CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066N2SA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 53/ RG 25339 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice, che a pag. 3 ha espressamente indicato la ragione per cui si è discostato dai minimi, che non costituiscono un diritto dell'imputato, a partire dalla personalità dell'imputato dedito all'attività di spaccio come dimostrato dai tre arresti nell'arco di pochi mesi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1