CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, confermava il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale del Tribunale di Catanzaro che in data 2 agosto 2022 aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale carceraria, in quanto gravemente indiziato per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 78). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. e 416-bis.1. cod. pen., con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante mafiosa. Il Tribunale ha omesso di motivare sulla suddetta aggravante, dando rilievo a elementi irrilevanti, quali i suoi legami familiari con persone detenute e assassinate, per affermare — in assenza di alcun accertamento - che il ricorrente abbia avuto "stretti collegamenti con il clan mafioso". 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. In particolare, la difesa, nel replicare al Procuratore generale, fa presente che dalla denuncia querela sporta dalla persona offesa non sarebbe emersa la evocazione da parte del ricorrente della protezione dell'attività da parte della "sua famiglia, ma soltanto una richiesta estorsiva "semplice". Non sarebbe emersa alcuna evocazione della provenienza mafiosa e il coinvolgimento del ricorrente negli episodi del 20 settembre (esplosione di colpi di arma da fuoco) e del 19 ottobre 2019 (posizionannento di una bottiglia incendiaria con cartucce davanti al negozio). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad astratte considerazioni, con il ragionamento giustificativo dell'ordinanza impugnata in ordine alla esistenza dell'aggravante mafiosa. Il Tribunale ha infatti evidenziato da un lato i collegamenti del predetto con il clan 'ndranghetista dei "Banana", come documentato da specifiche captazioni che davano atto della sua disponibilità a trasportare cocaina per conto del clan, e dell'altro anche l'uso del "metodo mafioso", quanto alle modalità tipicamente evocative di tale metodo con cui erano state attuate le richieste estorsive.La genericità originaria del ricorso sul punto non è certamente colmabile con la memoria difensiva, che tra l'altro si sofferma su aspetti di puro fatto, neppure deducibili in questa sede. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,