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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 38887/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato di riconoscere, ai fini dell'esecuzione della pena in territorio italiano, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Circondariale di Varsavia-SródoTiiekie il 12 luglio 2016, confermata dal Tribunale Distrettuale di Varsavia con sentenza del 20 dicembre 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, da espiare interamente, per il reato di subbuglio previsto dall'art. 254, § 1, del codice penale polacco.

In particolare, la Corte di appello è pervenuta al riconoscimento della sentenza sulla base delle ritenuta sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10 d.lgs. 7 settembre 2011, n. 161, ravvisando, quanto al requisito della doppia incriminazione, che, sulla base della documentazione trasmessa e, in particolare del contenuto della deposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento alla condotta di resistenza attiva e passiva del Rocchi durante il fermo, il fatto per cui questo è stato condannato è riconducibile al reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen. (i fatti sono accaduti in occasione della partita di calcio [OSCURATO:PERSONA]Lazio, lungo il percorso di marcia dei tifosi della squadra [OSCURATO:PERSONA] in direzione dello stadio).

Risulta, inoltre, dalla sentenza impugnata che inizialmente il Rocchi fu assolto dall'imputazione, ma tale sentenza, impugnata dal pubblico ministero, è stata annullata con rinvio all'esito del quale è stata emessa la sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento di una somma pari a euro 93,50 in favore della Fondazione di Aiuto alle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Penitenziaria; che, a seguito dell'inadempimento del Rocchi, il Tribunale Circondariale di Varsavia- ródrniecie, quale Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio e disposto l'esecuzione della sentenza.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 733, lett. b), e 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla mancanza del requisito della doppia incriminazione, stante l'incomprensibilità dell'imputazione contestata, ed alla omessa notifica degli atti successivi all'emissione della sentenza di assoluzione che ha impedito al Rocchi di venire a conoscenza del processo celebrato a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il fatto per cui è intervenuta condanna, ricondotto dalla Corte di appello al reato di resistenza a pubblico ufficiale sulla base di quanto dichiarato dal testimone Torba, è riconducibile all'illecito amministrativo previsto dall'art. 6, legge n. 401 del 1989.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando la genericità dei motivi ed il carattere assertivo della deduzione concernente l'omessa conoscenza del secondo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminrnnente, rileva il Collegio che, poiché l'art. 12, comma 10, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, contiene, con riferimento alla ricorribilità per cassazione della sentenza della corte di appello, un rinvio all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel presente procedimento devono trovare applicazione anche le modifiche apportate alla norma dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021) che prevede, tra l'altro, termini più ristretti sia per la presentazione del ricorso che per la decisione ed il deposito della sentenza, e la limitazione dei motivi deducibili in sede di legittimità a quelli previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

Nel caso in esame, il ricorso proposto dal Rocchi rispetta tali nuove condizioni di ammissibilità sia con riferimento al termine entro cui è stato proposto che ai motivi dedotti.

2. Nel merito, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati e generici.

La questione posta dal ricorrente attiene sostanzialmente alla individuazione della fattispecie astratta di reato cui poter ricondurre il fatto (reato di "subbuglio") per cui è intervenuta la condanna.

La sussistenza della condizione della doppia punibilità è espressamente richiesta dall'art. 10 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia.

Occorre, inoltre, aggiungere che nel caso in esame non può derogarsi alla necessità di tale condizione, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 11 del citato d.lgs.

La norma richiede, infatti, la sussistenza di due condizioni che consentono di procedere al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione: i) che il reato cui si riferisce la richiesta sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massina non inferiore a tre anni; ii) che la richiesta si riferisca ad una delle fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 69 del 2005 (che, a sua volta, rinvia alle categorie contemplate dall'art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI).

Nel caso di specie, difetta sicuramente la seconda condizione in quanto, sebbene dal certificato risulta che per il reato di subbuglio è prevista una pena fino a tre anni di reclusione, tale fattispecie non rientra tra quelle previste dal citato art. 8. 2.1 Ciò premesso, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione di legge, avendo la Corte adeguatamente e condivisibilmente ravvisato la riconducibilità della condotta contestata al Rocchi al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).

Al riguardo, la Corte, ritenendo che la qualificazione giuridica della condotta non fosse chiaramente evincibile dal capo di imputazione, ha chiesto, tramite il Ministro della Giustizia, la trasmissione del verbale di arresto o di altro atto equipollente.

Successivamente a tale richiesta, sono stati trasmessi sia i verbali degli interrogatori del Rocchi e dei coindagati che la sentenza d'appello emessa il 20 dicembre 2016 dal Tribunale distrettuale di Varsavia dall'esame della cui motivazione la Corte territoriale ha ritenuto di poter ricondurre la condotta ascritta al Rocchi al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, sono state valorizzati i seguenti elementi emersi nel corso dell'istruttoria: -che il Rocchi faceva parte del gruppo di tifosi più aggressivo che si era dato alla fuga, -che, una volta fermato dagli operanti, il Rocchi teneva una condotta di "resistenza attiva e passiva". 3) Ad avviso del Collegio occorre, tuttavia, verificare d'ufficio se sussiste il motivo di rifiuto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010.

Sebbene non espressamente dedotto dal ricorrente, lo stesso assume, infatti, di non avere avuto conoscenza delle fasi del processo successive all'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione.

Ai sensi del citato art. 13, lett. i), la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire a meno che il certificato attesti una delle seguenti condizioni: 1) che a tempo debito, è stato citato personalmente o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con mezzi idonei a comprovare che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione nel giudizio; 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; 3) che, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

Tale motivo di rifiuto risulta speculare a quello previsto in tema di mandato di arresto europeo, per il caso di decisioni pronunciate in assenza, dall'art. 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

La ratio ispiratrice di tali strumenti di cooperazione giudiziaria si fonda sulla esigenza di assicurare un processo equo attraverso la effettiva conoscenza della data e del luogo del processo o, in alternativa, la possibilità, una volta ricevuta la notifica della decisione, di ottenere un nuovo processo o di ricorrere in appello e ottenere un riesame nel merito della decisione.

Una volta che l'interessato sia, dunque, a conoscenza della data e del luogo del processo, tale esigenza può considerarsi soddisfatta, cosicché, non prevedendo gli strumenti di cooperazione ulteriori adempimenti informativi relativi alla successive fasi processuali, grava sull'interessato l'onere di interessarsi al suo successivo svolgimento.

Nel caso in esame, dal certificato risulta che: l'imputato non è comparso all'udienza; è stato informato in modo corretto della sua celebrazione ed ha conferito "delega" al suo difensore il quale l'ha difeso in udienza; pur non essendo presenti né l'imputato né il suo difensore alla pubblicazione della sentenza, il difensore ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Distrettuale di Varsavia- ródmieScie del 12 luglio 2016, che è stato rigettato con la sentenza del Tribunale Distrettuale di Varsavia del 20 dicembre 2016.

Alla stregua di tali informazioni, possono, dunque, ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 12, lett. i), n. 2, d.

Igs. n. 161 del 2010 ai fini dell'insussistenza del motivo di rifiuto in esame. [OSCURATO:PERSONA], dunque, risulta essere stato regolarmente informato della celebrazione del processo ed aver dato mandato al difensore.

Tali circostanze, peraltro, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente sul quale, dunque, gravava l'onere di informarsi del successivo svolgimento del processo fino alla definitività della sentenza ed eventualmente di contestare dinanzi al competente Giudice dell'esecuzione la regolare formazione del titolo esecutivo.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato di riconoscere, ai fini dell'esecuzione della pena in territorio italiano, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Circondariale di Varsavia-SródoTiiekie il 12 luglio 2016, confermata dal Tribunale Distrettuale di Varsavia con sentenza del 20 dicembre 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, da espiare interamente, per il reato di subbuglio previsto dall'art. 254, § 1, del codice penale polacco. In particolare, la Corte di appello è pervenuta al riconoscimento della sentenza sulla base delle ritenuta sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10 d.lgs. 7 settembre 2011, n. 161, ravvisando, quanto al requisito della doppia incriminazione, che, sulla base della documentazione trasmessa e, in particolare del contenuto della deposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento alla condotta di resistenza attiva e passiva del Rocchi durante il fermo, il fatto per cui questo è stato condannato è riconducibile al reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen. (i fatti sono accaduti in occasione della partita di calcio [OSCURATO:PERSONA]Lazio, lungo il percorso di marcia dei tifosi della squadra [OSCURATO:PERSONA] in direzione dello stadio). Risulta, inoltre, dalla sentenza impugnata che inizialmente il Rocchi fu assolto dall'imputazione, ma tale sentenza, impugnata dal pubblico ministero, è stata annullata con rinvio all'esito del quale è stata emessa la sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento di una somma pari a euro 93,50 in favore della Fondazione di Aiuto alle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Penitenziaria; che, a seguito dell'inadempimento del Rocchi, il Tribunale Circondariale di Varsavia- ródrniecie, quale Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio e disposto l'esecuzione della sentenza. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 733, lett. b), e 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla mancanza del requisito della doppia incriminazione, stante l'incomprensibilità dell'imputazione contestata, ed alla omessa notifica degli atti successivi all'emissione della sentenza di assoluzione che ha impedito al Rocchi di venire a conoscenza del processo celebrato a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il fatto per cui è intervenuta condanna, ricondotto dalla Corte di appello al reato di resistenza a pubblico ufficiale sulla base di quanto dichiarato dal testimone Torba, è riconducibile all'illecito amministrativo previsto dall'art. 6, legge n. 401 del 1989.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando la genericità dei motivi ed il carattere assertivo della deduzione concernente l'omessa conoscenza del secondo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminrnnente, rileva il Collegio che, poiché l'art. 12, comma 10, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, contiene, con riferimento alla ricorribilità per cassazione della sentenza della corte di appello, un rinvio all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel presente procedimento devono trovare applicazione anche le modifiche apportate alla norma dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021) che prevede, tra l'altro, termini più ristretti sia per la presentazione del ricorso che per la decisione ed il deposito della sentenza, e la limitazione dei motivi deducibili in sede di legittimità a quelli previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Nel caso in esame, il ricorso proposto dal Rocchi rispetta tali nuove condizioni di ammissibilità sia con riferimento al termine entro cui è stato proposto che ai motivi dedotti. 2. Nel merito, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati e generici. La questione posta dal ricorrente attiene sostanzialmente alla individuazione della fattispecie astratta di reato cui poter ricondurre il fatto (reato di "subbuglio") per cui è intervenuta la condanna. La sussistenza della condizione della doppia punibilità è espressamente richiesta dall'art. 10 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia. Occorre, inoltre, aggiungere che nel caso in esame non può derogarsi alla necessità di tale condizione, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 11 del citato d.lgs. La norma richiede, infatti, la sussistenza di due condizioni che consentono di procedere al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione: i) che il reato cui si riferisce la richiesta sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massina non inferiore a tre anni; ii) che la richiesta si riferisca ad una delle fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 69 del 2005 (che, a sua volta, rinvia alle categorie contemplate dall'art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI). Nel caso di specie, difetta sicuramente la seconda condizione in quanto, sebbene dal certificato risulta che per il reato di subbuglio è prevista una pena fino a tre anni di reclusione, tale fattispecie non rientra tra quelle previste dal citato art. 8. 2.1 Ciò premesso, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione di legge, avendo la Corte adeguatamente e condivisibilmente ravvisato la riconducibilità della condotta contestata al Rocchi al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). Al riguardo, la Corte, ritenendo che la qualificazione giuridica della condotta non fosse chiaramente evincibile dal capo di imputazione, ha chiesto, tramite il Ministro della Giustizia, la trasmissione del verbale di arresto o di altro atto equipollente. Successivamente a tale richiesta, sono stati trasmessi sia i verbali degli interrogatori del Rocchi e dei coindagati che la sentenza d'appello emessa il 20 dicembre 2016 dal Tribunale distrettuale di Varsavia dall'esame della cui motivazione la Corte territoriale ha ritenuto di poter ricondurre la condotta ascritta al Rocchi al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, sono state valorizzati i seguenti elementi emersi nel corso dell'istruttoria: -che il Rocchi faceva parte del gruppo di tifosi più aggressivo che si era dato alla fuga, -che, una volta fermato dagli operanti, il Rocchi teneva una condotta di "resistenza attiva e passiva". 3) Ad avviso del Collegio occorre, tuttavia, verificare d'ufficio se sussiste il motivo di rifiuto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010. Sebbene non espressamente dedotto dal ricorrente, lo stesso assume, infatti, di non avere avuto conoscenza delle fasi del processo successive all'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione. Ai sensi del citato art. 13, lett. i), la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire a meno che il certificato attesti una delle seguenti condizioni: 1) che a tempo debito, è stato citato personalmente o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con mezzi idonei a comprovare che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione nel giudizio; 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; 3) che, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito. Tale motivo di rifiuto risulta speculare a quello previsto in tema di mandato di arresto europeo, per il caso di decisioni pronunciate in assenza, dall'art. 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. La ratio ispiratrice di tali strumenti di cooperazione giudiziaria si fonda sulla esigenza di assicurare un processo equo attraverso la effettiva conoscenza della data e del luogo del processo o, in alternativa, la possibilità, una volta ricevuta la notifica della decisione, di ottenere un nuovo processo o di ricorrere in appello e ottenere un riesame nel merito della decisione. Una volta che l'interessato sia, dunque, a conoscenza della data e del luogo del processo, tale esigenza può considerarsi soddisfatta, cosicché, non prevedendo gli strumenti di cooperazione ulteriori adempimenti informativi relativi alla successive fasi processuali, grava sull'interessato l'onere di interessarsi al suo successivo svolgimento. Nel caso in esame, dal certificato risulta che: l'imputato non è comparso all'udienza; è stato informato in modo corretto della sua celebrazione ed ha conferito "delega" al suo difensore il quale l'ha difeso in udienza; pur non essendo presenti né l'imputato né il suo difensore alla pubblicazione della sentenza, il difensore ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Distrettuale di Varsavia- ródmieScie del 12 luglio 2016, che è stato rigettato con la sentenza del Tribunale Distrettuale di Varsavia del 20 dicembre 2016. Alla stregua di tali informazioni, possono, dunque, ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 12, lett. i), n. 2, d. Igs. n. 161 del 2010 ai fini dell'insussistenza del motivo di rifiuto in esame. [OSCURATO:PERSONA], dunque, risulta essere stato regolarmente informato della celebrazione del processo ed aver dato mandato al difensore. Tali circostanze, peraltro, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente sul quale, dunque, gravava l'onere di informarsi del successivo svolgimento del processo fino alla definitività della sentenza ed eventualmente di contestare dinanzi al competente Giudice dell'esecuzione la regolare formazione del titolo esecutivo. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2
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