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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 21092/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Falco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Taranto, con sentenza in data 6 maggio 2022, in parziale riforma delle pronunce del tribunale di Taranto del 21 aprile 2021 e del 5 febbraio 2021, riconosciuta la continuazione tra i reati di appropriazione indebita, falso e ricettazione contestati a [OSCURATO:PERSONA] ed altri analoghi separatamente giudicati in distinti procedimenti, calcolava la pena complessivamente determinata in anni 11 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Falco, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge ed omessa motivazione quanto ai singoli aumenti per continuazione dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ed invero nel caso in esame il giudice di appello nel determinare gli aumenti per continuazione di anni 1 e mesi 3 e di anni 1 e mesi 2 ha specificamente fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato già gravato da altri precedenti penali così che l'invocata omessa motivazione appare evidentemente non sussistere.

Né sussiste alcuna violazione in relazione alla dedotta disparità di trattamento che risulterebbe rispetto ad altre condanne in continuazione non sussistendo un diritto alla commisurazione della pena al ribasso tanto meno nei confronti di soggetti come il ricorrente che i giudici di merito hanno segnalato essere gravati da numerose condanne, circostanza questa confermata dalla pena complessivamente determinata.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA].

I jq 4 Utiti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Falco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Taranto, con sentenza in data 6 maggio 2022, in parziale riforma delle pronunce del tribunale di Taranto del 21 aprile 2021 e del 5 febbraio 2021, riconosciuta la continuazione tra i reati di appropriazione indebita, falso e ricettazione contestati a [OSCURATO:PERSONA] ed altri analoghi separatamente giudicati in distinti procedimenti, calcolava la pena complessivamente determinata in anni 11 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Falco, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge ed omessa motivazione quanto ai singoli aumenti per continuazione dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ed invero nel caso in esame il giudice di appello nel determinare gli aumenti per continuazione di anni 1 e mesi 3 e di anni 1 e mesi 2 ha specificamente fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato già gravato da altri precedenti penali così che l'invocata omessa motivazione appare evidentemente non sussistere. Né sussiste alcuna violazione in relazione alla dedotta disparità di trattamento che risulterebbe rispetto ad altre condanne in continuazione non sussistendo un diritto alla commisurazione della pena al ribasso tanto meno nei confronti di soggetti come il ricorrente che i giudici di merito hanno segnalato essere gravati da numerose condanne, circostanza questa confermata dalla pena complessivamente determinata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. I jq 4 Utiti [OSCURATO:PERSONA]
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