Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33925/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16441/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, v ia di Ripetta n, 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 255/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 28 gennaio2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giorno 31 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero innanzi l’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale di Bassano del Grappa un accordo, rubricato «divisione di un immobile in comproprietà ed altresì divisione di beni mobili (nella fattispecie mobili di antiquariato)», nel quale, oltre all’obbligo di stipulare contratto definitivo di compravendita dell’immobile, era contenuta, circa i beni mobili, la seguente pattuizione: «in riferimento alla divisione dei beni mobili di cui all’allegato elenco le parti dichiarano di aver già concordato la divisione con le modalità in esso concordate».

2. In forza di detto accordo, omologato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 dal Tribunale di Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per la consegna di beni mobili.

3. L’intimata reagì proponendo opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., assumendo l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l’impignorabilità di alcuni beni.

4. L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito.

5. Avverso la decisione resa in appello in epigrafe indicata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 480 cod. proc. civ., dell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame difatto decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..

Ad avviso del ricorrente, il verbale di mediazione (di cui «il precetto era figlio»), sottoscritto dalle parti e corredato dell’elenco dei beni da r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dividere, ha efficacia di titolo esecutivo, per effetto della disposta omologa, in alcun modo giudizialmente contestata, con l’effetto di rendere «inoppugnabile» il titolo esecutivo ed incontestabile il precetto.

1.1. La censura non può trovare accoglimento.

Per scolastica nozione, costituisce titolo esecutivo il provvedimento o l’atto incluso nel catalogo, tassativo e tipico, contemplato dall’art.474 cod. proc. civ. e da altre specifiche disposizioni di legge (c.d. extravagantes) che incorpori un diritto certo, liquido ed esigibile.

Non (soltanto) dunque la veste formale del documento, ma (anche e soprattutto) il contenuto dello stesso, in quanto rappresentativo di una pretesa creditoria munita delle predette caratteristiche, rileva ai fini dell’idoneità esecutiva: in specie, per la qualificazione come titolo esecutivo ed in ossequio al principio di autosufficienza, il documento deve imprescindibilmente individuare -in maniera esatta e compiuta e tale da escludere la necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo - il comando da attuare, l’obbligo da realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva.

1.2. Nella vicenda, la gravata sentenza ha escluso la natura di titolo esecutivo dell’accordo posto a base dell’opposto precetto.

Così testualmente argomenta la Corte lagunare: «nel verbale di mediazione [..] con riguardo ai mobili, si dà atto solo di quali sono i beni mobili oggetto della divisione e del fatto che le parti hanno già raggiunto un accordo sulla loro divisione.

Nel testo del verbale di conciliazione non vi è il contenuto di questo accordo divisionale riferito ai mobili: non è detto a quale tra i due litiganti siano stati assegnati i mobili in elenco, né in tale elenco sono indicati[…] i termini dell’accordo perla divisione dei beni […] L’unico punto sul quale il verbale 31.7.12 dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo, quanto ai mobili, è il fatto che i mobili da dividersi sono quelli in elenco: ciò, evidentemente, r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non significa che l’appellante possa fondare sul verbale di mediazione la pretesa di ricevere tutti o parte dei beni compresi nell’elenco».

Con tale argomentazione, il giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., nello svolgere attività di interpretazione del documento assunto come titolo esecutivo, ha -con apprezzamento tipicamente di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente, come nella specie,da vizi logici o giuridici - ritenuto che il verbale di mediazione non individuasse un obbligo di restituzione dei beni mobili, esattamente e compiutamente determinato nell’an e nell’oggetto della prestazione, sicché (e per logica consequenzialità) ha negato la forzosa azionabilità della pretesa fatta valere con il precetto opposto.

1.3. Siffatta valutazione non risulta scalfita dal motivo in esame.

Parte ricorrente invoca, infatti, l’idoneità a fini esecutivi dell’accordo di mediazione in quanto oggetto di decreto di omologa giudiziale non impugnato, ascrivendo ad un provvedimento del genere (recte,alla sua mancata contestazione) l’effetto di rendere «inoppugnabile» il titolo esecutivo ed «incontestabile» il relativo precetto.

La doglianza così articolata è, per un verso, inammissibi le e, comunque e per altro verso, destituita di fondamento.

1.3.1. È inammissibile per novità: il ricorrente non ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito la questione della valenza del decreto di omologa né dalla gravata sentenza si inferisce la trattazione di essa.

Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).

1.3.2. Èin ogni caso infondata in diritto.

Il decreto di omologa giudiziale previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010 sottende, per espresso dettato positivo, un controllo di mera regolarità formale sull’accordo (dovendo cioè il giudice verificare la sottoscrizione ad opera delle parti e di un mediatore inserito in un organismo accreditato) e di generale non contrarietà dello stesso alle norme imperative ed all’ordine pubblico: salve quest e valutazioni , il decreto non concerne in alcun modo il contenuto delle pattuizioni convenute dalle parti e la coattiva realizzabilità di eventuali obblighi assunti, sicché non preclude successive ed eventuali contestazioni in àmbito giudiziale (da far valere con i pertinenti strumenti di tutela) in ordine alla validità oppure all’efficacia dell’accordo. 2.Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 277 e 480 cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..

Affastellando plurime doglianze afferenti differenti aspetti della vicenda controversa, parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appellonon abbia valutato la mutatio libelli operata dalla controparte, benchéoggetto di rituale eccezione; deduce inoltre che il precetto era r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimo nella parte in cui recava l’intimazione delle spese per la procedura di omologa, sicuramente dovute.

2.1. Le doglianze sono inammissibili.

2.1.1. Ribadito, in linea generale, che l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza rappresenta mera irregolarità formale, assumendo valenza inficiante soltanto in caso di omissione di pronuncia su domande o eccezioni (v.

Cass. 09/05/2018, n. 11150; Cass. 04/02/2016, n. 2237; Cass. 18/09/2015, n. 18609), in ordine alla mancata considerazione della asserita mutatio libelliil ricorso in esame non soddisfa il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.

Difetta, in particolar modo, l’illustrazione -mancante pure in forma sintetica -del contenuto dell’originario atto di opposizione d e lla odierna controricorrente, da cui poter inferire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a suffragio della domanda, cioè a dire, in sintesi, la causa petendi dell a opposizione intentata; difett a, altresì e del pari, l’illustrazione delle argomentazioni, fattuali e giuridiche, svolte nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

La descritta lacunosità impedisce a questa Corte una conoscenza chiara ed esaustiva del fatto processuale fonte della doglianza, occorrente per apprezzare il presupposto del supposto error iuris del giudice di merito, cioè a dire l’esistenza di una mutatio libelli, la cui verifica richiederebbe, in presenza di un così generico motivo di ricorso, un (inammissibile per il giudice di legittimità) accesso agli atti del processo (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass.03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072).

Né mutatio libelli non valutata dal giudice di merito ed inficiante la decisione può riscontrarsi sulla base del raffronto tra le conclusioni r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rassegnate nell’atto di opposizione e quelle definitivamente precisate all’esito della udienza ad hoc fissata, dacchéla domanda formulata (e poi accolta) di declaratoria della inesistenza del diritto a procedere esecutivamente è rimasta immutata, mentre sulla differente richiesta di nullità dell’omologazione (presente soltanto nelle conclusioni finali) non risulta emessa pronuncia alcuna.

2.1.2. Circa l’intimazione di spese per l’omologa dell’accordo, la gravata sentenza ha così motivato: «Nel precetto non è specificamente indicata una voce relativa alle spese per il procedimento di omologa.

Se si tratta di spese comprese tra le spese per il precetto esse non sono dovute in conseguenza della caducazione del precetto stesso».

A fronte di tale duplice ratio decidendi, il ricorrente: - da un lato, ancora una volta con carente esposizione del fatto nonché in violazione dell’ulteriore requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.),omette di riportare o trascrivere in ricorso (ma anche di precisare la collocazione dell’atto nel fascicolo di ufficio: Cass., Sez.

U, 27/12/2019, n. 34469) il contenuto dell’atto di precetto, limitandosi a postulare, in frontale ed anapodittica contrapposizione con la sentenza gravata, una separata ed autonoma menzione delle spese per il procedimento di omologa; - d’altr o lato, non attinge criticamente l’ulteriore ragione di non spettanza delle spese (l’intervenuta caducazione del precetto), distinta ed autonoma rispetto alla prima ed ex se giuridicamente idonea e sufficiente a giustificare la decisione adottata.

Queste le cause dell’inammissibilità in parte qua del motivo.

3. Il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, l’opponente non poteva essere considerata totalmente vittoriosa, attesa la reiezione della istanza di sospensione dell’esecutività del titolo, sussistendo invece soccombenza reciproca tra le parti, tale da imporre la compensazione delle spese di lite. 3.1.La doglianza è infondata.

In tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l’onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all’esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa.

