CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 42478/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lette le conclusioni del difensore C-",i4( ,e/t Ck- pszA 9- c Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che il 15/5/2018, riformando la sentenza del Tribunale di Cremona che il 9/12/2013 li aveva assolti dal reato di cui agli artt.110, 633 e 639 bis cod. pen. loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., ha dichiarato la penale responsabilità degli stessi, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, hanno articolato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, ed in particolare dell'art. 54 cod. pen, per non essere stato riconosciuto lo stato di necessità, avendo la Corte territoriale ritenuto l'inapplicabilità della scriminante al caso concreto - pur essendo stata documentata l'indigenza dei ricorrenti, ed il pericolo del danno grave per l'imminenza dei rigori dell'inverno - per il carattere permanente del pericolo che, invece, nell'interpretazione della Corte, per scriminare deve essere "attuale" 1.2. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per essersi riformata la sentenza assolutoria di primo grado senza procedersi alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'esame dei soggetti che avevano reso prove dichiarative in primo grado. 1.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.. 2. Il pubblico ministero, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto raccoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato o, in subordine, perché il reato è estinto per prescrizione o, in ulteriore subordine, perché non punibile ex art. 131 bis cod. pen. o con 3. Con memoria del 5/5/2021 il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 4. Deve preliminarmente rilevarsi che l'occupazione abusiva dell'immobile di cui tratta risulta cessata alla data del 6/3/2012 e, conseguentemente, il reato contestato si è estinto il 6/9/2019, per il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. Tanto premesso, giacché le censure rivolte dai ricorrenti alla sentenza impugnata non possono ritenersi manifestamente infondate, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l'estinzione del reato, nel difetto di cause di inammissibilità del ricorso. Va rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere alla previa rinnovazione delle prove dichiarative su cui si fondava la decisione del primo giudice (le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre alle dichiarazioni degli imputati in sede di esame), come prescritto dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. Inoltre, se è fuor di dubbio che l'occupazione arbitraria di un appartamento di edilizia residenziale pubblica rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, Sentenza n. 4292 del 21/12/2011 Rv. 2518009), tuttavia occorreva anche tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, secondo cui la scriminante dello stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2 n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520): la sentenza impugnata non appare essersi conformata a tali principi, laddove ha giustificato il ribaltamento della sentenza assolutoria con la sola durata dell'occupazione di cui si tratta, protrattasi per tre mesi, dal 1°/12/2011 al 6/3/2012, pur in presenza dell'esplicito riconoscimento, da parte del primo giudice, di un recente sfratto (tre mesi prima dell'occupazione) subito dai ricorrenti, indicati come tutti "privi di posto di lavoro o di altro reddito", e determinatisi all'occupazione dell'appartamento di edilizia residenziale pubblica solo dopo un infruttuoso tentativo di reperire un alloggio presso un centro di volontariato. A fronte di tali elementi, la sentenza non spiega in alcun modo perché, nel caso di specie, un periodo di per sé comunque circoscritto, quale quello di tre mesi, peraltro coincidente con i rigori dell'inverno, possa essere ritenuto indicativo della finalità dei ricorrenti di sopperire in via definitiva alla loro esigenza abitativa, conseguente al riconosciuto stato di indigenza. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in considerazione della causa estintiva intervenuta dopo la pronuncia. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 21 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA],r, estensore