CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 27346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, con decreto del 14 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative proposta da [OSCURATO:PERSONA] per non avere il condannato adempiuto all'obbligo di fare l'elezione la dichiarazione o elezione di domicilio. 2. La difesa, con il ricorso, articola un unico motivo di doglianza con cui lamenta la violazione degli artt. 677, comma 2-bis, e 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen. Evidenzia, in particolare, che, al momento della presentazione della richiesta, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Pavia per altro titolo, come da ordine di esecuzione emesso il 3 giugno 2022 dal Procuratore generale della Corte di appello di Roma, con la conseguenza che al detenuto non si applicava l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della domanda. (Sez. 1, Sentenza n. 24 del 19/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261704 - 01; Sez. 1, n. 43462 del 01/10/2004, Tavassi, Rv. 230344 - 01). La disposizione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che subordina l'ammissibilità dell'istanza di misura alternativa proposta dal condannato alla contestuale effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio, si applica - testualmente - al (solo) condannato non detenuto (che non sia irreperibile o latitante). Ciò risulta conforme alla funzione di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, onerando l'interessato di indicare un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720), rendendo concreta un'esigenza di immediata reperibilità che per definizione non ricorre, allorché il/soggetto sia detenuto in carcere. La norma non è, dunque, destinata a trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto si trovi in vinculis, sia pure per altro titolo alla data di presentazione dell'istanza. 3.2. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché proceda nelle forme di rito e provveda sull'istanza di misura alternativa proposta dal ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere est