CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22966/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l a sede dell’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della C orte di C assazione , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D' [OSCURATO:PERSONA] n. 292/2021 depositata il01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: il Tribunale di Bari rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere dall’INPS (quale gestore del Fondo di garanzia previsto dall’art. 5 l. n. 80 del 1992), in proprio favore oppure in favore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (gestore del fondo di previdenza complementare Kaleido), il pagamento di Euro 2151,64 oltre ad accessori; il Morfeo aveva riscattato la posizione contributiva che aveva costituito presso tale fondoed aveva chiesto la condanna dell’INPS (quale gestore del detto Fondo di garanzia) a fronte del mancato versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a.r.l., propria datrice di lavoro, delle quote del trattamento di fine rapportoal [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Bari aveva rigettatola domanda in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto l’accantonamento era stato riscosso e non vi era più alcuna prestazione da garantire in favore del lavoratore;peraltro , l’accoglimento della domanda alternativa di pagamento diretto in favoredello stesso lavoratore, non potendo che rivestire diversa natura, avrebbe importato una inammissibile riqualificazione della domanda neanche sorretta da idonea domanda amministrativa; su impugnazione del lavoratore, la Corte d’appello di Bari ha accolto in parte l’impugnazione affermando, in sintesi, che l’art. 5 della l. n. 80 del 1992 realizza una garanzia specifica contro il rischio del mancato versamento delle quote da parte del datore di lavoro insolvente; inoltre, chiariti i presupposti di applicaz ione della disposizione, la giurisprudenza di legittimità aveva affermatoche la copertura relativa alle prestazioni complementari poteva non essere integrale in quanto facoltativa per gli Stati membri ai sensi della direttiva 80/987; dunque,ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 252 del 2005 non era consentito l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS nell’ipotesi di riscatto della posizione assicurativa, in effetti avvenuta nel caso di specie; tuttavia, esistendouna contitolarità tra il fondodi previdenza complementare e lavoratore (ai sensi dell’art.1269 c.c.), ciò legittim ava la pretesa dello stesso lavoratore ad ottenere il pagamento da parte dell’INPS,quale gestore del Fondo di garanzia,delle quote non versate; tale diritto, str ettamente correlato a quello di natura retributiva al t.f.r. , non poteva venire meno per effetto della errata indicazione da parte del ricorrente dell’art. 5 cit., dovendosiritenere anche integrata, dalla circostanza che l’INPS era stato comunque richiesto del pagamento, la presentazione della relativa domanda all’INPS; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la sentenza aveva illegittimamente riformula to la domandaproposta dal lavoratore; 2) violazione dell’ art. 2 l. n. 297 del 1982 perché applicato, a l di fuori del proprio ambito, alla previdenzacomplementare; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; CONSIDERATO che: i due motivi, attesa la stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e sono fondati; va infatti qui richiamato quanto affermato da Cass. 27/01/2022, n. 2406cui si intende dare continuità; si è chiarito,in tale occasione, che anche nel vigore della discip lina riformata dei fondi di previdenza complementare va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi; si è richiamato l’insegnamento delle sez ioni unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. 09/03/2015 n. 4784), espresso in ordine a fattispecie regolata dalla disciplina antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, secondo cui i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva e per pervenire a tale qualificazione, in quella sede è stato chiarito che "la differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contractu) è nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari (e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni). La natura privatistica della previdenza integrativa o complementare (finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria) emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro"; in sostanza, si è valorizzata la finalità cui sono preordinati i versamenti a favore dei fondi di previdenza integrativa: non all'immediato vantaggio del lavoratore, ma, in coerenza con la loro funzione, con un accantonamento (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal relativo statuto; si è sottolineato che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro; in definitiva, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo (Cass. sez.u. ult. cit.). A decisiva conferma dell'inesistenza di un nesso di corrispettività si è ricordato poi che "in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa - il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto - il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro. Inoltre, l'obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore come accade invece per alcuni benefit, come ad esempio il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente"; si è pure ricordato che la stessa Corte costituzionale (con le sentenze n. 178 del 2000 e già n. 412 del 1995) ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell'art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale; venendo all'esame della disciplina di cui alD.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che ha attuato la L. delega 23 agosto 2004, n. 243, finalizzata a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari (art. 1, comma 1, lett. c)), è stata ridisegnata la disciplina delle forme pensionistiche complementari e all'art. 3, sono individuati i soggetti che possono istituirle e vi possono partecipare mentre all'art. 8, sono state definite le relative forme di finanziamento e si è previsto, per il caso di lavoratori dipendenti, che si possa avvenire attraverso il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente oltre che con il conferimento del Tfr; in nessuna maniera, la disciplina sopravvenuta della previden za complementare ha inciso sulla natura dei versamenti effettuati sui singoli conti. La L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 2, lett. e), n. 8, espressamente fa riferimento ad un "diritto alla contribuzione" di cui attribuisce la contitolarità ai fondi pensione attribuendo loro la legittimazione "dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti". Il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 8, come si è ricordato, ribadisce che il finanziamento dei fondi avviene a mezzo di versamento di contributi che non vanno ad immediato vantaggio del lavoratore, ma, sono finalizzati proprioa garantire la funzione del trattamento integrativo che nella logica della riforma deve essere sostenuto e favorito (citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 1, lett. c). Peraltro, una volta che si sia aderito al fondo l'obbligazione contributiva di finanziamento è del lavoratore nei confronti del fondo stesso e lo strumento attraverso il quale essa viene adempiuta (una trattenuta sullo stipendio e successivo versamento a cura del datore di lavoro) non muta la natura dell'obbligazione che resta contributiva e dunque previdenziale; quanto alla applicazione dell'art. 1270 c.c., si è rilevato che le regole dettate dal codice civile in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca risultano incompatibili con la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 252 del 2005 che all'art. 14, demanda agli Statuti ed ai regolamenti la definizione delle modalità (art. 14, comma 1) di trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari, delle regole per la permanenza nella forma pensionistica complementare nonché di riscatto totale o parziale delle posizioni individuali i casi di riscatto parziale (art. 14, comma 1, lett. b), o totale (art. 14, comma 1, lett. c). A fronte di una già prestata adesione, che può essere anche tacita come per il tfr, non è consentita la revoca ma solo la cessazione per venir meno dei presupposti e il trasferimento ad altra previdenza complementare (v. D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 14). Resta evidentemente salvo il diritto al risarcimento del danno da azionare direttamente nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte il contributo volontario del lavoratore qualora si riverberi sulla prestazione da godere ovvero, nel caso di insolvenza del datore di lavoro, persiste la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5; neppure è ravvisabile la denunciata violazione della L. delega n. 243 del 2004, ed in particolare del suo art. 1, n. 8. La delega che non ha ricevuto nel testo del decreto legislativo una esplicita attuazione risulta comunque rispettata ove si consideri che il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti. La correttezza di tale ricostruzione trova conferma proprionella circostanza che è accordata all'assicurato la facoltà di chiedere l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Ne' vi sono argomenti per limitare l'intervento del fondo ai soli contributi posti a carico diretto del datore di lavoro e non anche a quelli in relazione ai quali il datore di lavoro funge da intermediario del pagamento atteso che "contro il rischio dell'omesso o insufficiente versamento.... "al fondo è possibile chiedere l'integrazione dei versamenti stessi ma non anche la corresponsione dei relativi importi. L'insinuazione al passivo del lavoratore è meramente prudenziale ed opera per il caso di inerzia dell'Istituto; a conferma della natura contributiva dei versamenti alla previdenza complementare è stato evidenziato che il credito originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legato a quest'ultimo da nesso di corrispettività, ha natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, non concorre a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria con la conseguenza che in sede di ammissione al passivo non