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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02308/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22227/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 504/2020 depositata il30/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con la sentenza n. 504/1/2020, depositata in data 30 gennaio 2020 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’ impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ intimazione di pagamento n. 097.2016.9049021668.000 e le sottese cartelle esattoriali n. 097.2009.0180125525.000, n. 097.2011.0189147392.000, n. 097.2012.0031014930.000 e n. 097.2012.0211557143.000;

1.1. ad avviso dei giudici di merito risultavano ritualmente notificate tutte le cartelle di pagamento e l’avviso di intimazione, e non era maturata alcuna prescrizione in ragione della rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento a mezzo PEC in data 30 giugno 2015 nonchè di un avviso di fermo, notificazione quest’ ultima avvenuta nelle forme di cui all’ art. 140 cod.proc. civ. perfezionatasi in data 30 giugno 2015;

2. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza sulla base di due motivi;

3. l’ ufficio ha resistito con controricorso, precisando che, quanto alla cartella n. 097.2012.0031014930.000, l’ impugnazione doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto il contribuente aveva aderito, con riferimento alla summenzionata cartella, alla definizione agevolata dei relativi crediti ex art. 6, del D.L. n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, provvedendo ai dovuti pagamenti, così che ad oggi non risultavano residui insoluti per il titolo di cui sopra e, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720090180125525000, che risultava che la stessa era stata annullata ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018).

Ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle suddette partite di ruolo e, per il resto, rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 58 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’ artt.111 Cost., avendo la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio omesso del tutto l’esame di un fatto decisivo ovvero l’ eccepita avvenuta notifica della sentenza di primo grado ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente inammissibilità dell’ appello notificato in data 3 luglio 2018, oltre il termine breve di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/92;

2. con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, del d.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 nonchè violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria adita omesso l’esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che il concessionario non risultava avere mai notificato copia dei due atti che avrebbero interrotto il termine di prescrizione;

2.1. precisa che l’agente della riscossione aveva prodotto solamente le relate di notifica e non anche gli atti in questione, nonché gli estratti di ruolo delle singole cartelle ove erano stati riportati i numeri identificativi del preavviso di fermo e dell’ intimazione, documentazione che, come eccepito, era inidonea a comprovare la dedotta interruzione della prescrizione;

3. va premesso che non può essere disposta la chiesta estinzione parziale del giudizio relativamente alla cartella n. 09720120211557143000 ed alla cartella n. 09720090180125525000, atteso che quanto allegato dall’ ufficio in ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere – relativamente a dette cartelle - non risulta in alcun modo comprovato; né, sul punto, si registra convergenza di istanza di entrambe le parti in giudizio;

4. il primo motivo del ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che a fronte della notifica della sentenza di primo grado ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’ appello dell’ agente della riscossione è stato notificato alla società contribuente in data 3 luglio 2018 e, quindi, oltre il termine breve di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/92;

5. in ragione dell’ accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo rimane assorbito e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 cod. proc. civ., mediante la declaratoria di inammissibilità dell’ appello proposto dall’ ente di riscossione; 6.1 in applicazione del principio della soccombenza le spese del grado di giudizio di appello nonché quelle di legittimità gravano a carico di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’ inammissibilità dell’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquida, per il giudizio di appello, in euro 400,00 e, per il presente giudizio di legittimità, in euro 500,00 per compensi professionali, il tutto oltre euro 200,00 per esbors i, rimborso forfe ttario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22227/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 504/2020 depositata il30/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con la sentenza n. 504/1/2020, depositata in data 30 gennaio 2020 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’ impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ intimazione di pagamento n. 097.2016.9049021668.000 e le sottese cartelle esattoriali n. 097.2009.0180125525.000, n. 097.2011.0189147392.000, n. 097.2012.0031014930.000 e n. 097.2012.0211557143.000; 1.1. ad avviso dei giudici di merito risultavano ritualmente notificate tutte le cartelle di pagamento e l’avviso di intimazione, e non era maturata alcuna prescrizione in ragione della rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento a mezzo PEC in data 30 giugno 2015 nonchè di un avviso di fermo, notificazione quest’ ultima avvenuta nelle forme di cui all’ art. 140 cod.proc. civ. perfezionatasi in data 30 giugno 2015; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza sulla base di due motivi; 3. l’ ufficio ha resistito con controricorso, precisando che, quanto alla cartella n. 097.2012.0031014930.000, l’ impugnazione doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto il contribuente aveva aderito, con riferimento alla summenzionata cartella, alla definizione agevolata dei relativi crediti ex art. 6, del D.L. n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, provvedendo ai dovuti pagamenti, così che ad oggi non risultavano residui insoluti per il titolo di cui sopra e, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720090180125525000, che risultava che la stessa era stata annullata ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018). Ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle suddette partite di ruolo e, per il resto, rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 58 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’ artt.111 Cost., avendo la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio omesso del tutto l’esame di un fatto decisivo ovvero l’ eccepita avvenuta notifica della sentenza di primo grado ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente inammissibilità dell’ appello notificato in data 3 luglio 2018, oltre il termine breve di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/92; 2. con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, del d.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 nonchè violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria adita omesso l’esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che il concessionario non risultava avere mai notificato copia dei due atti che avrebbero interrotto il termine di prescrizione; 2.1. precisa che l’agente della riscossione aveva prodotto solamente le relate di notifica e non anche gli atti in questione, nonché gli estratti di ruolo delle singole cartelle ove erano stati riportati i numeri identificativi del preavviso di fermo e dell’ intimazione, documentazione che, come eccepito, era inidonea a comprovare la dedotta interruzione della prescrizione; 3. va premesso che non può essere disposta la chiesta estinzione parziale del giudizio relativamente alla cartella n. 09720120211557143000 ed alla cartella n. 09720090180125525000, atteso che quanto allegato dall’ ufficio in ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere – relativamente a dette cartelle - non risulta in alcun modo comprovato; né, sul punto, si registra convergenza di istanza di entrambe le parti in giudizio; 4. il primo motivo del ricorso è fondato. Risulta dagli atti che a fronte della notifica della sentenza di primo grado ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’ appello dell’ agente della riscossione è stato notificato alla società contribuente in data 3 luglio 2018 e, quindi, oltre il termine breve di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/92; 5. in ragione dell’ accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo rimane assorbito e la sentenza impugnata deve essere cassata. Dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 cod. proc. civ., mediante la declaratoria di inammissibilità dell’ appello proposto dall’ ente di riscossione; 6.1 in applicazione del principio della soccombenza le spese del grado di giudizio di appello nonché quelle di legittimità gravano a carico di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’ inammissibilità dell’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquida, per il giudizio di appello, in euro 400,00 e, per il presente giudizio di legittimità, in euro 500,00 per compensi professionali, il tutto oltre euro 200,00 per esbors i, rimborso forfe ttario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti. Così deciso n
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