aveva suscitato nella
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’impressione che le fosse stato attribuito un premio.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:
«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona,
il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente
sezione:
(…)
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali
si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro
o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».
4 Ai sensi dell’art. 16, n. 1, del medesimo regolamento, «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può
essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici
del luogo in cui è domiciliato il consumatore».
5 L’art. 24 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato
membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per
eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».
La normativa nazionale
6 L’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), nella versione che risulta dalla
legge entrata in vigore il 1° ottobre 1999 (BGBl. I, 185/1999; in prosieguo: il «KSchG») dispone quanto segue:
«Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni
e con i termini di tale comunicazione suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono
consegnare al consumatore tale premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria».
7 L’art. 530 del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») sui presupposti per il ricorso
per revisione dispone quanto segue:
«(1) Una causa conclusasi con una decisione definitiva sulla controversia può essere riaperta a seguito di ricorso per revisione
proposto da una delle parti,
(...)
5. qualora una decisione di un giudice penale, su cui si fonda la decisione di cui trattasi, sia stata annullata da un’altra
pronuncia passata in giudicato;
6. qualora la parte trovi o sia messa in grado di utilizzare una decisione anteriore già passata in giudicato, vertente sulla
stessa domanda o sullo stesso rapporto giuridico e che statuisce definitivamente sulla controversia tra le parti del procedimento
da riaprire;
7. qualora la parte venga a conoscenza di nuove circostanze di fatto ovvero trovi o sia messa in condizione di utilizzare nuove
prove, la deduzione o utilizzazione delle quali, in precedenti procedimenti, avrebbe portato ad una decisione ad essa maggiormente
favorevole.
(2) La riapertura della causa a seguito di ricorso per revisione per i motivi di cui al n. 1, punto 7, è ammissibile soltanto
nel caso in cui la parte fosse impossibilitata, senza sua colpa, a far valere le nuove circostanze di fatto o le nuove prove
prima della conclusione della trattazione orale a seguito della quale è stata emessa la decisione di primo grado».
8 L’art. 534 del medesimo codice dispone quanto segue:
«(1) Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di quattro settimane.
(2) Tale termine decorre:
(...)
4. nella fattispecie contemplata dall’art. 530, n. 1, punto 7, a partire dal giorno in cui la parte ha avuto la possibilità di
dedurre in giudizio le circostanze di fatto e le prove di cui è venuta conoscenza.
(3) Il ricorso per revisione non può essere proposto decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di cui trattasi».
Controversia principale
9 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consumatrice, più volte aveva ricevuto per posta dalla [OSCURATO:PERSONA] & Schick materiale pubblicitario
recante l’annuncio di presunte vincite. Dopo aver ricevuto un’ulteriore missiva a lei personalmente indirizzata, secondo la
quale era a sua disposizione un premio in forma di accredito in contanti di ATS 53 750 (pari ad EUR 3 906,16), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
ha ricevuto circa due settimane più tardi una busta contenente, tra l’altro, un buono d’ordine, una lettera relativa all’ultimo
avviso riguardante l’accredito in contanti e un estratto conto. In base alle condizioni di partecipazione/assegnazione figuranti
sul retro dell’ultimo avviso, la partecipazione all’assegnazione degli accrediti era subordinata ad un’ordinazione‑prova non
vincolante.
10 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rispedito a [OSCURATO:PERSONA] & Schick il buono d’ordine in questione dopo avervi incollato la marca d’accredito
ed apposto la propria firma sul retro del buono sotto la menzione «[h]o preso conoscenza delle condizioni di partecipazione»,
ma senza aver letto le condizioni di partecipazione/assegnazione. Non è possibile stabilire se abbia effettuato anche un’ordinazione
di prodotti.
11 Non avendo ricevuto il premio che riteneva di aver vinto, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato l’assegnazione del premio in base
all’art. 5j del KSchG, chiedendo al [OSCURATO:PERSONA] in Tirol di condannare la [OSCURATO:PERSONA] & Schick a versarle la somma di
EUR 3 906,16, oltre al 5% di interessi a partire dal 27 maggio 2000.
12 [OSCURATO:PERSONA] & Schick ha sollevato un’eccezione d’incompetenza del giudice adito. Essa sostiene che le disposizioni di cui agli
artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 non sono applicabili, in quanto presuppongono l’esistenza di un contratto a titolo
oneroso. La partecipazione al gioco a premi sarebbe stata subordinata ad un’ordinazione di merce che, però, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe mai effettuato. Il diritto derivante dall’art. 5 j del KSchG non sarebbe di natura contrattuale.
13 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’eccezione d’incompetenza e si è ritenuto competente in base agli artt. 15 e 16 del regolamento
n. 44/2001, perché, a suo avviso, sussiste un rapporto contrattuale tra le parti in causa. Nel merito, ha respinto integralmente
le richieste della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
14 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso in appello dinanzi al giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] & Schick ha ritenuto, dal canto
suo, che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla competenza di quest’ultimo non le recasse pregiudizio dato che comunque
essa aveva vinto nel merito. Per questo motivo essa non ha impugnato la decisione sulla competenza.
