CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 28633/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16508/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 946, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], uiailaceterite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli / _ -controricorrente - lott.avverso la sentenza n. 1559/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/3/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dall'ASI - Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 16/10/2013, di accoglimento della domanda nei confronti del medesimo proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di «pagamento del servizio di fornitura relativo al periodo decorrente dal 1° trimestre del 1999 fino al 1° trimestre del 2006, per un importo complessivo di euro 5.054.384,03». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l'ASI - Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2935, 2948 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa, insufficiente o contraddittoria» motivazione, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente applicato la prescrizione ordinaria anziché quella quinquennale ex art. 2948 c.c., relativa a pagamento come nella specie periodico «ad anno o a termini più brevi». Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1326. 1327, 1350, 1559, 2597, 2948 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole essersi accolta la domanda sulla base di una «Convenzione risalente al 02.08.1996, a su tempo stipulata con il [OSCURATO:PERSONA] ( cui è subentrata attraverso diversi passaggi il la resistente [OSCURATO:PERSONA] s.pa. )» laddove «il giudice avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza di atti di approvazione degli schemi convenzionali da parte degli organi proposti per legge e le sottoscrizioni di soggetti idonei ad impegnare contrattualmente le parti». Lamenta essere rimasto «accertato anche in seguito alla disposta CTU che "né la Regione Campania, né la società [OSCURATO:PERSONA] spa, né la società [OSCURATO:PERSONA] spa hanno mai sottoscritto un contratto di utenza con il consorzio ASI" (cfr. relazione CTU ing. [OSCURATO:PERSONA]Amelia)». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che l'odierno controricorrente ha effettuato la fornitura del servizio idropotabile ( quale concessionaria per la gestione dell'Acquedotto della [OSCURATO:PERSONA] e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile giusta Convenzione con la Regione Campania del 16/11/1998 ) in favore del Consorzio ricorrente ( giusta delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 1992 di approvazione della Convenzione disciplinante i rapporti di fornitura tra la Regione e gli utenti beneficiari delle forniture idriche ). La domanda di pagamento in particolare del «servizio di fornitura relativo al periodo decorrente dal 10 trimestre del 1999 fino al 10 trimestre del 2006, per un importo complessivo di euro 5.054.384,03» originariamente proposta dall'odierna controricorrente è stata accolta nel doppio grado di merito. Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha al riguardo ribadito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'odierno ricorrente già nel 1° grado di giudizio di merito, sottolineando che «come correttamente sostenuto dalla parte appellata» il «termine prescrizionale» nella specie applicabile è «quello ordinario decennale valevole in materia contrattuale, proprio del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, non avendo alcuna rilevanza la natura periodica dei canoni, la quale assume rilevanza soltanto nei rapporti con l'utenza finale». Orbene, a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dai giudici di merito conseguentemente raggiunte, avverso l'impugnata sentenza d'appello l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva. Nell'argomentare come se fosse invero un «utente finale», escludendo che possa considerarsi «un soggetto "sub fornitore"» in quanto «Ente pubblico economico, la cui funzione è limitata alla promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali» e «stante il divieto di sub fornitura per servizi pubblici o di pubblica utilità», omette invero considerare che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato non risultare «neanche ... contestato che il Consorzio A.S.I. aveva sottoscritto, in data 2.08.1996, con il [OSCURATO:PERSONA] una convenzione avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto di fornitura dell'acqua potabile attraverso gli acquedotti regionali e che, nel corpo della stessa si prevedeva il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», la cui denominazione è successivamente cambiata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'odierno ricorrente secondo cui, ai fini della prescrizione in argomento, avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un «utente finale» si appalesa allora priva di pregio in difetto di argomentata deduzione in ordine al contenuto di detta Convenzione, a fortiori nemmeno debitamente riportata nel ricorso -per la parte strettamente d'interesse in questa sede-, in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. ( come del pari deve dirsi dei pure evocati «schema di convenzione approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 8016/92» e CTU ), né risultando fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( pure ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua l'odierno ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va ulteriormente osservato che al di là dell'intestazione dei motivi il ricorrente inammissibilmente prospetta altresì vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'«approssimazione motivazionale della sentenza» ( v. pag. 11 del ricorso ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Senza sottacersi che, là dove si duole che «il giudice avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza di atti di approvazione degli schemi convenzionali da parte degli organi preposti per legge e le sottoscrizioni di soggetti idonei ad impegnare contrattualmente le parti», muove una doglianza che oltre a palesare un'assoluta genericità di formulazione prospetta invero inammissibili profili di novità. Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 14.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c