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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 14540/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22979/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1015/2022depositata il 13.6.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 25.7.2014, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice, esponendo di essere proprietaria di alcuni terreni (particelle 271, 273, 275, 293, 332, 333, 335, 389, 390, 391 e 392 del foglio 89) in contrada [OSCURATO:PERSONA], (in tenimento dei Comuni di Canicattì e di Naro) – per la metà indivisa, per successione legittima della sorella [OSCURATO:PERSONA] e, per l’altra metà indivisa, per successione legittima dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali li avevano acquistati nel 1952 –, domandava la condanna dei convenuti al rilascio degli stessi, asseritamente posseduti in via esclusiva con impianto su di essi di un vigneto poi estirpato, e con la cura della pulizia dei terreni incolti, previa declaratoria di nullità dell’atto con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver usucapito tali beni, li aveva donati al figlio [OSCURATO:PERSONA], e di inefficacia del successivo atto di compravendita (atto del notaio Pecoraro del 29.4.2014, rep. n. 79369) con cui il donatario ne aveva alienata una parte a [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, articolando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione dei beni in contestazione ed assumendo che da oltre trenta anni i terreni erano stati posseduti in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA] e prima di lui dal defunto padre, [OSCURATO:PERSONA], mentre di essi [OSCURATO:PERSONA] non era neppure intestataria catastale.

Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], resistendo alle avverse pretese e per l'ipotesi in cui fosse accolta la rivendica della Mulone, chiedeva la condanna del venditore [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del prezzo pagato, da lui indicato in € 37.500,00 (ammontante invece ad € 21.000,00 per i Taibbi), ma non completamente pagato, ed al rimborso delle spese notarili e delle altre spese da lui sostenute per l'acquisto. [OSCURATO:PERSONA], in riconvenzione rispetto alle richieste di [OSCURATO:PERSONA], ne chiedeva la condanna al pagamento del prezzo di vendita non ancora versatogli di € 30.500,00 oltre interessi.

Con la sentenza n. 1511/2018 il Tribunale di Agrigento accoglieva tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], respingeva la riconvenzionale di usucapione dei Taibbi, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di € 30.805,00, pari al prezzo di vendita pagato e non dovuto per l'evizione subita, ed alle spese notarili, di pulizia e coltivazione dei fondi acquistati da lui sostenute e condannava i Taibbi al pagamento delle spese processuali della Mulone e del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del figlio Salvatore, nelle more deceduto, interponeva appello chiedendo il rigetto dalla rivendica della Mulone, l'accoglimento della riconvenzionale di usucapione, con conseguente validità della donazione del 9.5.2013 e della vendita fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzo di acquisto non ancora versato di €30.500,00. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.

La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1015/2022 del 15.4/13.6.2022, confermava la pronuncia di prime cure.

In specie il Giudice di secondo grado, disattendendo la contestazione dei Taibbi relativa alla derivazione mortis causa della proprietà in capo all’originaria attrice, per non avere i suoi danti causa posseduto i fondi de quibus, riteneva provata l’accettazione tacita dell’eredità da parte dei Mulone, i quali, avendo affidato la coltivazione dei prefati terreni a [OSCURATO:PERSONA], avevano esercitato sui beni un potere uti domini, consapevoli di averlo acquisito per via ereditaria.

Inoltre, attesa l'asserita carenza di contestazioni circa l’appartenenza dei beni alla rivendicante o ai suoi danti causa al tempo in cui [OSCURATO:PERSONA] assumeva di aver iniziato a possedere uti dominus, il Giudice del gravame riteneva attenuato l’onere probatorio incombente sull'attrice in rivendica, [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla riproposta domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione dei Taibbi, il Giudice di secondo grado dichiarava l’insufficienza delle prove addotte a sostegno, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali acquisite in ordine all’individuazione ed alle condizioni dei fondi in contestazione.

Infine, la Corte adita dichiarava la correttezza della condanna pecuniaria di [OSCURATO:PERSONA] a favore del [OSCURATO:PERSONA], disposta dal primo giudice.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ., 113 c.p.c. e 101 Cost..

La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto attenuato l’onere probatorio incombente sull'attrice in rivendica, [OSCURATO:PERSONA], per non avere parte convenuta contestato esplicitamente l’originaria appartenenza dei beni per cui è causa alla rivendicante o ai suoi danti causa, mancando di rilevare come siffatta contestazione fosse contenuta tanto nella comparsa di costituzione e risposta dei Taibbi, quanto nella loro memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1) c.p.c.. 2) Con la seconda censura, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 99 e 115 c.p.c..

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la carenza di prova in ordine all’esistenza, alla validità e alla rilevanza del titolo dedotto dall’originaria attrice a fondamento della domanda di rivendicazione, atteso che tale indagine era relativa ad uno degli elementi costitutivi dell'azione di rivendicazione esercitata da [OSCURATO:PERSONA], che la medesima in quanto attrice, avrebbe dovuto provare.

Il primi due motivi di ricorso, da ritenere inconferenti quanto alle violazioni richiamate in rubrica agli articoli 113 c.p.c., 101 della Costituzione e 99 c.p.c., vanno esaminati congiuntamente per la parte in cui lamentano la violazione dell'onere probatorio proprio dell'azione di rivendica (cosiddetta probatio diabolica ), che l'impugnata sentenza ha ritenuto attenuato per avere gli originari convenuti Taibbi eccepito l'usucapione dei terreni rivendicati da [OSCURATO:PERSONA], asseritamente omettendo di contestare la proprietà ed il possesso di quei terreni da parte della predetta e dei suoi danti causa, che in realtà erano stati puntualmente contestati dai Taibbi.

Essi sono fondati.

La Corte d'Appello ha violato il principio di non contestazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c., perché nel valutare la fondatezza dell'azione di rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato a pagina 4, il principio che il rigore probatorio di chi agisce in rivendica o per l'accertamento della proprietà é attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, implicitamente ritenendo che i Taibbi non avessero contestato l'appartenenza dei terreni in contrada Fabrizio-Ferlazzano (particelle 271, 273, 275, 293, 332, 333, 335, 389, 390, 391 e 392 del foglio 89), in tenimento dei Comuni di Canicattì e di Naro, a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi danti causa (ossia la sorella [OSCURATO:PERSONA], morta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed i genitori [OSCURATO:PERSONA], morto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], morta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe succeduta ex lege subentrando nei diritti acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di compravendita del notaio Grillo del 2.11.1952, rep. n. 5420).

In realtà nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, e nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., i Taibbi, in ordine all'assunto di [OSCURATO:PERSONA], sull'appartenenza dei suddetti terreni a lei ed ai suoi danti causa, avevano detto testualmente: “L'assunto avversario é del tutto infondato e privo di giuridico fondamento, stante che né l'odierna attrice Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], né i pretesi suoi danti causa sono mai stati proprietari dell'appezzamento di terreno de quo, né lo hanno mai posseduto, essendo esso sempre stato nel possesso dei Sigg.

Taibbi.

Il detto appezzamento di terreno, infatti, é stato ed é posseduto uti dominus pacificamente – ininterrottamente e pubblicamente, da oltre trenta anni dal convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha usucapito, e prima ancora dal di Lui padre, ed oggi -a seguito dell'atto di donazione del 2013 –dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]”.

Gli stessi Taibbi hanno poi articolato un'ampia prova testimoniale volta a dimostrare il possesso esclusivo uti domini dei terreni da parte loro, ed a negare il preteso possesso degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], per cui non si vede come sia stato possibile ritenere, che i convenuti rispetto all'azione di rivendica, non avessero contestato la proprietà ed il possesso dei terreni di causa, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa, e che da ciò potesse derivare un'attenuazione dell'onere probatorio della rivendicante.

E' noto che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione.

In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio).

Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario.

L'onere probatorio a carico del rivendicante dev'essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.

In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa.

La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante.

Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore.

Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32074; Cass. ord. 19.1.2022 n.1569).

Questa Corte (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865) ha anche precisato che, "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.

Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore".

