CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 42898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2023 la Corte di Appello di Brescia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui in primo grado - il 9 settembre 2022 - era stata applicata al LAHLAOUI la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (con obbligo di soggiorno) per anni uno e mesi sei. 1.1.Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito evidenzia in sintesi che: - correttamente il proposto è stato inquadrato nella categoria di pericolosità sociale generica di cui lett. b) - atteso che tutti gli ultimi episodi delittuosi commessi, particolarmente concentrati nel tempo, hanno ad oggetto delitti lucrogenetici - e c) - alla luce dei precedenti per evasione e della recente commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale - d. Igs. 159 del 2011; - la persistenza di un'attuale pericolosità sociale del LAHLAOUI è indubbia: <il proposto, già destinatario di avviso orale, si è infatti reso responsabile nel volgere di circa due anni di tre delitti contro il patrimonio, ed in particolare ha riportato applicazione della pena di anni due di reclusione, con sentenza emessa dal GIP di Brescia il 4.3.2021, passato, in giudicato, per tentativo di rapina e lesioni personali, delitti commessi 1'11 giugno 2020, il successivo 11 gennaio 2022 è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. e, da ultimo, il 14 agosto 2022 è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Jesolo per un ennesimo furto aggravato, oltre che per i delitti di resistenza e lesioni personali a pubblici ufficiali, per i quali ha già riportato condanna in primo grado alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e risulta tuttora sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere>. In precedenza aveva riportato condanne per lesioni personali gravissime, porto d'armi e ripetute evasioni, e risultava destinatario di avviso orale da parte del Questore, notificatogli il 10 maggio 2010: all'evidenza nessun effetto deterrente hanno sortito l'avviso orale e i periodi detentivi pregressi. Osserva la Corte di merito, infine, come il modesto discostamento dal minimo della durata della misura pare adeguate al giudizio inerente4,relevata pericolosità del LAHLAOUI e che la commissione del recente episodio in Jesolo rende la prescrizione dell'obbligo di soggiorno necessaria quale presidio funzionale ad esplicare una concreta efficacia special preventiva. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, Mohammed LAHLAOUI, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., 10 comma 3 d. 1gs. 159/2011, in relazione all'art. 4 c. 1 lett. c) e 1 c. 1 lett. b) e c) d. Igs. 159/2011.2.1. Incorre in violazione di legge la Corte territoriale nell'inquadramento dell'odierno proposto nella categoria tipica della pericolosità generica di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 d. Igs. 159 del 2011: la Corte in particolare contravviene alla lettura tassativizzante della categoria di pericolosità sociale generica di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019; ed infatti, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 lett. b) d. Igs. 159 del 2011 presuppone la commissione di reati che abbiano effettivamente generato profitti in capo all'autore. Nel caso di specie la Corte territoriale ha omesso di verificare l'effettiva generazione di un profitto da tali condotte delittuose e di determinarne l'incidenza sui redditi del proposto, in modo da stabilire se lo stesso avesse vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il ricorrente censura l'errata applicazione del disposto normativo anche con riferimento all'inquadramento del proposto nella categoria di cui alla lettera c) del d. Igs. 159 del 2011: la Corte si è limitata a evocare la commissione dei delitti di evasione e di resistenza pubblico ufficiale senza tuttavia evidenziare il lasso temporale intercorrente nelle condotte citate, di oltre quattro anni di distanza le une dalle altre e, quanto ai delitti di evasione, di oltre 8 anni da quelle di cui all'art. 337 cod pen.: ciò implica l'assenza di una qualsiasi abitualità o costanza di tali condotte, classificabili al contrario come sporadiche ed occasionali. 2.2. Si duole poi ricorrente del fatto che la Corte distrettuale non abbia ovviato alle mancanze contenute nel decreto del primo giudice omettendo di fornire qualsiasi indicazione in merito alla reale dinamica dei fatti e alle condotte oggettivamente perpetrate, evocate solo attraverso l'indicazione della norma codicistica violata. 3. Il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per quel che qui rileva, l'art. 4 d. Igs. 159 del 2011- nel testo oggi vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 24 gennaio 2019, n. 24 - individua, tra i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali, tra l'altro, i soggetti contemplati dall'art. 1 dello stesso corpo normativo, ossia: - coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), cit.); - coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto - comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente .2Q normativa -, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, lett. c), cit.). 2.1. In ordine alla qualificazione di pericolosità generica delineata dall'art. 1 lett. b) d. Igs. 159 del 2011, con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; conf. Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888).2.2. Quanto alla categoria prevista dall'art. 1 lett. c), cit., deve rilevarsi che è ristretto il novero dei reati, individuati tramite l'elencazione tassativa del bene giuridico tutelato (vale a dire l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), da prendere in considerazione al fine di valutare la pericolosità sociale del proposto sotto tale profilo; il riferimento normativo alla dedizione del proposto a tali fatti esclude la rilevanza Ridi aggressioni del bene giuridico che non siano dimostrative di un'abitualità del proposto nell'agire. Ancora va ricordato come il presupposto dell'abitualità richieda una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto, in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/6/2017, dep. 2018, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/1/2018, Rv. 272495-01)", e, in quel caso specifico, ha ritenuto che un intervallo di due anni tra l'ultimo fatto e l'applicazione della misura sia idoneo a far rivedere il giudizio sull' essere "dedito" alla commissione di reati, annullando con rinvio il provvedimento impugnato. 3. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei principi di diritto indicati. 3.1. Come osservato dal Procuratore Generale in seno al suo articolato parere, in relazione alla ritenuta pericolosità ex art. 1 lett. b) d. Igs. 159 del 2011, sebbene non sia revocabile in dubbio che i due recenti furti commessi dal ricorrente nel gennaio e nell'agosto 2022 siano ricollegabili, dal punto di vista criminale, al tentativo di rapina posto in essere nel 2020 ed ai pregressi reati contro il patrimonio commessi in epoca antecedente al 2010, nondimeno non può essere rilevato che tali fatti sono sì idonei a fondare un giudizio di pericolosità ma solo nella misura in cui sia accertato che da tali reati il proposto abbia tratto profitto di entità tale da costituire quanto meno una parte rilevante del suo reddito: il che nel caso di specie non è dimostrato e tale carenza probatoria appare vieppiù rilevante ove si considerino la non grave entità dei delitti commessi, la comprovata attività lavorativa svolta dal ricorrente in epoca recente e l'intervenuta restituzione al legittimo proprietario dei beni sottratti in occasione del furto commesso nel gennaio 2020. Nei termini indicati, il decreto impugnato, all'evidenza, non è idoneo a dar conto di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 2020, dep. 2021, Zangrillo, cit.;conf. Sez. 2, n. 27263 del 2019, Germanò, cit.; Sez. 6, n. 21513 del 2019, Coluccia, cit.; Sez. 1, n. 27696 del 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cit.). 3.2. Quanto, poi, alla ritenuta pericolosità ex art. 1 lett. c) d. Igs. 159 del 2011, le circostanze considerate, se in parte non rientrano nel perimetro applicativo della norma (le evasioni commesse negli anni 2010 e 2014 ed i reati contro il patrimonio), dall'altro (l'unico delitto di resistenza a p.u. recentemente commesso) non paiono giustificare il giudizio di abituale e persistente pericolosità sociale atteso che, come già detto, affinché la pericolosità possa rilevare ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, è necessario che le condotte illecite siano poste in essere in modo non episodico ma cronologicamente apprezzabile, è necessario, cioè, evidenziare una sorta di "iter esistenziale" che comunque connoti in modo significativo lo stile di vita del soggetto che, pertanto, si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine volto all'offesa dell'ordine e della sicurezza della collettività e/o della salute pubblica come pratica di vita per periodi adeguati o comunque significativi. 3.3. Alla sottovalutazione di tali elementi da parte della Corte territoriale consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, ai fini di una rivalutazione complessiva che dovrà tenere conto dei rilievi esposti. 4. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Brescia; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (conf. Sez. 5, n. 19426 del 20/04/20