CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 10967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22/06/2021 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila dichiarava non estinta la pena dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale per la pena detentiva che doveva scontare, ritenendo negativo l'esito della misura alternativa alla detenzione controversa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'estinzione della pena dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che l'affidato aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena, che imponeva di ritenere completato il suo percorso di revisione critica. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come opposizione. 2. Osserva il Collegio che la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale è disciplinata dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, in questi casi, il tribunale di sorveglianza competente provvede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in particolare, prevede che il giudice provvede senza formalità con un'ordinanza, contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Ne discende che avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, relativo alla valutazione dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che dovrà essere decisa dallo stesso giudice con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Non è, invece, 2 t esperibile il ricorso per cassazione, che è precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge e che sarà eventualmente proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione. Questa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente abbia erroneamente proposto ricorso per cassazione avverso la declaratoria di mancata estinzione della pena dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. In questo caso, però, è consentita la riqualificazione del ricorso per cassazione proposto dal prevenuto, quale atto di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 25226 del 13/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975-01; Sez. 4, n. 23901 del 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221-01). Pertanto, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, per lo svolgimento del giudizio di opposizione, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Così deciso il 09/03/