CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12210 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E D [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:dogane - re- sponsabilitàsolidale rappresentanteindi- retto- IVA importa- zione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Friuli VeneziaGiulia, n.200 /4/2017 depositata il 25 ottobre 2017, non noti- ficata; Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale dell ’ 8 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]- neziaGiulia, veniva accolto l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste n.85/2/2015 la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dallasocietà contribuente avente ad oggetto l ’ avviso di accertament o e rettifica e l ’ atto di irrogazione sanzioni relativi all ’ anno di imposta 2010.In relazione a tre operazioni di importazione di pannelli fotovol- taicidi origine e provenienza cinese, la contribuente presentava in do- ganale dichiarazioni di importazione, agendo quale rappresentante do- ganaledella societ à importatrice [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., operante in regime di rappresentanza indiretta ai sensi dell ’ art.5 comma 2 del Regola- mentoCEE 2913/92 ([OSCURATO:PERSONA], CDC). 2.L’Amministrazione finanziaria chiedeva l'applicazione dell'IVA nella misuraordinaria, anzich é in quella agevolata del 10%, in ragione della naturadei beni importati (pannelli fotovoltaici) e della loro destinazione allainstallazione o costruzione degli impianti elettrici ad energia solare, ai sensi dell ’ art.127 quinquies tabella A, Parte III del d.P.R. n.633/1972.Non era controversa la sussistenza dell ’ obbligazione do- ganale,la debenza dell ’ IVA all ’ importazione, n é il quantum del debito tributario,ma solo l ’ esistenza de lla responsabilit à solidale della Global MaritimeS.r.l. nella sua qualit à di rappresentante indiretto e del cor- relatoprofilo sanzionatorio, ai fini dell ’ adempimento dell ’ obbligazione tributariagravante sul soggetto importatore. 3.Il giudice di appello ri teneva insussistente la responsabilit à della contribuentein ragione del fatto che gli artt.201 e 204 CDC individua- vano il destinatario dell ’ obbligazione tributaria nel caso di specie, e l’unicosoggetto tenuto rispetto al vincolo di destinazione della mer ce importataera l ’ importatore che aveva acquisito la disponibilit à mate- riale e giuridica della merce dopo le operazioni doganali di importa- zione.La CTR accertava anche l ’ assenza di malafede, ossia di concreti elementiper imputare alla contribuente, rapp resentante indiretta, una condottanegligente per omessa verifica o controllo dell ’ inadempimento dell’importatrice,con conseguente perdita del beneficio fiscale rappre- sentatodall’IVA ad aliquota agevolata. Infatti, su 1841 pannelli impor- tati,957 erano s tati utilizzati direttamente dall ’ importatrice nella rea- lizzazionedi impianti fotovoltaici, mentre 884 erano stati ceduti a ditte terzeche poi provvedevano alla loro installazione. La contribuente era perciòritenuta immune da responsabilit à , in presenza di dichiarazione della destinazione da parte della importatrice e in assenza di poteri ispettiviper poter verificare eventuali non corrispondenza della realt à alladichiarazione. 3.Contro tale decisione l ’ Agenzia propone ricorso, affidato a tre motivi, mentrela contribuente non ha svolto difese. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell ’ art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la sentenza impugnata è censurata per violazione efalsa applicazione dell ’ art.201 CDC (ora 77 CDU) come interpretato dallagiurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione, avendomancato di accertare che la contribuente rappresentante indi- rettaera responsabile solidale con la debitrice del tributo, ossia l ’ im- portatricerapprese ntata [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., anche ai fini delle sanzioni irrogate. Ilsecondo motivo dell ’ Agenzia ricorrente, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione dell ’ art.204 CDC, erroneamenteinteso dalla CTR come individuante non solo il presup- postodell ’ obbligazione tributaria (l ’ IVA all ’ importazione), ma anche il soggettoobbligato che, secondo il giudice d ’ appello, sarebbe solo l ’ im- portatore, escludendo dalla responsabilit à il rappresentante indiretto. Alcontrario, secondo la ricorrente anche in caso di rappresentanza in- diretta,trova applicazione l ’ art.201 CDC e la dichiarazione doganale fa nascere in capo al dichiarante non solo l ’ obbligazione tributaria, ma anchetutti gli obblighi che derivano dal regime doganale cui la mer ce èvincolata, nonch é l ’ obbligo di osservanza delle condizioni stabilite per ilvincolo della merce. Il terzo motivo, ai fini dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censuraanche la violazione dell ’ art.5 del d.lgs. n.472/1997, nella parte in cui la sentenza accerta l ’ assenza di malafede in capo alla contri- buente, ossia di concreti elementi per imputarle una condotta negli- genteper omessa verifica o controllo dell ’ inadempimento dell ’ importa- trice,mentre la rappresentante indiretta è gravata da un one re di dili- genzaqualificata in considerazione del ruolo svolto. 5.Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questionicontroverse, in particolare con riferimento alla posizione del laresponsabilità del rappresentante indiretto con riferimento alle san- zioni,all’esito dell ’ evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia (sentenza n. 714 del 12 maggio 2022, pronunciata nella causa C - 714/2)e della stessa Sezione della Corte di Cassazione (sentenza Sez. 5- , Sentenza n. 23526 del 27/07/2022) . Ritenuto per tale ra