CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AFGHANISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 07/06/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili, del reato di ricettazione a lui ascritto e per l'effetto, lo condannava al risarcimento dei danni subai dalla parte civile, liquidati in euro 2.000, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -motivazione apparente sulla responsabilità (primo motivo); -violazione di legge per la mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e per difetto di motivazione (secondo motivo); -assenza di condizione di procedibilità (terzo motivo). E' pervenuta, via posta elettronica certificata, in data 27/04/2022, memoria difensiva con nota spese della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico e le censure ivi dedotte non sono consentito nella presente sede di legittimità, involgendo circostanze in fatto. Il secondo motivo è del tutto aspecifico, riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in presenza di reato pacificamente perseguibile d'ufficio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re [OSCURATO:PERSONA] i Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]