risulta assistito da privilegio (cfr. Cass. 05/10/2015 n. 19792); quanto alla riconducibilità dei contributi da versare al fondo complementare ad una nozione Europea di retribuzione (ex art. 141 TUE) si è rilevato che la disposizione del trattato effettivamente si radica nel contesto della tutela antidiscriminatoria ed esula quindi dalle questioni in gioco. In ogni caso la nozione di retribuzione (il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratorein ragione dell'impiego di quest'ultimo) non consente di farvi rientrare le somme trattenute sulla retribuzione e da versare al fondo in base ad una precisa e volontaria scelta del lavoratore; la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare trova una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro e l'obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore; la sentenza impugnata, là dove ha rigettato il motivo d’impugnazione relativo alla domanda di condanna dell’INPS quale gestore del fondo ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 in ragione dell’avvenuta estinzione della posizione previdenziale integrativa, aspetto non toccato nel presente giudizioin assenza di ricorso incidentale , è conforme alla giurisprudenza di questa Corte sopra descritta, né possono rilevare, perché non devoluta la questione, i dubbi espressi da Cass. nn. 17704 e 17699 del 2022; oggetto del presente giudizio è solo la verifica del la possibilità , avallata dalla sentenza impugnata, di considerare in qualche m odo compresa nella domanda di condanna in favore del Fondo integrativo, anche quella spettante al lavoratore nei confronti dell’INPS quale gestore del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 l. n. 297 del 1982, in ipotesi di insolvenza del proprio datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento dell’importo del t.f.r. non versato al Fondo di previdenza complementare; ciò è stato ritenuto possibile, in primo luogo, in quanto si è ritenuto applicabile, tra datore di lavoro, lavoratore e fondo integrativo complementare, lo schema della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 c.c., per cui il lavoratore potrebbe pretendere il pagamento del t.f.r. nei confronti dell’INPS quale gestore del diverso fondo previsto dall’art. 2 cit.; inoltre, la Corte territoriale ha pure ritenuto avvenuta l’ammissione al passivo del credito del lavoratore al t.f.r. in seno alla procedura concorsuale cui la datrice di lavoro era stata assoggettata; tale capo della decisione, tuttavia, impinge nel divieto di decidere su domande non proposte, oggetto del primo motivo di ricorso; va innanzitutto evidenziato che il rilievo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di ultra ed extra petizione è ritualmente formulato essendo espressamente richiamata la violazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4 (e cioè la nullità della sentenza o del procedimento) ed evincendosi dal complessivo argomentare che la sentenza non si è attenuta alla regola fissata dall'art. 112 c.p.c.; il motivo, inoltre, supera il vaglio preliminare di ammissibilità anche per quanto riguarda gli atti ritenuti rilevanti il cui contenuto è riprodotto nelle parti essenziali e che sono stati anche puntualmente richiamati con precisa indicazione della loro allocazione nei fascicoli di parte inseriti nel fascicolo d'ufficio della Cassazione (pagg. 4 - 11 ricorso); questa Corte di legittimità (vd. tra le altre Cass. n. 6042 del 2014) ha chiarito che, in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio ""iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra -petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass., n. 12943 del 2012); ora, non vi è dubbio che gli elementi costitutivi della pretesa relativa alla richiesta di intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, ben identificati dalla stessa sentenza impugnata a cominciare dalla attualità della posizione contributiva integrativa e dal raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, siano profondamente diversi dai fatti materiali che inverano la tutela fissata dall’art. 2 l. n. 297 del 1982, che, come è noto, richiede innanzi tutto la esigibilità del t.f.r. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e l’insolvenza del datore di lavoro; la sentenza impugnata, avendo proceduto ad una qualificazione della domanda non rispettosa del limite imposto dall’art. 112 c.p.c., è nullaperché ha deciso su domanda non proposta eva quindi cassata ; peraltro, non avendo il controricorrente, che non è rimasto interamente vittorioso in grado d’appello a fronte dell’accoglimento solo per quanto di ragione dell’impugnazione, proposto ricorso incidentale avverso il capo della sentenza a sé esplicitamente sfavorevole, non residua alcuna necessità di disporre ulteriori accertamenti di merito; dunque, decidendo nel merito, va affermato che la domanda del Morfeodi condanna dell’INPS, quale gestore del F ondo di cui all’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, sia a favore del fondo complementare Kaleido che in proprio favore, è infondata; la novità della questione ed il recente arresto di questa Corte di le