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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07530/2026

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C ron. n. 1723/2022O RDINANZAsul ricorso n. 1723/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qual2i dichiarano di volerricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di p o2s2t8a7 e7l2e8tt7r/o2n0ic1a9 cer-tificata indicati.R.G.N. 11368/2017- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] RisorseAgricole e Alimentari), in persona dell'Assessore pro tempore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo n. 1243/2021,depositata in data 23/7/2021.1 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci dell'Associa-zione agricola Gallo-Azzalora presentavano all'[OSCURATO:PERSONA] regionaleagricoltura e foreste della Regione siciliana istanza di finanziamentodel «progetto per la valorizzazione ecologica delle risorse agricole,foreste ambientali e storico-culturali dell'Azienda agraria Azzalora»per l'importo complessivo di euro 1.614.091,60.Il progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di fasce albe-rate per una lunghezza totale di metri 2.102,40 al costo di euro382,13/ml, come previsto dal prezziario regionale.Con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004 veniva concesso il contributodi euro 694.367,50, corrispondente al 50% dell'importo complessivodi spesa approvato, pari ad euro 1.388.735,50.Con D.D.S. n. 1601 del 28/10/2005 veniva erogata un'anticipa-zione del contributo di euro 347.183,75.Con il D.D.G. n. 642 del 23/4/2007 si riduceva l'ammontare delcontributo ad euro 151.308,24, con richiesta di restituzione di euro197.488,19.Nella fase di accertamento dei lavori eseguiti, infatti, l'Ammini-strazione accertava che nel prezziario regionale, per le fasce albe-rate, era erroneamente indicato il costo per metro lineare, anzichéper ettaro, disponendo quindi la conseguente riduzione del contri-buto concesso.2.

Proponevano ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] - Palermo gli attori,deducendo che l'Amministrazione aveva ridotto di euro 416.372,50il contributo già concesso ai ricorrenti, portandolo da euro694.367,50 ad euro 277.955,00, con ciò effettuando un «parziale2 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026annullamento d'ufficio del precedente atto concessorio che, però, do-veva essere adottato entro un congruo termine e contenere la pon-derazione dell'interesse dei destinatari».I ricorrenti chiedevano dunque l'annullamento del provvedi-mento impugnato.2.1.

I ricorrenti, poi, impugnavano, con motivi aggiunti, il D.D.G.n. 632 del 23/4/2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale agricoltura e fore-ste, che aveva disposto la liquidazione del contributo nella somma dieuro 151.308,24, con una decurtazione di euro 543.059,26, dal con-tributo di euro 694.367,50, concesso con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, oltre alla restituzione della somma di euro 197.488,19.Veniva impugnato anche il verbale di accertamento lavori del23/3/2007.3. [OSCURATO:PERSONA] - Palermo, con sentenza n. 1162 del 15/9/2008,accoglieva i ricorsi.Preliminarmente riteneva sussistere la giurisdizione del giudiceamministrativo.Per il Tar, con il D.D.G. n. 642 del 2007 si era proceduto ad un«parziale annullamento in autotutela del D.D.S. n. 1702 del 2004sulla base di due considerazioni: 1) era stata utilizzata una voce delprezziario regionale errata, essendosi calcolato il prezzo unitario conriferimento all'importo a metro lineare invece che ad ettaro; l'im-porto a metro lineare però corrispondeva «ad interventi di ritiro ven-tennale dei seminativi non previsti dalla misura e dal bando in que-stione»; 2) le spese sostenute non erano supportate da regolari fat-ture quietanzate e dalla copia della documentazione attestante lemodalità di pagamento.Per il Tar sussisteva un legittimo affidamento, però, in capo airicorrenti in quanto, anche ammesso per ipotesi che il prezzo fosseerrato, in quanto calcolato per metro lineare e non per ettaro, si sa-3 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026rebbe trattato di una differenza «davvero macroscopica (da euro849.290,25 ad euro 16.545,24)» che «avrebbe dovuto, in conformitàal principio di buona amministrazione, essere rilevata già in sedeistruttoria».Quanto alla documentazione, i ricorrenti avevano dedotto di es-sersi avvalsi dell'autocertificazione per i lavori eseguiti in economia.[OSCURATO:PERSONA] reputava di poter prescindere da tale questione in quantol'accoglimento del ricorso a causa del non corretto esercizio dellapotestà di autotutela comportava l'annullamento degli atti impu-gnati.4.

