CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30061/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25662/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROSSANO (CS), LOCALITA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e dife so da sé medesimo, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] GENOVAn.289/2022depositata il 17.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.5.2015 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], militare in congedo già riconosciuto invalido per cause di servizio, per ottenerne la condanna al pagamento del compenso ancora spettante per averlo patrocinato in un giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana, nel quale aveva chiesto di accertare l'aggravamento della contratta infermità del Nicolini ed il pagamento dei ratei arretrati di pensione privilegiata tabellare, giudizio che, dopo l'espletamento di una CTU, si era concluso con la sentenza n. 378/2013 della locale sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che aveva accolto la domanda col riconoscimento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di percepire l'assegno di ottava categoria tabellare a decorrere dal primo giorno successivo all'istanza di aggravamento del 16.4.2008, oltre accessori, condannando il Ministero della Difesa a pagare al Nicolini gli importi relativi, e per ottenere la condanna del convenuto anche al pagamento dei compensi dovuti per essersi prodigato affinché il suindicato Ministero provvedesse ad eseguire la sentenza. Per i titoli suddetti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ammettendo di avere già ricevuto un acconto di € 3.000,00, ed essendo risultati vani i tentativi di ottenere in via bonaria il suo compenso, chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del complessivo importo di € 20.134,35 (IVA e CNPA incluse) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza, o in subordine dalla data della richiesta di pagamento (28.7.2014) sulla base del prospetto di parcella inviatogli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], privo del visto di congruità dell'ordine professionale. Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva di avere versato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le attività professionali dallo stesso allegate, diversi acconti, in parte in denaro contante ed in parte, su sua richiesta, con assegni privi dell'indicazione del beneficiario, poi incassati dal professionista tramite terze persone (prodotti in copia per € 2.250,00, € 3.000,00 ed €1.650,00), per un ammontare complessivo di € 9.700,00, non fatturatogli, e chiedeva di accertare, sulla base degli atti e delle tariffe forensi, il giusto compenso del legale, a suo avviso da ritenere già soddisfatto coi pagamenti effettuati, e di accertare se vi fosse stato inadempimento professionale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati. All'udienza di prima trattazione del 23.6.2015 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non contestava alcunché in ordine ai pagamenti allegati dal Nicolini, e solo nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. affermava che l'unico pagamento ricevuto dal cliente era quello di € 3.000,00 di cui alla fattura n. 3 del 12.2.2014, che il Nicolini negava di avere ricevuto, mentre gli altri assegni afferivano a rapporti del Nicolini con altri soggetti, ed in particolare con l'[OSCURATO:PERSONA] per Servizio di cui il Natalini era socio, e con l'Associazione ASD Vignaletto, della quale il convenuto faceva parte. Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 65/2019 condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del compenso di € 12.084,35 oltre interessi dall'ultimo acconto al saldo, ritenendo che il Nicolini non avesse specificamente contestato gli importi di cui alla parcella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e che quest'ultimo, a sua volta, non avesse specificamente contestato i pagamenti degli acconti allegati dal Nicolini, respingeva la domanda di risarcimento danni da quest'ultimo avanzata, e compensava tra le parti le spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA], che rilevava che il primo giudice aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione per gli importi riportati nella parcella non vistata dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto egli oltre ad allegare i pagamenti in acconto compiuti a favore del legale per complessivi € 9.700,00, e ritenuti pienamente satisfattivi di ogni sua pretesa, aveva chiesto di accertare il compenso dovuto al medesimo in base alle tariffe professionali applicabili, sia in quanto nessun onere di specifica contestazione in ordine ai compensi riportati in parcella gravava su di lui, dato che secondo l'art. 2233 comma 1° cod. civ. il compenso del professionista, se non era convenuto dalle parti e non poteva essere determinato secondo le tariffe e gli usi, era determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista apparteneva. Ulteriormente rilevava l'appellante principale, che l'avversa richiesta di un compenso di € 8.640,00 per la fase stragiudiziale, intesa ad ottenere il pagamento dei ratei dal Ministero della Difesa, era assolutamente sproporzionata, essendosi il legale limitato ad inviare una raccomandata, una diffida ed una lettera a mezzo fax, comune, peraltro, alla posizione di altri suoi clienti. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello incidentale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne chiedeva la parziale riforma con condanna del Nicolini al pagamento in suo favore dell'ulteriore importo di € 8.050,00 degli acconti versati, che a favore dello stesso erano stati riconosciuti dal Tribunale di Massa, e con condanna del Nicolini al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 289/2022 del 21.12.2021/17.3.2022, rigettava l'appello principale del Nicolini, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale del Castro, condannava il Nicolini al pagamento in favore del predetto del complessivo compenso di € 15.084,35 oltre interessi dal pagamento dell'ultimo acconto al saldo ed alle spese processuali del doppio grado. In particolare il giudice di secondo grado riteneva corretta la valutazione in ordine alla mancanza di contestazioni specifiche compiuta dal Tribunale, sia in ordine agli importi riportati nella parcella non vistata dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine agli acconti sul compenso dedotti dal Nicolini, considerava irrilevanti le prove testimoniali riproposte dal Nicolini e l'acquisizione del supplemento di indagine per il reato di falsa testimonianza disposto dal Gip presso il Tribunale di Massa il 21.6.2021 nei confronti dei testi Vinchesi e Merani escussi in primo grado, ed aumentava di €3.000,00 l'importo dovuto dal Nicolini, in quanto la sentenza di primo grado aveva detratto tale importo da quello richiesto in sede giudiziale dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto che lo stesso era già stato detratto prima di determinare la somma giudizialmente richiesta di € 20.134,35. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa Corte, notificato a mezzo pec al legale domiciliatario del Castro il 18.10.2022, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso notificato il 9.11.2022 [OSCURATO:PERSONA]. Nell'imminenza dell'udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza, mancanza, o irregolarità della notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso. Questi, oltre a lamentare che l'indirizzo del destinatario della notifica, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di secondo grado, sia stato tratto dal registro Inipec, anziché dal registro Reginde (vedi però sulla validità della notifica a mezzo pec all'indirizzo digitale tratto per gli avvocati dal registro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29749; Cass. sez. un. n. 23620/2018; Cass. n. 30139/2017), si duole che alla notifica del ricorso a mezzo pec compiuta l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine lungo d'impugnazione dal legale di [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] siano stati allegati i files regolari denominati procura speciale, procura speciale pdf.p7m, relazione di notificazione pdf e relazione di notificazione pdf.p7m, ed il file irregolare denominato “ricorso per cassazione nicolini luigi originale del pdf”, risultato non apribile da parte del destinatario della notifica con la dicitura “Errore durante l'apertura del documento. Il file é danneggiato e non può essere riparato”, ed assume che l'impossibilità di aprire quest'ultimo file in formato pdf debba essere equiparata a mancata notifica nei termini del ricorso in cassazione. In realtà il ricorrente ha prodotto la RAC, ossia la ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec che si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la ricevuta suddetta, che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 30532/2018; Cass. n. 26773/2016). Inoltre, nella busta inviata telematicamente con la notifica a mezzo pec del ricorso, avvenuta il 18.10.2022 alle ore 23.41 (sull'orario di perfezionamento si richiama la sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale), dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta che era contenuto oltre al ricorso in formato pdf ed agli altri file sopra indicati, anche il file denominato “ ricorso per cassazione per nicolini luigi originale def in formato p7m”, che risultava regolarmente apribile, e questa estensione (p7m) indica l'avvenuta autenticazione con firma digitale CAdES, equiparata alla firma digitale PAdES dell'estensione pdf (vedi in tal senso Cass.29.11.2018 n. 30927; Cass. sez. un. 27.4.2018 n. 10266), sicché la notifica è regolarmente avvenuta nell'ultimo giorno utile per l'impugnazione. Si noti, peraltro, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], destinatario della notifica del ricorso, ha a sua volta notificato tempestivamente il suo controricorso articolando compiutamente le proprie difese e mostrando di conoscere perfettamente il contenuto del ricorso avversario, verificandosi comunque la sanatoria di eventuali nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3° c.p.c. (vedi in tal senso con riferimento ad un'ipotesi di nullità della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo Cass. 24.9.2022 n. 26963). Venendo ora all'esame del primo motivo di ricorso principale, con esso il Nicolini lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., 2697 e 2233 cod. civ., nonché degli articoli 1 e 4 del D.M. n. 55/2014. Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello, ritenendo che egli avesse solo allegato l'effettuazione di alcuni pagamenti in acconto, mentre in realtà aveva anche chiesto di ritenerli interamente satisfattivi e di determinare il compenso dell'attore secondo la tariffa professionale applicabile sulla base degli atti prodotti, abbia ritenuto non specificamente contestati gli importi dei compensi professionali riportati nella parcella non vistata dall'ordine professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], omettendo quindi di verificarne la congruità rispetto agli atti prodotti ed alla tariffa professionale del D.M. n. 55/2014 e di determinare l'ammontare del compenso spettante secondo quella tariffa, come previsto, in difetto di accordo delle parti sul compenso, dall'art. 2233 comma 1° cod. civ., e violando il principio dell'onere probatorio dell'art.2697 cod. civ.. Ulteriormente il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, che stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, non avendo la Corte d'Appello tenuto conto delle indicazioni tabellari, della natura del giudizio pensionistico e del rapporto intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] per Servizio, della quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era il legale fiduciario, e non avendo considerato, che in particolare per la fase stragiudiziale, che aveva fatto seguito alla sentenza della Corte dei Conti, il compenso richiesto di € 8.640,00 era assolutamente spropositato. Il ricorrente richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.11790/2019) che nei giudizi per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, ritiene che la contestazione comunque mossa dal cliente circa la pretesa fatta valere dal legale sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa. Il primo motivo è fondato, anzitutto perché non è vero che il Nicolini si sia limitato ad allegare i pagamenti in acconto effettuati, avendo anche chiesto di ritenere satisfattivi i pagamenti effettuati per € 9.700,00, così negando la correttezza dell'importo riportato nella parcella dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e comunque di determinare il compenso effettivamente spettante all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli atti prodotti a supporto dell'attività legale e della tariffa forense applicabile. Pertanto, l'onere di provare l'attività svolta e la corretta applicazione della tariffa forense del D.M. n.55/2014 continuava a gravare sull'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d'Appello avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 sopra richiamato per rispettare l'art. 2233 comma 1° cod. civ., secondo il quale per le professioni intellettuali, tra le quali rientra quella di avvocato, se il compenso non è convenuto dalle parti, va determinato secondo le tariffe professionali, o gli usi. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, è consolidata nel ritenere che ogni contestazione, anche generica, sollevata dal cliente in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività dell'avvocato, nonché all'applicazione delle tariffe, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. ord. 11.7.2024 n. 19025; Cass. n.11790/2019; Cass.11.1.2016 n. 230; Cass. 25.6.2003 n. 10150; Cass. 20.5.1977 n. 2101), sicché la Corte d'Appello non poteva limitarsi a fare propri gli importi indicati nella parcella, neppure vistata dall'ordine professionale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dovendo verificare quale fosse il compenso spettante in base agli atti prodotti ed all'attività dallo stesso svolta, applicando l'art. 4 del D.M. n.55/2014, per poi stabilire se gli acconti versati dal Nicolini potessero ritenersi interamente satisfattivi, o se invece, ed in che misura, risultasse un credito residuo del professionista. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 92 comma 2 e 345 c.p.c. Si duole il Nicolini di essere stato condannato al pagamento integrale delle spese processuali di primo e di secondo grado, ancorché ricorresse un'ipotesi di soccombenza reciproca, legittimante almeno la parziale compensazione delle spese. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo, in quanto la Corte d'Appello di Genova, in sede di rinvio, dovrà procedere alla liquidazione delle spese processuali per l'intero giudizio in base all'esito finale della lite. P.Q.M. La Corte di Cassazione accogl