15 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] & Schick avrebbe potuto impugnare la decisione sulla competenza che
aveva rigettato la sua eccezione, potendo essa subire un pregiudizio già solo in virtù di tale decisione di rito.
Questioni pregiudiziali
16 [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi quanto alla competenza internazionale del [OSCURATO:PERSONA]. Fondandosi sulla sentenza
11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6367), si chiede se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad
agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento sufficientemente
stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore da comportare la competenza del foro del consumatore.
17 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] & Schick non ha impugnato la decisione di rigetto dell’eccezione d’incompetenza, il giudice a quo si chiede
se sia comunque tenuto, in forza dell’art. 10 CE, a riesaminare ed annullare una decisione passata in giudicato quanto alla
competenza internazionale, nel caso in cui risulti contraria al diritto comunitario. Il giudice del rinvio pensa all’esistenza
di un tale obbligo interrogandosi, in particolare, sulla possibilità di trasporre i principi enunciati nella sentenza 13 gennaio
2004, causa C‑453/00, Kühne & Heitz ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑837), relativi all’obbligo, imposto ad un organo amministrativo, di riesaminare
una decisione amministrativa definitiva contraria al diritto comunitario come frattanto interpretato dalla Corte.
18 Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza:
a) se il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 CE debba essere interpretato nel senso che anche un giudice nazionale,
in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad
annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario;
se, eventualmente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano subordinati a condizioni ulteriori rispetto a
quelle valevoli per le decisioni amministrative.
b) In caso di soluzione affermativa della questione sub a):
se il termine fissato dall’art. 534 della ZPO per la revoca di una decisione giurisdizionale contraria al diritto comunitario
sia compatibile con il principio della piena efficacia di quest’ultimo.
c) Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub a):
se un’incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001 rappresenti
una violazione del diritto comunitario che, in base ai suindicati principi, può far venir meno l’efficacia di giudicato di
una decisione giurisdizionale.
d) In caso di soluzione affermativa della questione sub c):
se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza internazionale (o territoriale) ai sensi del
regolamento n. 44/2001 qualora sia passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado sulla competenza, ma non ancora
la decisione nel merito; in caso affermativo, se tale riesame debba essere effettuato d’ufficio ovvero soltanto su domanda
di una delle parti del procedimento.
2) Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 44/2001:
a) se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo,
presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché
per l’azionamento di eventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti
conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
b) In caso di soluzione negativa della questione sub a):
se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche per azionare pretese derivanti
da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un’ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione
di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo
costituito, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti.
c) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni
stabilite dall’imprenditore per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun
modo rilevanti per l’insorgere del diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 5 j del KSchG.
d) In caso di soluzione negativa delle questioni sub a) e b):
se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azionare un diritto contrattuale
all’adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un diritto all’adempimento
sui generis, di natura fittizia ed assimilabile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa
di vincita fatta dall’imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consumatore».
Sulla prima questione, sub a)
19 Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed eventualmente a quali condizioni, il principio
di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad un giudice nazionale di riesaminare e di annullare una decisione giurisdizionale
passata in giudicato, qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.
20 A tale riguardo occorre rammentare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento
giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto
e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute
definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi
non possano più essere rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10239, punto 38).
21 Ne consegue che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che
attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del
diritto comunitario da parte di tale decisione (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3055,
punti 46 e 47).
22 Nel disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti,
per i privati, dall’effetto diretto delle norme comunitarie, gli Stati membri devono far sì che tali modalità non siano meno
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate
in modo da rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio
di effettività) (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3201, punto 31 e giurisprudenza
ivi citata). Orbene, il rispetto di tali limiti al potere degli Stati membri in materia processuale non è stato messo in discussione
nella controversia principale, per quanto attiene al procedimento d’appello.
23 Si deve aggiungere che la citata sentenza Kühne & Heitz, cui si riferisce il giudice a quo nella sua prima questione, sub a),
non è tale da rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. Infatti, anche ammettendo che i principi elaborati in tale
sentenza siano trasferibili in un contesto che, come quello della causa principale, si riferisce ad una decisione giurisdizionale
passata in giudicato, occorre ricordare che tale medesima sentenza subordina l’obbligo per l’organo interessato, ai sensi
dell’art. 10 CE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario,
alla condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale
decisione (v. punti 26 e 28 della detta sentenza). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che dalla decisione
di rinvio risulta che la suindicata condizione non ricorre.
24 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, sub a), che il principio di cooperazione
derivante dall’art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare
ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.
Sulle altre questioni
25 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, sub a), e poiché il giudice del rinvio lascia intendere che, in base
al diritto interno, esso non sarebbe in grado di procedere ad un riesame della decisione sulla competenza del [OSCURATO:PERSONA],
non occorre rispondere né alla prima questione, sub b)‑d), né alla seconda questione, sub a)‑d).
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il principio di cooperazione derivante dall'art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali
interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa
viola il diritto comunitario.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.