CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 24770/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rosa, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 385/2021 deposita-ta il 30/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2026dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Numero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile sito inGenova, convenne avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proprietariodi un immobile confinante, lamentando la realizzazione di opere inviolazione delle distanze legali ex artt. 873 e 907 c.c. e 9 d.m. n. 1444 del1968: un casotto in muratura, oggetto di concessione in sanatoria del09/12/1985 definita con provvedimento del 28/09/1992 nelle dimensionidi m. 1,60 × 1,20 × 1,80 e successivamente ampliato; un muretto diraccordo eretto sul confine; un manufatto con tettoie costruito lungo ilmuro di perimetro a confine con il terrapieno di una soprastante via.L’attrice chiese l’accertamento dell’illegittimità delle opere, la condannaalla messa in pristino e il risarcimento dei danni.Il Tribunale di Genova qualificò le opere come ampliamenti dellepreesistenze e, dunque, come nuove costruzioni soggette alle distanzelegali. Ordinò la messa in pristino, condannò il convenuto al risarcimentodel danno liquidato equitativamente in euro 1.000 e alle spese di lite e diconsulenza.La Corte d’appello di Genova ha rigettato la domanda di risarcimentodei danni, confermando la pronuncia di primo grado nel resto. Haconfermato in particolare la qualificazione di nuove costruzioni dei tremanufatti e l’ordine di messa in pristino, ha condannato l’appellante a dueterzi delle spese di entrambi i gradi e della consulenza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., perillogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione e per omessapronuncia su uno specifico motivo d’appello: si lamenta che la Corted’appello abbia omesso di esaminare la doglianza sulla violazione delleNumero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026distanze legali e sul discostamento dalle risultanze della consulenzatecnica d’ufficio, riducendosi a motivazione de relato sulla sentenza diprimo grado.Il motivo è infondato.Non si ravvisa innanzitutto omissione di pronuncia. La Corte di appellocondivide espressamente le rationes decidendi del giudice di prime curesulla qualificazione di nuove costruzioni dei tre manufatti e le integra conrichiami alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, al diniego disanatoria, alla relazione comunale. Afferma poi che una sopraelevazione, ilrifacimento di un tetto con aumento di volumetrie e in generale qualsiasimodificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che necomporti l’aumento della sagoma d’ingombro, incidendo sulla situazionedegli spazi tra gli edifici esistenti, è da intendersi come nuova costruzione.La motivazione per relationem, integrata da apprezzamento autonomo, èlegittima.Quanto ai profili sostanziali, la motivazione è in linea con la nozione dinuova costruzione elaborata da questa Corte, secondo cui essa consiste inqualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri dellasolidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio oincorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestual-mente realizzato o preesistente, indipendentemente dalla tecnica costrut-tiva adoperata (cfr., tra le molte, Cass. 12751 del 2023). Rientrano nellanozione di nuova costruzione non solo l'edificazione di un manufatto suun'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragionedell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione delfabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamentediversa da quella preesistente (così, tra le altre, Cass. 20428/2022).I tre manufatti per cui è causa, secondo gli accertamenti dei giudici dimerito, presentano tali caratteri (lo si ribadisce qui anche con riferimentoalla rilevanza che tale profilo riveste nei successivi motivi di ricorso). InNumero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026particolare, la qualificazione delle relative opere come ampliamenti modifi-cativi della sagoma d’ingombro, e dunque come nuove costruzioni ricaden-ti nell’ambito applicativo dell’art. 9 co. 1 n. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, èconforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte.2. - Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa motivazione sul discostamentodalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e per omesso esamedelle stesse.Il motivo è rigettato.La consulenza tecnica d’ufficio ha affermato che le opere realizzaterisultano essenzialmente conformi alle norme edilizio-urbanistiche marisultano invece in contrasto con la normativa in materia di distanze. LaCorte d’appello ha dunque tenuto conto dei risultati della consulenza,piuttosto che discostarsene: la qualificazione di nuove costruzioni delle treopere e l’accertamento del loro contrasto con la disciplina delle distanzecoincidono con la valutazione del consulente. Le perplessità espresse dalconsulente sulla qualificazione del casotto come volume tecnico o sulladimensione del manufatto con tettoie attengono alla nozione di fabbricatoin senso urbanistico-edilizio, profilo distinto da quello della rilevanza delleopere ai fini delle distanze legali tra privati.3. - Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, dell’art. 873 c.c. e ss. e degli artt. 112 e132 c.p.c., per travisamento dei fatti ed erronea applicazione dei principidi diritto: si lamenta che la Corte d’appello abbia attribuito valenzaprobatoria al diniego di sanatoria del Comune di Genova e alla relazionedel funzionario comunale, preferendola all’autocertificazione dipreesistenza al 1942 e alle conclusioni del consulente che qualificavano ilmanufatto con tettoie come ristrutturazione di antiche conigliere.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026La doglianza investe l’apprezzamento degli elementi probatori esercitatodal giudice di merito: la valutazione comparativa dell’autocertificazione diparte e della relazione tecnica del funzionario comunale, e l’esegesi delleindicazioni del consulente tecnico d’ufficio, appartengono al prudenteapprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in sede dilegittimità, salve le ipotesi della violazione di specifici criteri legali divalutazione, nella specie non dedotte né ravvisabili.Il motivo è in ogni caso infondato nel merito. Poiché la rilevanzagiuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito delrapporto pubblicistico tra Pubblica amministrazione e privato e non siestende ai rapporti tra privati (cfr., tra le altre, Cass. 4833/2019), l’aver inipotesi eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza oconcessione non escluderebbe di per sé la violazione delle norme chedisciplinano le distanze legali.4. - Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, dell’art. 873 c.c. e ss. e dell’art. 132c.p.c., per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione: silamenta che la Corte d’appello abbia dichiarato illegittimo il casotto puravendo accertato la sua conformità alla disciplina urbanistico-edilizia, eabbia applicato il d.m. n. 1444 del 1968 al manufatto con tettoie senzachiarire le ragioni per le quali esso sia qualificabile come «fabbricato»secondo la nozione restrittiva della Circolare del Ministero dei lavoripubblici del 23 luglio 1960 n. 1820.Il motivo è rigettato.La doglianza confonde due piani normativi che - come si è già scritto: v.l’ultimo capoverso del paragrafo precedente – sono distinti: la disciplinaurbanistico-edilizia, che regola la legittimità del titolo edilizio nel rapportofra Pubblica amministrazione e privato, e la disciplina delle distanze legali,che opera nei rapporti fra privati a tutela della proprietà confinante. Leopere per cui è causa sono, secondo l’accertamento di merito, conformiNumero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026alla prima ma in contrasto con la seconda: profili tra loro nonincompatibili. La motivazione gravata distingue i due piani e collega laconclusione decisoria alla violazione della disciplina sulle distanze.5. - Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 9 d.m. n. 1444del 1968, così come interpretato dall’art. 5 co. 1 lett. b-bis del d.l. 18aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019 n.55, per applicazione contraria a norma interpretativa autentica: si lamentache la Corte d’appello, intervenendo la norma di interpretazione autenticanelle more del giudizio d’appello, l’avrebbe disapplicata in violazione deiprincipi consolidati sull’efficacia retroattiva dello ius superveniens.Il motivo è rigettato.La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 co. 1 lett. b-bis deld.l. n. 32 del 2019, conv. l. n. 55 del 2019, interpreta le disposizioni di cuiall'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavoripubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nel senso che i limiti di distanza ivi previstisi riferiscono esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3).Il suo oggetto sono dunque i soli co. 2 e 3 dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del1968. La Corte d'appello ha invece applicato il co. 1 n. 2, che prescrive intutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate epareti di edifici antistanti: prescrizione di portata generale e assoluta,estranea all'ambito della norma interpretativa, sicché il presuppostoapplicativo dello ius superveniens invocato non sussiste.Ad avviso del Collegio non sono condivisibili le conclusioni cui perviene ilPubblico Ministero, che, invocando la riforma dell'art. 3 co. 1 lett. d) edell'art. 2-bis co. 1-ter del d.p.r. n. 380 del 2001 ad opera della l. n. 120del 2020, conclude per l'accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice dimerito. Occorre anzitutto tenere distinte le due discipline: l'interpretazioneautentica dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 è quella recata dall'art. 5co. 1 lett. b-bis del d.l. n. 32 del 2019 (conv. l. n. 55 del 2019), cheinveste i soli commi 2 e 3 dell'art. 9, riferendoli alla zona C, ed è distintaNumero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026dalla riforma dell'art. 2-bis del d.p.r. n. 380 del 2001 (Cass. 11660/2026).Quest'ultimo regime presuppone poi un intervento di demolizione ericostruzione, di cui consente la ricostruzione «nei limiti delle distanzelegittimamente preesistenti». Nel caso di specie, i giudici di merito hannoaccertato non una demolizione e ricostruzione che mantenga il volume,ma ampliamenti modificativi della sagoma d'ingombro — del casotto, oltrele dimensioni acquisite in sanatoria; del manufatto con tettoie, qualificatonuova costruzione e non ristrutturazione; del muretto, elevato rispetto alpreesistente. Per tali interventi l'opera resa oggettivamente diversa dallapreesistente ed integra nuova costruzione soggetta al rispetto delledistanze, senza che assuma rilievo in contrario l'art. 2-bis co. 1-ter né siaconsentita deroga ai sensi della l. n. 120 del 2020 (Cass. 33091/2025).Resta fermo, del resto, che la distanza minima assoluta di dieci metri trapareti finestrate, prescritta «in tutti i casi» dall'art. 9 co. 1 n. 2, èinderogabile. Pertanto non si intravede spazio per il rinvio sollecitato dalPubblico Ministero, diretto a un accertamento — quello della normativalocale — ininfluente, attesa l'inderogabilità in melius del parametroapplicato.6. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un'ulteriore somma di importo corrispondente a quelloprevisto per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13co. 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favo-re della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.600 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, al rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli acces-sori di legge.Numero registro generale 11597/2021Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 24770/2026Data pubblicazione 26/08/2026Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente, di un'ulteriore somma di importo corrispondente a quello previ-sto per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma del co. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile del 07/07/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRemo [OSCURATO:PERSONA]