Di tale regula iuris ha fatto buon governo il giudice territoriale , il quale, accogliendo l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ha reputato quest’ultima interamente vittoriosa ai fini del regolamento delle spese di lite, non considerando integrante ragione di soccombenza reciproca il rigetto, in corso di causa, della istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base dell’opposto precetto.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16441/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, v ia di Ripetta n, 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 255/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 28 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giorno 31 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero innanzi l’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale di Bassano del Grappa un accordo, rubricato «divisione di un immobile in comproprietà ed altresì divisione di beni mobili (nella fattispecie mobili di antiquariato)», nel quale, oltre all’obbligo di stipulare contratto definitivo di compravendita dell’immobile, era contenuta, circa i beni mobili, la seguente pattuizione: «in riferimento alla divisione dei beni mobili di cui all’allegato elenco le parti dichiarano di aver già concordato la divisione con le modalità in esso concordate». 2. In forza di detto accordo, omologato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 dal Tribunale di Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per la consegna di beni mobili. 3. L’intimata reagì proponendo opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., assumendo l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l’impignorabilità di alcuni beni. 4. L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito. 5. Avverso la decisione resa in appello in epigrafe indicata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 480 cod. proc. civ., dell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame difatto decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, il verbale di mediazione (di cui «il precetto era figlio»), sottoscritto dalle parti e corredato dell’elenco dei beni da r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dividere, ha efficacia di titolo esecutivo, per effetto della disposta omologa, in alcun modo giudizialmente contestata, con l’effetto di rendere «inoppugnabile» il titolo esecutivo ed incontestabile il precetto. 1.1. La censura non può trovare accoglimento. Per scolastica nozione, costituisce titolo esecutivo il provvedimento o l’atto incluso nel catalogo, tassativo e tipico, contemplato dall’art.474 cod. proc. civ. e da altre specifiche disposizioni di legge (c.d. extravagantes) che incorpori un diritto certo, liquido ed esigibile. Non (soltanto) dunque la veste formale del documento, ma (anche e soprattutto) il contenuto dello stesso, in quanto rappresentativo di una pretesa creditoria munita delle predette caratteristiche, rileva ai fini dell’idoneità esecutiva: in specie, per la qualificazione come titolo esecutivo ed in ossequio al principio di autosufficienza, il documento deve imprescindibilmente individuare -in maniera esatta e compiuta e tale da escludere la necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo - il comando da attuare, l’obbligo da realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva. 1.2. Nella vicenda, la gravata sentenza ha escluso la natura di titolo esecutivo dell’accordo posto a base dell’opposto precetto. Così testualmente argomenta la Corte lagunare: «nel verbale di mediazione [..] con riguardo ai mobili, si dà atto solo di quali sono i beni mobili oggetto della divisione e del fatto che le parti hanno già raggiunto un accordo sulla loro divisione. Nel testo del verbale di conciliazione non vi è il contenuto di questo accordo divisionale riferito ai mobili: non è detto a quale tra i due litiganti siano stati assegnati i mobili in elenco, né in tale elenco sono indicati[…] i termini dell’accordo perla divisione dei beni […] L’unico punto sul quale il verbale 31.7.12 dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo, quanto ai mobili, è il fatto che i mobili da dividersi sono quelli in elenco: ciò, evidentemente, r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non significa che l’appellante possa fondare sul verbale di mediazione la pretesa di ricevere tutti o parte dei beni compresi nell’elenco». Con tale argomentazione, il giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., nello svolgere attività di interpretazione del documento assunto come titolo esecutivo, ha -con apprezzamento tipicamente di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente, come nella specie,da vizi logici o giuridici - ritenuto che il verbale di mediazione non individuasse un obbligo di restituzione dei beni mobili, esattamente e compiutamente determinato nell’an e nell’oggetto della prestazione, sicché (e per logica consequenzialità) ha negato la forzosa azionabilità della pretesa fatta valere con il precetto opposto. 1.3. Siffatta valutazione non risulta scalfita dal motivo in esame. Parte ricorrente invoca, infatti, l’idoneità a fini esecutivi dell’accordo di mediazione in quanto oggetto di decreto di omologa giudiziale non impugnato, ascrivendo ad un provvedimento del genere (recte,alla sua mancata contestazione) l’effetto di rendere «inoppugnabile» il titolo esecutivo ed «incontestabile» il relativo precetto. La doglianza così articolata è, per un verso, inammissibi le e, comunque e per altro verso, destituita di fondamento. 1.3.1. È inammissibile per novità: il ricorrente non ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito la questione della valenza del decreto di omologa né dalla gravata sentenza si inferisce la trattazione di essa. Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 1.3.2. Èin ogni caso infondata in diritto. Il decreto di omologa giudiziale previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010 sottende, per espresso dettato positivo, un controllo di mera regolarità formale sull’accordo (dovendo cioè il giudice verificare la sottoscrizione ad opera delle parti e di un mediatore inserito in un organismo accreditato) e di generale non contrarietà dello stesso alle norme imperative ed all’ordine pubblico: salve quest e valutazioni , il decreto non concerne in alcun modo il contenuto delle pattuizioni convenute dalle parti e la coattiva realizzabilità di eventuali obblighi assunti, sicché non preclude successive ed eventuali contestazioni in àmbito giudiziale (da far valere con i pertinenti strumenti di tutela) in ordine alla validità oppure all’efficacia dell’accordo. 2.Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 277 e 480 cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Affastellando plurime doglianze afferenti differenti aspetti della vicenda controversa, parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appellonon abbia valutato la mutatio libelli operata dalla controparte, benchéoggetto di rituale eccezione; deduce inoltre che il precetto era r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimo nella parte in cui recava l’intimazione delle spese per la procedura di omologa, sicuramente dovute. 2.1. Le doglianze sono inammissibili. 2.1.1. Ribadito, in linea generale, che l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza rappresenta mera irregolarità formale, assumendo valenza inficiante soltanto in caso di omissione di pronuncia su domande o eccezioni (v. Cass. 09/05/2018, n. 11150; Cass. 04/02/2016, n. 2237; Cass. 18/09/2015, n. 18609), in ordine alla mancata considerazione della asserita mutatio libelliil ricorso in esame non soddisfa il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. Difetta, in particolar modo, l’illustrazione -mancante pure in forma sintetica -del contenuto dell’originario atto di opposizione d e lla odierna controricorrente, da cui poter inferire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a suffragio della domanda, cioè a dire, in sintesi, la causa petendi dell a opposizione intentata; difett a, altresì e del pari, l’illustrazione delle argomentazioni, fattuali e giuridiche, svolte nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.. La descritta lacunosità impedisce a questa Corte una conoscenza chiara ed esaustiva del fatto processuale fonte della doglianza, occorrente per apprezzare il presupposto del supposto error iuris del giudice di merito, cioè a dire l’esistenza di una mutatio libelli, la cui verifica richiederebbe, in presenza di un così generico motivo di ricorso, un (inammissibile per il giudice di legittimità) accesso agli atti del processo (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass.03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072). Né mutatio libelli non valutata dal giudice di merito ed inficiante la decisione può riscontrarsi sulla base del raffronto tra le conclusioni r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rassegnate nell’atto di opposizione e quelle definitivamente precisate all’esito della udienza ad hoc fissata, dacchéla domanda formulata (e poi accolta) di declaratoria della inesistenza del diritto a procedere esecutivamente è rimasta immutata, mentre sulla differente richiesta di nullità dell’omologazione (presente soltanto nelle conclusioni finali) non risulta emessa pronuncia alcuna. 2.1.2. Circa l’intimazione di spese per l’omologa dell’accordo, la gravata sentenza ha così motivato: «Nel precetto non è specificamente indicata una voce relativa alle spese per il procedimento di omologa. Se si tratta di spese comprese tra le spese per il precetto esse non sono dovute in conseguenza della caducazione del precetto stesso». A fronte di tale duplice ratio decidendi, il ricorrente: - da un lato, ancora una volta con carente esposizione del fatto nonché in violazione dell’ulteriore requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.),omette di riportare o trascrivere in ricorso (ma anche di precisare la collocazione dell’atto nel fascicolo di ufficio: Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34469) il contenuto dell’atto di precetto, limitandosi a postulare, in frontale ed anapodittica contrapposizione con la sentenza gravata, una separata ed autonoma menzione delle spese per il procedimento di omologa; - d’altr o lato, non attinge criticamente l’ulteriore ragione di non spettanza delle spese (l’intervenuta caducazione del precetto), distinta ed autonoma rispetto alla prima ed ex se giuridicamente idonea e sufficiente a giustificare la decisione adottata. Queste le cause dell’inammissibilità in parte qua del motivo. 3. Il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, l’opponente non poteva essere considerata totalmente vittoriosa, attesa la reiezione della istanza di sospensione dell’esecutività del titolo, sussistendo invece soccombenza reciproca tra le parti, tale da imporre la compensazione delle spese di lite. 3.1.La doglianza è infondata. In tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l’onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all’esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa. Di tale regula iuris ha fatto buon governo il giudice territoriale , il quale, accogliendo l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ha reputato quest’ultima interamente vittoriosa ai fini del regolamento delle spese di lite, non considerando integrante ragione di soccombenza reciproca il rigetto, in corso di causa, della istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base dell’opposto precetto. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 16441/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric