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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 30065/2026

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del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, dichiaravainammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data 27/1/2025 che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado e inaccoglimento dell’impugnazione del Procuratore Generale, aveva affermato la penaresponsabilità dell’imputata per concorso nell’illecita detenzione di sostanza stupefacente di cuiall’art. 73 DPR 309/90, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.2.

Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], deducendoche il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore percettivo nella rappresentazione econseguente valutazione del contenuto del primo motivo di ricorso.

Infatti, secondo la ricorrente,il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità delle censure difensive in punto diresponsabilità ritenendo che le stesse fossero volte a prefigurare un’alternativa lettura delle fontiprobatorie in assenza di travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito.

Al contrario, lo sviluppo argomentativo del motivo era imperniato sulla violazione deiprincipi che regolano il giudizio di appello nelle ipotesi di riforma della decisione assolutoria diprimo grado e, in particolare, sul mancato rispetto dell’obbligo di motivazione rafforzata, avendola consolidata giurisprudenza di legittimità evidenziato che, ai fini del ribaltamento di unapronuncia assolutoria, il giudice d’appello non può limitarsi a sostituire la propria lettura dellefonti a quella fornita dal primo giudice, essendo tenuto a confrontarsi con il percorsoargomentativo della prima decisione, individuando le criticità e spiegando le ragioni a sostegnodella riforma.

A fronte di una censura che denunciava un errore metodologico e motivazionaledella sentenza d’appello, l’ordinanza impugnata non ha fatto alcun riferimento alla questionedella motivazione rafforzata, attribuendo alla censura un contenuto diverso da quelloeffettivamente prospettato dalla difesa.

La declaratoria d’inammissibilità, ad avviso del difensore,riposa pertanto su un’inesatta rappresentazione dell’atto di impugnazione idonea ad integrareun errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi non consentiti e, comunque,manifestamente infondati.

La ricorrente lamenta la pretermissione della censura proposta con ilprimo motivo di ricorso in punto di motivazione rafforzata, sostenendo che l’ordinanza impugnataha omesso di valutare detto specifico profilo ritenendo le censure volte ad una rivalutazione delmerito, preclusa in sede di legittimità.Il difensore aveva specificamente denunziato la “violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) perinosservanza dell’art. 73 DPR 309/90, art. 530 C.P.P. nonché mancanza, contraddittorietà ovveromanifesta illogicità della motivazione”.

Il provvedimento censurato, a pag. 2, ha espressamentepreso in considerazione il primo motivo di ricorso, stimando congrua la motivazione rassegnatain punto di responsabilità alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata e ritenendo l’impugnazionefinalizzata ad una rilettura delle emergenze probatorie.2.

Questa Corte ha da tempo chiarito che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio dilegittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errorepercettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbiacondotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. [OSCURATO:PERSONA] ulteriormente precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamentein una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio e che l'omesso esame di un motivo diricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod.proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disattesoperché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima,ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativomotivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, essesono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto delladisamina del motivo ritenuto assorbente.

Deve essere invece ricondotta alla figura dell'errore difatto l’omissione dipesa da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione diordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza dellacensura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplicecontrollo del contenuto del ricorso sebbene ciò non può tuttavia giustificare, di per sè,l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.,possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa sefosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280 – 01; tra le più recenti in senso conforme Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024,Piromalli, Rv. 285553 – 01; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01; Sez. 5,n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri',Rv. 268982 - 01).3.

Nella specie l’ordinanza impugnata in punto di responsabilità ha espressamenterichiamato la motivazione rassegnata alle pagg. 3-4 dalla Corte di merito, ritenendo che la stessaavesse correttamente apprezzato le emergenze processuali, così inequivocamente disattendendoogni rilievo circa l’adeguatezza dell’apparato giustificativo posto a sostegno del ribaltamentodella sentenza assolutoria di primo grado.

Al riguardo non è fuor di luogo osservare che nellaspecie il ribaltamento della decisione di primo grado è avvenuto sulla base di un compendioprobatorio incontestato, in assenza dell’acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulterioririspetto a quelli già esaminati, incentrato sulla valutazione dei profili concorsuali della condottacontestata (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915 - 02).

In simile evenienzala maggiore capacità persuasiva della sentenza riformatrice non può che misurarsi attraverso ilmetro della correttezza e della congruenza logico-giuridica del diverso apprezzamento dellerisultanze istruttorie operato dal giudice d’appello, ritenuto dall’ordinanza censuratainsuscettibile di rilievi.

