CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26674/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FIRENZEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 24 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Firenzeha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carceredisposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto pluriaggravato in concorso,avente ad oggetto 3.100 metri circa di cavi di rame, del valore di almeno 248.000euro, detenuto in un cantiere presente lungo la tratta ferroviaria direttissimaRoma-Firenze.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, articolando tre profili di censura, di seguito sintetizzati nei limiti dicui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. inpunto di valutazione del compendio indiziario e della sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza.L’ordinanza impugnata difetterebbe di autonoma valutazione in ordine alquadro indiziario e avrebbe trascurato di considerare le censure difensive con cuisi evidenziava la sussistenza di plurime circostanze, tra cui l’esistenza di altripossibili concorrenti; il fatto che la geolocalizzazione del telefono cellulare delMemis lo collocava nei giorni precedenti il furto in Toscana ma in zona diversa elontana da quella ove è stato commesso il reato; la circostanza che l’indagato e ilcorreo avevano dichiarato che l’azione criminosa era stata interrotta per causeindipendenti dalla loro volontà; l’incongruità dello scambio di messaggi [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato in orari in cui, secondo la prospettazione accusatoria,entrambi erano insieme sul locus commissi delicti; il fatto che il telefono di Memisnon avrebbe mai agganciato celle compatibili con il luogo del furto.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione alla insussistenzadel pericolo di fuga, nonché la mancanza di motivazione sull’adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari. Il Tribunale avrebbe valutato le esigenze cautelariin modo stereotipato e astratto, senza considerare che l’indagato vive stabilmentea Napoli con la famiglia, la quale era disponibile a spostarsi in altro Comune.2.3. Il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione sulla possibilità didisporre l’applicazione di misure cautelari meno afflittive.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In via preliminare occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa CorteSuprema hanno chiarito che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).In tale pronuncia le Sezioni unite hanno altresì rilevato che la richiesta di riesameha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, disottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisitiformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali èsubordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essereconformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenutodella pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza.Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudicedi merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01)3. Il primo motivo, con cui si censura il difetto di autonoma valutazione delcompendio indiziario, è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha operato unacompiuta e coerente disamina del materiale indiziario, che ha valutatocriticamente, anche e specificamente alla luce delle censure difensive, illustrandole ragioni per cui ha condiviso gli snodi argomentativi dell’ordinanza applicativadella misura cautelare.Nel merito, premesso che molti dei rilievi difensivi sono sconfessati dallaparziale ammissione dell’addebito da parte dell’indagato, si osserva che ilTribunale ha adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondottiad unità e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i graviindizi di colpevolezza a carico del ricorrente valorizzando (come puntualmenterilevato dal Procuratore generale), oltre alla parziale ammissione di responsabilitàdel prevenuto, la chiamata in correità da parte del coindagato Tudorache; lericerche nell’immediatezza del furto che avevano consentito di rinvenire qualcheora dopo il [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva riconosciuto da un carabiniere come una delletre persone che si erano date alla fuga dal luogo del furto all’arrivo degli operai; ilrinvenimento all’interno dei cellulari del [OSCURATO:PERSONA] e del Tudorache di messaggi tra gliindagati; la personalità del ricorrente desumibile dai carichi pendenti per reatianaloghi a quello per cui si procede.A fronte della ricostruzione logica e coerente del quadro indiziario compiutadall’ordinanza impugnata, le censure del ricorrente si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione delle circostanze apprezzate dalTribunale, inammissibile in sede di legittimità.4. Il secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, è infondato.L’ordinanza impugnata ha valutato in concreto la sussistenza del pericolo direiterazione del reato, mettendo in evidenza innanzitutto la gravità del fattocemento del luogo ove si trovavano i cavi di rame e nell’asportare circa 2.500metri di tale materiale e nel danneggiarne ulteriori 600 metri, nonché dal valoredel rame rubato (pari a circa 248.000 euro). Circostanze, queste, nonillogicamente ritenute attestanti l’esistenza di una rilevante attività tecnica eorganizzativa, e dunque di un collegamento con ambienti criminali. È stata altresìvalorizzata la personalità dell’indagato, il quale pur avendo ammesso in parte leproprie responsabilità, non ha fornito alcun contributo per l’individuazione deglialtri complici, né della struttura organizzativa, con ciò evidenziando il suoperdurante legame con i circuiti delinquenziali. Il Tribunale ha altresì evidenziatoche sull’indagato gravano altri due procedimenti, in relazione ai quali è in corso lanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini, nonché la sussistenza del pericolodi fuga, logicamente desunta dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto straniero privo divincoli sul territorio.5. Il terzo motivo, con il quale si contesta l’assenza di motivazione in ordinealla scelta della misura cautelare applicata, è manifestamente infondato.Il Tribunale ha adeguatamente e logicamente spiegato le ragioni per cui haritenuto la custodia cautelare in carcere l’unica misura adeguata a contenere leesigenze cautelari, mettendo in rilievo l’inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA], dedotta sia daiprocedimenti pendenti a suo carico, sia dalla gravità del fatto, che attesta il suocoinvolgimento in ambienti criminali e dunque l’esistenza di «una spinta adelinquere che non può essere contenuta solo confidando nel rispetto del controllomediante il c.d. braccialetto».Trattasi di conclusioni argomentate e logiche, che le generiche censure svoltedal ricorrente non sono in grado di confutare.6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli