CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02929/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta. In data 18/11/2024 è pervenuta istanza di trattazione orale a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], in realtà non accoglibile in ragione della natura camerale del rito; così come non accoglibile è la successiva richiesta, pervenuta via PEC in data 2/12/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute dello stesso difensore. Il primo motivo di ricorso, con il quale egli denunzia l'inosservanza della legge processuale eccependo la violazione del diritto alla difesa conseguente al mancato rinvio dell'udienza fissata per il 15 aprile 2024 nonostante il legittimo impedimento dell'imputato a presenziarvi, è manifestamente infondato. Infatti, dal verbale della suddetta udienza si evince che il Giudice, riconosciuto il legittimo impedimento di [OSCURATO:PERSONA], aveva rinviato l'udienza alla data del 26 aprile 2024. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, realizza una pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 d