Deve, pertanto, escludersi che nella specie si verta in ipotesi di unafuorviata rappresentazione percettiva dell’impugnazione difensiva, lamentando piuttosto laricorrente un asserito errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previstodall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, dichiaravainammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] in data 27/1/2025 che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado e inaccoglimento dell’impugnazione del Procuratore Generale, aveva affermato la penaresponsabilità dell’imputata per concorso nell’illecita detenzione di sostanza stupefacente di cuiall’art. 73 DPR 309/90, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], deducendoche il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore percettivo nella rappresentazione econseguente valutazione del contenuto del primo motivo di ricorso. Infatti, secondo la ricorrente,il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità delle censure difensive in punto diresponsabilità ritenendo che le stesse fossero volte a prefigurare un’alternativa lettura delle fontiprobatorie in assenza di travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito. Al contrario, lo sviluppo argomentativo del motivo era imperniato sulla violazione deiprincipi che regolano il giudizio di appello nelle ipotesi di riforma della decisione assolutoria diprimo grado e, in particolare, sul mancato rispetto dell’obbligo di motivazione rafforzata, avendola consolidata giurisprudenza di legittimità evidenziato che, ai fini del ribaltamento di unapronuncia assolutoria, il giudice d’appello non può limitarsi a sostituire la propria lettura dellefonti a quella fornita dal primo giudice, essendo tenuto a confrontarsi con il percorsoargomentativo della prima decisione, individuando le criticità e spiegando le ragioni a sostegnodella riforma. A fronte di una censura che denunciava un errore metodologico e motivazionaledella sentenza d’appello, l’ordinanza impugnata non ha fatto alcun riferimento alla questionedella motivazione rafforzata, attribuendo alla censura un contenuto diverso da quelloeffettivamente prospettato dalla difesa. La declaratoria d’inammissibilità, ad avviso del difensore,riposa pertanto su un’inesatta rappresentazione dell’atto di impugnazione idonea ad integrareun errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi non consentiti e, comunque,manifestamente infondati. La ricorrente lamenta la pretermissione della censura proposta con ilprimo motivo di ricorso in punto di motivazione rafforzata, sostenendo che l’ordinanza impugnataha omesso di valutare detto specifico profilo ritenendo le censure volte ad una rivalutazione delmerito, preclusa in sede di legittimità.Il difensore aveva specificamente denunziato la “violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) perinosservanza dell’art. 73 DPR 309/90, art. 530 C.P.P. nonché mancanza, contraddittorietà ovveromanifesta illogicità della motivazione”. Il provvedimento censurato, a pag. 2, ha espressamentepreso in considerazione il primo motivo di ricorso, stimando congrua la motivazione rassegnatain punto di responsabilità alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata e ritenendo l’impugnazionefinalizzata ad una rilettura delle emergenze probatorie.2. Questa Corte ha da tempo chiarito che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio dilegittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errorepercettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbiacondotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. [OSCURATO:PERSONA] ulteriormente precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamentein una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio e che l'omesso esame di un motivo diricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod.proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disattesoperché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima,ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativomotivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, essesono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto delladisamina del motivo ritenuto assorbente. Deve essere invece ricondotta alla figura dell'errore difatto l’omissione dipesa da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione diordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza dellacensura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplicecontrollo del contenuto del ricorso sebbene ciò non può tuttavia giustificare, di per sè,l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.,possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa sefosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280 – 01; tra le più recenti in senso conforme Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024,Piromalli, Rv. 285553 – 01; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01; Sez. 5,n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri',Rv. 268982 - 01).3. Nella specie l’ordinanza impugnata in punto di responsabilità ha espressamenterichiamato la motivazione rassegnata alle pagg. 3-4 dalla Corte di merito, ritenendo che la stessaavesse correttamente apprezzato le emergenze processuali, così inequivocamente disattendendoogni rilievo circa l’adeguatezza dell’apparato giustificativo posto a sostegno del ribaltamentodella sentenza assolutoria di primo grado. Al riguardo non è fuor di luogo osservare che nellaspecie il ribaltamento della decisione di primo grado è avvenuto sulla base di un compendioprobatorio incontestato, in assenza dell’acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulterioririspetto a quelli già esaminati, incentrato sulla valutazione dei profili concorsuali della condottacontestata (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915 - 02). In simile evenienzala maggiore capacità persuasiva della sentenza riformatrice non può che misurarsi attraverso ilmetro della correttezza e della congruenza logico-giuridica del diverso apprezzamento dellerisultanze istruttorie operato dal giudice d’appello, ritenuto dall’ordinanza censuratainsuscettibile di rilievi. Deve, pertanto, escludersi che nella specie si verta in ipotesi di unafuorviata rappresentazione percettiva dell’impugnazione difensiva, lamentando piuttosto laricorrente un asserito errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previstodall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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