Pertanto, avendo i Taibbi specificamente contestato la proprietà ed il possesso dei terreni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa, non poteva la Corte d'Appello, in violazione degli articoli 115 c.p.c., 948 e 2697 cod. civ., ritenere attenuato l'onere gravante sulla rivendicante di fornire la cosiddetta probatio diabolica, ossia l'onere di dimostrare, non solo una sequenza di acquisti a titolo derivativo dei terreni, ma anche la maturazione in suo favore, eventualmente in unione col possesso dei familiari ai quali era succeduta, dei presupposti dell'usucapione, ossia di un acquisto a titolo originario, ed applicare, a pagina 6, il principio per cui in presenza di prove testimoniali contrastanti l'insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere sulla parte gravata dall'onere probatorio portando al rigetto della domanda (in tal senso Cass. n. 4773/2015), soltanto per la riconvenzionale di usucapione dei Taibbi, e non per l'azione di rivendica di [OSCURATO:PERSONA], come se per quest'ultima fosse sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo. 3) Attraverso la terza doglianza, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 cod. civ. e 111 Cost.. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe erroneamente omesso di rilevare la carenza di titolo in ordine ad alcune delle particelle oggetto di causa, ed esattamente alle particelle 389, 390, 391 e 392 del foglio 89 del catasto di Canicattì, e la carenza di accettazione dell’eredità da parte dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA], pur dedotte dal ricorrente nell’atto di appello. 4) Col quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 112 c.p.c..

La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto valida l’accettazione tacita dell’eredità realizzata dall’originaria attrice con l’atto introduttivo del giudizio, omettendo di rilevare la mancata trascrizione di tutti i titoli di acquisto precedenti e, in specie, di quelli della madre [OSCURATO:PERSONA] e della germana [OSCURATO:PERSONA]. 5) Col quinto motivo, il ricorrente si duole del travisamento della prova, della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe travisato il contenuto della prova testimoniale, ritenendo che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], mezzadro di [OSCURATO:PERSONA], afferissero anche ai terreni in tenimento di Canicattì, anziché solo a quelli in tenimento di Naro sui quali era esistito un vigneto, e che il teste [OSCURATO:PERSONA] avesse confermato il possesso della Mulone su tutti i fondi rivendicati, e quindi anche sui terreni in tenimento di Canicattì, sui quali insisteva un fabbricato, posseduto da oltre trenta anni dai Taibbi.

La Corte d'Appello, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi addotti dai Taibbi, non tenendo presente che le testimonianze acquisite si riferivano alla diversa condizione di possesso esistente tra i terreni rivendicati dalla Mulone in agro del Comune di Canicattì e quelli in agro del Comune di Naro.

Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso devono ritenersi logicamente assorbiti per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, richiedendo essi una rivalutazione più attenta del contenuto dell'atto di acquisto dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA] a rogito del notaio Grillo del 2.11.1952, rep. n. 5420, e delle prove testimoniali raccolte, con distinzione tra i terreni già adibiti a vigneto in tenimento del Comune di Naro, ed i terreni con fabbricato, alberi di ulivo e di mandorlo in tenimento del Comune di Canicattì, rivalutazione che dovrà effettuare il giudice di rinvio alla luce dei principi ricavabili dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. 6) Con la sesta censura, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 cod. civ. e 228 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto integralmente il prezzo convenuto per l’acquisto dei terreni, sulla scorta di una dichiarazione resa dal predetto in sede di interrogatorio formale, e dunque inutilizzabile come prova in quanto a lui favorevole.

Il sesto motivo di ricorso, attinente all'erronea attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni a sé favorevoli rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA], ai fini della conferma dell'accoglimento della di lui domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA], figlio poi deceduto di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della complessiva somma di € 30.805,00, comprensiva del prezzo versatogli per l'acquisto (con l'atto del notaio Pecoraro del 29.4.2014, rep. n.79369) dei terreni poi rivendicati con successo da [OSCURATO:PERSONA], delle spese notarili e delle spese sostenute per la pulizia e coltivazione dei terreni acquistati, deve ritenersi anch’esso assorbito, a sua volta, per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, incidendo la sorte dell'azione di rivendicazione dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] anche sulla domanda di restituzione del prezzo e rimborso delle spese relativi ai terreni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale é succeduto come erede [OSCURATO:PERSONA].

Si rende dunque necessario un nuovo esame in relazione ai primi due motivi di ricorso.

Il giudice di rinvio – che si individua nella medesima Corte territoriale in diversa composizione -provvederà anche per le spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22979/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1015/2022depositata il 13.6.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 25.7.2014, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice, esponendo di essere proprietaria di alcuni terreni (particelle 271, 273, 275, 293, 332, 333, 335, 389, 390, 391 e 392 del foglio 89) in contrada [OSCURATO:PERSONA], (in tenimento dei Comuni di Canicattì e di Naro) – per la metà indivisa, per successione legittima della sorella [OSCURATO:PERSONA] e, per l’altra metà indivisa, per successione legittima dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali li avevano acquistati nel 1952 –, domandava la condanna dei convenuti al rilascio degli stessi, asseritamente posseduti in via esclusiva con impianto su di essi di un vigneto poi estirpato, e con la cura della pulizia dei terreni incolti, previa declaratoria di nullità dell’atto con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver usucapito tali beni, li aveva donati al figlio [OSCURATO:PERSONA], e di inefficacia del successivo atto di compravendita (atto del notaio Pecoraro del 29.4.2014, rep. n. 79369) con cui il donatario ne aveva alienata una parte a [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, articolando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione dei beni in contestazione ed assumendo che da oltre trenta anni i terreni erano stati posseduti in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA] e prima di lui dal defunto padre, [OSCURATO:PERSONA], mentre di essi [OSCURATO:PERSONA] non era neppure intestataria catastale. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], resistendo alle avverse pretese e per l'ipotesi in cui fosse accolta la rivendica della Mulone, chiedeva la condanna del venditore [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del prezzo pagato, da lui indicato in € 37.500,00 (ammontante invece ad € 21.000,00 per i Taibbi), ma non completamente pagato, ed al rimborso delle spese notarili e delle altre spese da lui sostenute per l'acquisto. [OSCURATO:PERSONA], in riconvenzione rispetto alle richieste di [OSCURATO:PERSONA], ne chiedeva la condanna al pagamento del prezzo di vendita non ancora versatogli di € 30.500,00 oltre interessi. Con la sentenza n. 1511/2018 il Tribunale di Agrigento accoglieva tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], respingeva la riconvenzionale di usucapione dei Taibbi, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di € 30.805,00, pari al prezzo di vendita pagato e non dovuto per l'evizione subita, ed alle spese notarili, di pulizia e coltivazione dei fondi acquistati da lui sostenute e condannava i Taibbi al pagamento delle spese processuali della Mulone e del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del figlio Salvatore, nelle more deceduto, interponeva appello chiedendo il rigetto dalla rivendica della Mulone, l'accoglimento della riconvenzionale di usucapione, con conseguente validità della donazione del 9.5.2013 e della vendita fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzo di acquisto non ancora versato di €30.500,00. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1015/2022 del 15.4/13.6.2022, confermava la pronuncia di prime cure. In specie il Giudice di secondo grado, disattendendo la contestazione dei Taibbi relativa alla derivazione mortis causa della proprietà in capo all’originaria attrice, per non avere i suoi danti causa posseduto i fondi de quibus, riteneva provata l’accettazione tacita dell’eredità da parte dei Mulone, i quali, avendo affidato la coltivazione dei prefati terreni a [OSCURATO:PERSONA], avevano esercitato sui beni un potere uti domini, consapevoli di averlo acquisito per via ereditaria. Inoltre, attesa l'asserita carenza di contestazioni circa l’appartenenza dei beni alla rivendicante o ai suoi danti causa al tempo in cui [OSCURATO:PERSONA] assumeva di aver iniziato a possedere uti dominus, il Giudice del gravame riteneva attenuato l’onere probatorio incombente sull'attrice in rivendica, [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla riproposta domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione dei Taibbi, il Giudice di secondo grado dichiarava l’insufficienza delle prove addotte a sostegno, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali acquisite in ordine all’individuazione ed alle condizioni dei fondi in contestazione. Infine, la Corte adita dichiarava la correttezza della condanna pecuniaria di [OSCURATO:PERSONA] a favore del [OSCURATO:PERSONA], disposta dal primo giudice. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Nell’imminenza dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ., 113 c.p.c. e 101 Cost.. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto attenuato l’onere probatorio incombente sull'attrice in rivendica, [OSCURATO:PERSONA], per non avere parte convenuta contestato esplicitamente l’originaria appartenenza dei beni per cui è causa alla rivendicante o ai suoi danti causa, mancando di rilevare come siffatta contestazione fosse contenuta tanto nella comparsa di costituzione e risposta dei Taibbi, quanto nella loro memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1) c.p.c.. 2) Con la seconda censura, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 99 e 115 c.p.c.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la carenza di prova in ordine all’esistenza, alla validità e alla rilevanza del titolo dedotto dall’originaria attrice a fondamento della domanda di rivendicazione, atteso che tale indagine era relativa ad uno degli elementi costitutivi dell'azione di rivendicazione esercitata da [OSCURATO:PERSONA], che la medesima in quanto attrice, avrebbe dovuto provare. Il primi due motivi di ricorso, da ritenere inconferenti quanto alle violazioni richiamate in rubrica agli articoli 113 c.p.c., 101 della Costituzione e 99 c.p.c., vanno esaminati congiuntamente per la parte in cui lamentano la violazione dell'onere probatorio proprio dell'azione di rivendica (cosiddetta probatio diabolica ), che l'impugnata sentenza ha ritenuto attenuato per avere gli originari convenuti Taibbi eccepito l'usucapione dei terreni rivendicati da [OSCURATO:PERSONA], asseritamente omettendo di contestare la proprietà ed il possesso di quei terreni da parte della predetta e dei suoi danti causa, che in realtà erano stati puntualmente contestati dai Taibbi. Essi sono fondati. La Corte d'Appello ha violato il principio di non contestazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c., perché nel valutare la fondatezza dell'azione di rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato a pagina 4, il principio che il rigore probatorio di chi agisce in rivendica o per l'accertamento della proprietà é attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, implicitamente ritenendo che i Taibbi non avessero contestato l'appartenenza dei terreni in contrada Fabrizio-Ferlazzano (particelle 271, 273, 275, 293, 332, 333, 335, 389, 390, 391 e 392 del foglio 89), in tenimento dei Comuni di Canicattì e di Naro, a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi danti causa (ossia la sorella [OSCURATO:PERSONA], morta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed i genitori [OSCURATO:PERSONA], morto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], morta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe succeduta ex lege subentrando nei diritti acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di compravendita del notaio Grillo del 2.11.1952, rep. n. 5420). In realtà nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, e nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., i Taibbi, in ordine all'assunto di [OSCURATO:PERSONA], sull'appartenenza dei suddetti terreni a lei ed ai suoi danti causa, avevano detto testualmente: “L'assunto avversario é del tutto infondato e privo di giuridico fondamento, stante che né l'odierna attrice Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], né i pretesi suoi danti causa sono mai stati proprietari dell'appezzamento di terreno de quo, né lo hanno mai posseduto, essendo esso sempre stato nel possesso dei Sigg. Taibbi. Il detto appezzamento di terreno, infatti, é stato ed é posseduto uti dominus pacificamente – ininterrottamente e pubblicamente, da oltre trenta anni dal convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha usucapito, e prima ancora dal di Lui padre, ed oggi -a seguito dell'atto di donazione del 2013 –dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]”. Gli stessi Taibbi hanno poi articolato un'ampia prova testimoniale volta a dimostrare il possesso esclusivo uti domini dei terreni da parte loro, ed a negare il preteso possesso degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], per cui non si vede come sia stato possibile ritenere, che i convenuti rispetto all'azione di rivendica, non avessero contestato la proprietà ed il possesso dei terreni di causa, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa, e che da ciò potesse derivare un'attenuazione dell'onere probatorio della rivendicante. E' noto che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario. L'onere probatorio a carico del rivendicante dev'essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32074; Cass. ord. 19.1.2022 n.1569). Questa Corte (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865) ha anche precisato che, "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore". Pertanto, avendo i Taibbi specificamente contestato la proprietà ed il possesso dei terreni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa, non poteva la Corte d'Appello, in violazione degli articoli 115 c.p.c., 948 e 2697 cod. civ., ritenere attenuato l'onere gravante sulla rivendicante di fornire la cosiddetta probatio diabolica, ossia l'onere di dimostrare, non solo una sequenza di acquisti a titolo derivativo dei terreni, ma anche la maturazione in suo favore, eventualmente in unione col possesso dei familiari ai quali era succeduta, dei presupposti dell'usucapione, ossia di un acquisto a titolo originario, ed applicare, a pagina 6, il principio per cui in presenza di prove testimoniali contrastanti l'insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere sulla parte gravata dall'onere probatorio portando al rigetto della domanda (in tal senso Cass. n. 4773/2015), soltanto per la riconvenzionale di usucapione dei Taibbi, e non per l'azione di rivendica di [OSCURATO:PERSONA], come se per quest'ultima fosse sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo. 3) Attraverso la terza doglianza, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 cod. civ. e 111 Cost.. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe erroneamente omesso di rilevare la carenza di titolo in ordine ad alcune delle particelle oggetto di causa, ed esattamente alle particelle 389, 390, 391 e 392 del foglio 89 del catasto di Canicattì, e la carenza di accettazione dell’eredità da parte dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA], pur dedotte dal ricorrente nell’atto di appello. 4) Col quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 112 c.p.c.. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto valida l’accettazione tacita dell’eredità realizzata dall’originaria attrice con l’atto introduttivo del giudizio, omettendo di rilevare la mancata trascrizione di tutti i titoli di acquisto precedenti e, in specie, di quelli della madre [OSCURATO:PERSONA] e della germana [OSCURATO:PERSONA]. 5) Col quinto motivo, il ricorrente si duole del travisamento della prova, della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe travisato il contenuto della prova testimoniale, ritenendo che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], mezzadro di [OSCURATO:PERSONA], afferissero anche ai terreni in tenimento di Canicattì, anziché solo a quelli in tenimento di Naro sui quali era esistito un vigneto, e che il teste [OSCURATO:PERSONA] avesse confermato il possesso della Mulone su tutti i fondi rivendicati, e quindi anche sui terreni in tenimento di Canicattì, sui quali insisteva un fabbricato, posseduto da oltre trenta anni dai Taibbi. La Corte d'Appello, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi addotti dai Taibbi, non tenendo presente che le testimonianze acquisite si riferivano alla diversa condizione di possesso esistente tra i terreni rivendicati dalla Mulone in agro del Comune di Canicattì e quelli in agro del Comune di Naro. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso devono ritenersi logicamente assorbiti per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, richiedendo essi una rivalutazione più attenta del contenuto dell'atto di acquisto dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA] a rogito del notaio Grillo del 2.11.1952, rep. n. 5420, e delle prove testimoniali raccolte, con distinzione tra i terreni già adibiti a vigneto in tenimento del Comune di Naro, ed i terreni con fabbricato, alberi di ulivo e di mandorlo in tenimento del Comune di Canicattì, rivalutazione che dovrà effettuare il giudice di rinvio alla luce dei principi ricavabili dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. 6) Con la sesta censura, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 cod. civ. e 228 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto integralmente il prezzo convenuto per l’acquisto dei terreni, sulla scorta di una dichiarazione resa dal predetto in sede di interrogatorio formale, e dunque inutilizzabile come prova in quanto a lui favorevole. Il sesto motivo di ricorso, attinente all'erronea attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni a sé favorevoli rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA], ai fini della conferma dell'accoglimento della di lui domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA], figlio poi deceduto di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della complessiva somma di € 30.805,00, comprensiva del prezzo versatogli per l'acquisto (con l'atto del notaio Pecoraro del 29.4.2014, rep. n.79369) dei terreni poi rivendicati con successo da [OSCURATO:PERSONA], delle spese notarili e delle spese sostenute per la pulizia e coltivazione dei terreni acquistati, deve ritenersi anch’esso assorbito, a sua volta, per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, incidendo la sorte dell'azione di rivendicazione dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] anche sulla domanda di restituzione del prezzo e rimborso delle spese relativi ai terreni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale é succeduto come erede [OSCURATO:PERSONA]. Si rende dunque necessario un nuovo esame in relazione ai primi due motivi di ricorso. Il giudice di rinvio – che si individua nella medesima Corte territoriale in diversa composizione -provvederà anche per le spese del giudizio di legitti
Sentenza Cassazione n. 14540/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris