CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5430-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 2290/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 1998; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che quando, come nel caso di specie, la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo: nella fattispecie manca l'indicazione del tasso d'interesse e l'esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui replica non replica l'intimata. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. ci'., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sostenendo che la cartella di pagamento era stata ritualmente preceduta da avvisi di accertamento contenenti tutte le informazioni necessarie per il contribuente al fine di poter esercitare il diritto di difesa. Ric. 2021 n. 05430 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione - ritenuta rilevante ai fini della presente decisione - delle Sezioni Unite di questa Corte, investite dall'ordinanza di rimessione n. 31960 del 5 novembre 2021 della quinta sezione civile. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite dall'ordinanza di rimessione n. 31960 del 5 novembre 2021 della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso n