CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 13/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di PAOLA, in data 12/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 ed all' art. 75 D.Igs 159/2011. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge quanto all'affermata responsabilità ex art. 75 D.Igs 159/2011 essendo mancata la rinnovata verifica della pericolosità dell'imputato per potere ritenere persistente la misura di prevenzione sospesa da precedente stato detentivo; - violazione di legge e difetto di motivazione in punto applicazione della recidiva; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo la doglianza non risulta proposta con i motivi di appello e non può per la prima volta essere dedotto dinanzi questa Corte di cassazione involgendo accertamenti di fatto in punto accertamento della pericolosità. Peraltro, tutta la motivazione della sentenza di appello contiene plurimi riferimenti alla particolare pericolosità dell'imputato che rendono la questione anche manifestamente infondata dovendosi ritenere la questione tardivamente dedotta già implicitamente respinta dalla conforme valutazione operata dai giudici di merito. In ogni caso secondo l'interpretazione cui si intende aderire in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806 - 01). Inoltre in relazione al secondo motivo la corte di appello ha specificamente motivato il riconoscimento della recidiva in forza delle circostanze ampiamente esposte a pagina 4 della motivazione sottolineando la maggiore pericolosità manifestata dalla consumazione dell'ulteriore fatto di reato con valutazione che in quanto ancorata a precise emergenze di fatto correttamente valutate si profila non idonea ad essere confutata dagli argomenti spesi in ricorso. Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2