L'Amministrazione presentava appello deducendo: insussi-stenza dei presupposti per il ricorso alla tecnica dell'assorbimentodei motivi; idoneità della sola motivazione relativa alla irregolarerendicontazione delle spese (assenza di documentazione) a legitti-mare il provvedimento; difetto di giurisdizione del giudice ammini-strativo, in relazione a quest'ultima deduzione.Per l'Amministrazione il decreto di riliquidazione impugnato inprime cure si fondava su due distinti ordini di motivi, ciascuno ingrado di giustificare la riduzione del contributo originariamente con-cesso: quello inerente alla inammissibilità di una delle voci di spesa(costo in base ai metri lineari, anziché agli ettari); quello, totalmentediverso, anche ai fini del riparto di giurisdizione, relativo alla irrego-larità dei documenti di spesa forniti dai ricorrenti.Sussisteva il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso, «nellaparte relativa alla riduzione del contributo per mancato assolvimentodegli obblighi di documentazione gravanti sugli appellati».5.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con sentenza n. 1062 del 9/8/2010, accoglieva l'appello dell'Asses-sorato regionale.4 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Sussisteva la giurisdizione in ordine alla legittimità del provvedi-mento con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla ridetermina-zione dell'importo del contributo precedentemente concesso.Era emerso che era stata erroneamente utilizzata, ai fini del com-puto della somma riconoscibile a titolo di contributo per la «realizza-zione di fasce alberate» una voce del prezziario regionale (laZ.1.4.1.) che, da un lato, per mero errore materiale di collazione,era stata computata per metro lineare, «anziché per ettaro» e,dall'altro, non era applicabile alla specifica misura del P.O.R.

Sicilia,in quanto relativa alla «realizzazione di fasce alberate o di siepi (…)per ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni»; tale ultimapubblicato il 2/2/2001.I provvedimenti impugnati erano, dunque, legittimi, non potendocerto i ricorrenti invocare il legittimo affidamento sulla spesa in ori-gine ammessa dall'Amministrazione.I ricorrenti avevano dimostrato solo in minima parte, per lasomma di euro 11.971,00, di avere sostenuto tali spese, preventi-vate nella misura di euro 883.720,93, e poi ammesse per l'importodi euro 849.290,25.L'errore nell'utilizzo della voce di prezzo Z.1.4.1. era «talmenteabnorme (costo previsto per metro lineare anziché per ettaro), darendere improbabile, se non impossibile, una tale dimostrazione, indisparte ogni eventuale considerazione in merito alla misura del cre-dito riconoscibile agli appellati sulla base dei documenti di spesa pro-dotti».Tra l'altro i ricorrenti avevano riportato nel progetto la voce «cor-ridoi ecologici e fasce alberate» con l'aggiunta «per ritiro dei semi-nativi dalla produzione per 20 anni», pur sapendo che tale attività inrealtà costituiva oggetto del diverso P.S.R.5 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'Amministrazione non aveva mai approvato una domanda di ri-tiro ventennale dei seminativi.Era dunque legittimo il provvedimento di revoca nella parte in cuil'Amministrazione, «disponendo l'annullamento d'ufficio della prece-dente determinazione», aveva proceduto alla riliquidazione del con-tributo concesso, attesa la sua natura di atto vincolato, reso neces-sario dal preponderante interesse pubblico nazionale e comunitario.Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilianaprecisava, però, che vi era difetto di giurisdizione in ordine alla con-troversia «sulla misura del contributo effettivamente spettante agliappellati, in relazione ai costi realmente sostenuti e documentati».Pertanto, «sullo specifico argomento della quantificazione delcontributo spettante agli appellati, in relazione ai lavori effettuati edocumentati ai sensi dell'art. 9, comma 8, sopra richiamato ed allaluce delle considerazioni che precedono, il Collegio dichiara il propriodifetto di giurisdizione».6.

Gli attori, dopo le pronunce del giudice amministrativo, chie-devano al Tribunale di Palermo il pagamento delle somme ad essispettanti.7.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5761 del 2015, riget-tava le domande.Reputava fondata l'eccezione preliminare di giudicato ammini-strativo sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale rilevava che la riduzione dell'originario importo delcontributo era avvenuta in quanto erano stati riscontrati due distintiprofili di illegittimità: il primo profilo consisteva nell'aver applicatoerroneamente una voce del prezziario regionale, con indicazione er-ronea del costo per metro lineare, anziché per ettaro; il secondoprofilo riguardava l'assenza di documentazione giustificativa dei costisostenuti.6 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Per il Tribunale, nel giudizio non sarebbe stata proposta alcunadomanda volta alla eventuale rideterminazione della misura del con-tributo effettivamente spettante agli attori «in relazione ai costi ef-fettivamente sostenuti e documentati, in ordine «al quale il Consigliodi Giustizia Amministrativa aveva declinato la propria giurisdizione».8.

Avverso tale sentenza proponevano appello il Cottone e il Mo-dica.8.1.

Con il primo motivo di impugnazione deducevano che erro-neamente il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di giudicatoproposta dall'[OSCURATO:PERSONA].In realtà, dinanzi al giudice amministrativo erano stati impugnatisoltanto gli atti di liquidazione del contributo, «mentre nessun prov-vedimento di annullamento in autotutela dell'originario provvedi-mento di concessione del contributo di euro 694.367,50 era statomai adottato dall'Amministrazione».L'Amministrazione non avrebbe mai adottato alcun provvedi-mento per l'autoannullamento parziale del provvedimento di origina-ria concessione del contributo.Peraltro, il giudice ordinario, nell'ambito della propria giurisdi-zione, poteva giungere a conclusioni diverse rispetto ad altro giudicedi diversa giurisdizione.8.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduceva che ilTribunale aveva rilevato «la mancanza di domanda volta alla even-tuale rideterminazione della misura del contributo in relazione ai co-sti sostenuti e documentati»; tuttavia, il Tribunale non aveva consi-derato che l'Amministrazione, in sede di liquidazione del contributo,«avrebbe potuto anche ricorrere a sistemi di calcolo diversi da quellidelle fatture, e ciò in relazione a spese non fatturabili, come quelleper “cure e manutenzione per 20 anni” e per “mancati redditi per7 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026ristoro di superfici della produzione”»; il Tribunale avrebbe dovutotenere conto sia delle fatture prodotte che degli oneri figurativi.9.

L'[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in appello, deducevache il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con la sentenza n. 1062 del 2010, aveva ritenuto che non rientrassetra le voci finanziabili la realizzazione di fasce alberate «per ritiro deiseminativi dalla produzione per 20 anni».

Era dunque legittima lariliquidazione del contributo nella parte relativa al computo dellasomma riconoscibile per la realizzazione di fasce alberate.Le sole questioni sulle quali il Consiglio di giustizia aveva dichia-rato il proprio difetto di giurisdizione «erano quelle relative alla re-golarità o meno della documentazione delle spese».Per l'Amministrazione, poi, gli attori, a fronte di un preventivo dispesa per euro 883.720,93, avevano, in sede di rendiconto, docu-mentato spese soltanto per euro 11.971,00, in relazione alla realiz-zazione di corridoi ecologici e fasce alberate.10.

La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1243/2021,depositata il 23/7/2021, rigettava l'appello degli attori.10.1.

In relazione al primo motivo d'appello, la Corte territorialerilevava che si era formato il giudicato amministrativo sull'impugna-zione del decreto di riliquidazione del contributo di euro 151.308,24,e dunque il D.D.G. n. 642 del 2007, con conseguente obbligo di re-stituzione dell'importo in eccedenza già corrisposto a titolo di antici-pazione.10.2.

Tuttavia, l'oggetto del giudizio era, invece, costituito «dalladomanda proposta dagli appellanti di condanna dell'Amministrazioneregionale al pagamento in favore dell'azienda Agricola della sommaresidua del contributo di euro 689.367,50 originariamente concesso,pari al 50% dell'importo ammesso al progetto».8 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nella specie, doveva escludersi che la pronuncia del Consiglio digiustizia amministrativa per la Regione siciliana costituisse giudicatoesterno, «idoneo ad escludere la contestabilità delle questioni pro-poste nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum».11.

Tuttavia, l'appello doveva essere respinto, in relazione al se-condo motivo d'appello, non avendo gli appellanti provveduto alladocumentazione delle spese effettivamente sostenute.Con verbale di accertamento lavori del 23/3/2007, l'importo deilavori realizzati e delle spese generali era stato stimato in euro302.616,49, sicché, ai fini della liquidazione del contributo, la spesaera determinata in euro 151.308,24, pari al 50% della somma rite-nuta ammissibile.Non risultava che gli appellanti avessero chiesto l'instaurazionedel contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale determinazionedell'Amministrazione per i lavori realizzati ed i costi sostenuti.Neppure risultava che l'istanza proposta dagli appellanti dell'As-sessorato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si chiedeva l'integrazione delcontributo per «cura e manutenzione per 20 anni» oltre che «perritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni» avesse avuto se-guito.Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva ritenuto di compe-tenza del giudice ordinario l'accertamento della misura del contributoeffettivamente spettante agli appellanti «in relazione ai costi soste-nuti e documentati».Non era possibile che gli appellanti potessero «pretendere che ilcontributo per cui è causa possa essere commisurato includendo an-che dei costi o delle perdite che non hanno sostenut[o], ovvero chenon rientrano nell'ambito del bando pubblico per cui è causa (il ritirodei seminativi dalla produzione per 20 anni costituisce oggetto deldiverso Piano di [OSCURATO:PERSONA])».9 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Veniva dunque rigettato il secondo motivo d'appello.12.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.13.

È rimasto intimato l'[OSCURATO:PERSONA] regionale.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010 (econseguente infondatezza della eccezione di giudicato), in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordi-nario qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dallalegge, mentre alla pubblica Amministrazione è demandato soltantoil compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti,senza procedere ad apprezzamenti discrezionali, oppure qualora lacontroversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del con-tributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficia-rio.Risulta configurabile la giurisdizione del giudice amministrativoin presenza di interesse legittimo, qualora la controversia riguardiuna fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionaleil provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità.Non poteva dunque la Corte territoriale ritenere fondata l'ecce-zione di giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana.Seppure il CGARS abbia fatto alcune considerazioni negative su-gli atti impugnati, relative alla fase di liquidazione del contributo con-cesso, tuttavia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.2.

Il primo motivo è inammissibile.10 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1.

I ricorrenti muovono dalla premessa per cui la Corte d'ap-pello avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di giudicato, per essereintervenuta in precedenza la sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010.In realtà, però, la Corte d'appello ha espressamente escluso ilgiudicato esterno relativo alla sentenza del CGARS («[n]ella specie,tuttavia, è da escludere che la pronuncia del CGARS costituisca giu-dicato esterno, idoneo ad escludere la contestabilità delle questioniproposte nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum»).In sostanza, la Corte d'appello, da un lato, ha ritenuto formatosiil giudicato amministrativo in ordine all'impugnazione del decreto diriliquidazione del contributo di euro 151.308,24, a fronte dell'esecu-zione di opere per un ammontare complessivo di euro 302.616,49,con conseguente obbligo di restituzione dell'importo in eccedenza giàcorrisposto a titolo di anticipazione; tuttavia, dall'altro, ha precisatola diversità della controversia in esame, relativa al pagamento delresiduo, ossia all'ulteriore 50% relativo al contributo originariamenteconcesso nella misura di euro 1.388.735,50, e quindi pari ad euro694.367,50.Pertanto, la Corte d'appello ha fondato il giudicato esclusiva-mente sulla legittimità del provvedimento dell'Amministrazione n.642 del 2007, con cui, in autotutela, con DDG n. 642 del 2007, èstato ridotto l'importo originariamente concesso di euro 694.367,50(con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004), pari al 50% dell'importo com-plessivo di spesa approvato per euro 1.388.735,50.Ha reputato, però, che il giudicato non copriva l'oggetto dellacontroversia, relativa al pagamento del residuo 50% del contributopari ad euro 689.367,50.11 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Non è stata aggredita la ratio effettiva della motivazione dellaCorte di appello, fondata sulla assenza della documentazione dei co-sti sostenuti.3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione dell'art. 1362, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.

Omesso esame della dichiarazione dell'Ammini-strazione secondo cui il prezzo Z.1.4.1. presentava un errore, in re-lazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per i ricorrenti non sarebbe stato mai ritirato in autotutela daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento attributivo del beneficio dicui al D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004.La Corte d'appello, invece, erroneamente avrebbe ritenuto chel'Amministrazione avesse proceduto, in autotutela, alla ridefinizionedell'importo finanziabile alla stregua delle effettive spese documen-tate.La Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente: che si sa-rebbe formato il giudicato sull'decreto di liquidazione del contributodi euro 151.308,24 (D.D.G. n. 642 del 2007); che detto decreto sa-rebbe stato un provvedimento di riliquidazione, muovendo dalla tesidell'avvenuto ritiro in autotutela dell'atto di concessione del mede-simo.Al contrario, «un esame più attento di tutte le circostanze di fattoevidenziate ricorrenti (mai contestati dall'Amministrazione) avrebbeindotto la Corte territoriale a ritenere legittimamente applicata lapredetta voce Z.1.4.1. del prezziario regionale».Il bando richiamava espressamente il prezziario regionale dell'a-gricoltura, nel quale risultava inserito il prezzo Z.1.4.1., in relazioneal ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni.12 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026I ricorrenti deducevano, poi, che con nota del 16/2/2005, ave-vano chiesto l'integrazione del provvedimento di concessione delcontributo.L'[OSCURATO:PERSONA], però, aveva autorizzato il ricorrente ad eseguirein economia vari lavori ed accettato la contabilità relativa 50% deilavori eseguiti, per complessivi euro 954.985,08, a fronte di fattureper soli euro 13.580,20.L'ufficio si era accorto del loro errore solo successivamente, insede di liquidazione del contributo.Sarebbe incorsa in errore la Corte d'appello nel reputare non ap-plicabile l'art. 1362 c.c.La Corte d'appello, invece, doveva giungere alla conclusione chel'[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato, nella lunga fase successiva alla con-cessione del contributo, la piena volontà di applicazione della voceZ.1.4.1., così come prevista dal prezziario regionale.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Anche in questo caso, il motivo muove dalla erronea pre-messa che non sarebbe stato mai emanato un provvedimento di au-totutela da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale.In realtà, invece, dopo la concessione del contributo per euro694.367,50, pari al 50% dell'importo complessivo di spesa appro-vato per euro 1.388.735,50, con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, eraintervenuto il provvedimento di autotutela dell'[OSCURATO:PERSONA] conD.D.G. n. 642 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si era ridotto l'importo ad euro151.308,24, decurtando quello originario di euro 543.059,26, conrichiesta di restituzione della somma di euro 197.488,19.Ed infatti, nella sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010 si af-ferma espressamente che l'oggetto del giudizio è rappresentato dal«provvedimento con cui l'Amministrazione ha proceduto alla rideter-minazione dell'importo del contributo precedentemente concesso»,13 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026con l'aggiunta per cui l'Amministrazione «disponendo l'annullamentod'ufficio della precedente determinazione, ha proceduto alla riliqui-dazione del contributo concesso».Il CGARS ha anche rilevato che «può configurarsi una posizionedi interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dallaAmministrazione concedente, caducata in via di autotutela, per ori-ginari vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'inte-resse pubblico».3.3.

Tra l'altro, i ricorrenti chiedono una nuova rivalutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.4.

Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la«violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione senza indicarecon il dovuto approfondimento le ragioni della decisione.La Corte d'appello avrebbe dovuto, in particolare, approfondire:la portata della dichiarazione del difetto di giurisdizione del CGARS;la precisa circostanza che i ricorrenti, nel giudizio amministrativo,non avevano impugnato il provvedimento di concessione del contri-buto, ma semplicemente gli atti di liquidazione relative alla fase suc-cessiva e, dunque, rientranti tutti nella giurisdizione del giudice or-dinario; la volontà effettiva di applicare il prezzo Z.1.4.1. espressadall'Amministrazione; la circostanza che l'Amministrazione nonaveva mai ritirato in autotutela (ancorché parzialmente) il provvedi-mento di concessione del contributo; la natura del decreto di saldodel 23/4/2017, quale atto di liquidazione e non di riliquidazione; lacircostanza che l'Amministrazione aveva affermato che la voce diprezziario riportava erroneamente un importo a metro lineare invece14 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026che ad ettaro, e ciononostante non aveva mai smentito la circostanzadella mancata conseguente correzione di tale voce del prezziario.5.

Il motivo è infondato.5.1.

In realtà, la motivazione della Corte d'appello è esistente,non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.Tra l'altro, tutte le circostanze indicate nel motivo di ricorso sonostate affrontate dalla Corte d'appello che, correttamente, ha fattoriferimento ad un provvedimento di annullamento d'ufficio, e segna-tamente al D.D.G. n. 642 del 23/4/2007, con cui, in autotutela, erastato ridotto l'importo di euro 694.367,50, riconosciuto con D.D.S.n. 1702 del 23/11/2004, ad euro 151.308,24, con decurtazione dieuro 543.059,26, e con richiesta di restituzione della somma di euro192.488,19.6.

Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di attivitàdifensiva da controparte.Numero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] finanziamenti pubblici;Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguente C ron. n. 1723/2022O RDINANZAsul ricorso n. 1723/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qual2i dichiarano di volerricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di p o2s2t8a7 e7l2e8tt7r/o2n0ic1a9 cer-tificata indicati.R.G.N. 11368/2017- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] RisorseAgricole e Alimentari), in persona dell'Assessore pro tempore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo n. 1243/2021,depositata in data 23/7/2021.1 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci dell'Associa-zione agricola Gallo-Azzalora presentavano all'[OSCURATO:PERSONA] regionaleagricoltura e foreste della Regione siciliana istanza di finanziamentodel «progetto per la valorizzazione ecologica delle risorse agricole,foreste ambientali e storico-culturali dell'Azienda agraria Azzalora»per l'importo complessivo di euro 1.614.091,60.Il progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di fasce albe-rate per una lunghezza totale di metri 2.102,40 al costo di euro382,13/ml, come previsto dal prezziario regionale.Con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004 veniva concesso il contributodi euro 694.367,50, corrispondente al 50% dell'importo complessivodi spesa approvato, pari ad euro 1.388.735,50.Con D.D.S. n. 1601 del 28/10/2005 veniva erogata un'anticipa-zione del contributo di euro 347.183,75.Con il D.D.G. n. 642 del 23/4/2007 si riduceva l'ammontare delcontributo ad euro 151.308,24, con richiesta di restituzione di euro197.488,19.Nella fase di accertamento dei lavori eseguiti, infatti, l'Ammini-strazione accertava che nel prezziario regionale, per le fasce albe-rate, era erroneamente indicato il costo per metro lineare, anzichéper ettaro, disponendo quindi la conseguente riduzione del contri-buto concesso.2.

Proponevano ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] - Palermo gli attori,deducendo che l'Amministrazione aveva ridotto di euro 416.372,50il contributo già concesso ai ricorrenti, portandolo da euro694.367,50 ad euro 277.955,00, con ciò effettuando un «parziale2 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026annullamento d'ufficio del precedente atto concessorio che, però, do-veva essere adottato entro un congruo termine e contenere la pon-derazione dell'interesse dei destinatari».I ricorrenti chiedevano dunque l'annullamento del provvedi-mento impugnato.2.1.

I ricorrenti, poi, impugnavano, con motivi aggiunti, il D.D.G.n. 632 del 23/4/2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale agricoltura e fore-ste, che aveva disposto la liquidazione del contributo nella somma dieuro 151.308,24, con una decurtazione di euro 543.059,26, dal con-tributo di euro 694.367,50, concesso con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, oltre alla restituzione della somma di euro 197.488,19.Veniva impugnato anche il verbale di accertamento lavori del23/3/2007.3. [OSCURATO:PERSONA] - Palermo, con sentenza n. 1162 del 15/9/2008,accoglieva i ricorsi.Preliminarmente riteneva sussistere la giurisdizione del giudiceamministrativo.Per il Tar, con il D.D.G. n. 642 del 2007 si era proceduto ad un«parziale annullamento in autotutela del D.D.S. n. 1702 del 2004sulla base di due considerazioni: 1) era stata utilizzata una voce delprezziario regionale errata, essendosi calcolato il prezzo unitario conriferimento all'importo a metro lineare invece che ad ettaro; l'im-porto a metro lineare però corrispondeva «ad interventi di ritiro ven-tennale dei seminativi non previsti dalla misura e dal bando in que-stione»; 2) le spese sostenute non erano supportate da regolari fat-ture quietanzate e dalla copia della documentazione attestante lemodalità di pagamento.Per il Tar sussisteva un legittimo affidamento, però, in capo airicorrenti in quanto, anche ammesso per ipotesi che il prezzo fosseerrato, in quanto calcolato per metro lineare e non per ettaro, si sa-3 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026rebbe trattato di una differenza «davvero macroscopica (da euro849.290,25 ad euro 16.545,24)» che «avrebbe dovuto, in conformitàal principio di buona amministrazione, essere rilevata già in sedeistruttoria».Quanto alla documentazione, i ricorrenti avevano dedotto di es-sersi avvalsi dell'autocertificazione per i lavori eseguiti in economia.[OSCURATO:PERSONA] reputava di poter prescindere da tale questione in quantol'accoglimento del ricorso a causa del non corretto esercizio dellapotestà di autotutela comportava l'annullamento degli atti impu-gnati.4.

L'Amministrazione presentava appello deducendo: insussi-stenza dei presupposti per il ricorso alla tecnica dell'assorbimentodei motivi; idoneità della sola motivazione relativa alla irregolarerendicontazione delle spese (assenza di documentazione) a legitti-mare il provvedimento; difetto di giurisdizione del giudice ammini-strativo, in relazione a quest'ultima deduzione.Per l'Amministrazione il decreto di riliquidazione impugnato inprime cure si fondava su due distinti ordini di motivi, ciascuno ingrado di giustificare la riduzione del contributo originariamente con-cesso: quello inerente alla inammissibilità di una delle voci di spesa(costo in base ai metri lineari, anziché agli ettari); quello, totalmentediverso, anche ai fini del riparto di giurisdizione, relativo alla irrego-larità dei documenti di spesa forniti dai ricorrenti.Sussisteva il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso, «nellaparte relativa alla riduzione del contributo per mancato assolvimentodegli obblighi di documentazione gravanti sugli appellati».5.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con sentenza n. 1062 del 9/8/2010, accoglieva l'appello dell'Asses-sorato regionale.4 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Sussisteva la giurisdizione in ordine alla legittimità del provvedi-mento con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla ridetermina-zione dell'importo del contributo precedentemente concesso.Era emerso che era stata erroneamente utilizzata, ai fini del com-puto della somma riconoscibile a titolo di contributo per la «realizza-zione di fasce alberate» una voce del prezziario regionale (laZ.1.4.1.) che, da un lato, per mero errore materiale di collazione,era stata computata per metro lineare, «anziché per ettaro» e,dall'altro, non era applicabile alla specifica misura del P.O.R.

Sicilia,in quanto relativa alla «realizzazione di fasce alberate o di siepi (…)per ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni»; tale ultimapubblicato il 2/2/2001.I provvedimenti impugnati erano, dunque, legittimi, non potendocerto i ricorrenti invocare il legittimo affidamento sulla spesa in ori-gine ammessa dall'Amministrazione.I ricorrenti avevano dimostrato solo in minima parte, per lasomma di euro 11.971,00, di avere sostenuto tali spese, preventi-vate nella misura di euro 883.720,93, e poi ammesse per l'importodi euro 849.290,25.L'errore nell'utilizzo della voce di prezzo Z.1.4.1. era «talmenteabnorme (costo previsto per metro lineare anziché per ettaro), darendere improbabile, se non impossibile, una tale dimostrazione, indisparte ogni eventuale considerazione in merito alla misura del cre-dito riconoscibile agli appellati sulla base dei documenti di spesa pro-dotti».Tra l'altro i ricorrenti avevano riportato nel progetto la voce «cor-ridoi ecologici e fasce alberate» con l'aggiunta «per ritiro dei semi-nativi dalla produzione per 20 anni», pur sapendo che tale attività inrealtà costituiva oggetto del diverso P.S.R.5 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'Amministrazione non aveva mai approvato una domanda di ri-tiro ventennale dei seminativi.Era dunque legittimo il provvedimento di revoca nella parte in cuil'Amministrazione, «disponendo l'annullamento d'ufficio della prece-dente determinazione», aveva proceduto alla riliquidazione del con-tributo concesso, attesa la sua natura di atto vincolato, reso neces-sario dal preponderante interesse pubblico nazionale e comunitario.Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilianaprecisava, però, che vi era difetto di giurisdizione in ordine alla con-troversia «sulla misura del contributo effettivamente spettante agliappellati, in relazione ai costi realmente sostenuti e documentati».Pertanto, «sullo specifico argomento della quantificazione delcontributo spettante agli appellati, in relazione ai lavori effettuati edocumentati ai sensi dell'art. 9, comma 8, sopra richiamato ed allaluce delle considerazioni che precedono, il Collegio dichiara il propriodifetto di giurisdizione».6.

Gli attori, dopo le pronunce del giudice amministrativo, chie-devano al Tribunale di Palermo il pagamento delle somme ad essispettanti.7.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5761 del 2015, riget-tava le domande.Reputava fondata l'eccezione preliminare di giudicato ammini-strativo sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale rilevava che la riduzione dell'originario importo delcontributo era avvenuta in quanto erano stati riscontrati due distintiprofili di illegittimità: il primo profilo consisteva nell'aver applicatoerroneamente una voce del prezziario regionale, con indicazione er-ronea del costo per metro lineare, anziché per ettaro; il secondoprofilo riguardava l'assenza di documentazione giustificativa dei costisostenuti.6 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Per il Tribunale, nel giudizio non sarebbe stata proposta alcunadomanda volta alla eventuale rideterminazione della misura del con-tributo effettivamente spettante agli attori «in relazione ai costi ef-fettivamente sostenuti e documentati, in ordine «al quale il Consigliodi Giustizia Amministrativa aveva declinato la propria giurisdizione».8.

Avverso tale sentenza proponevano appello il Cottone e il Mo-dica.8.1.

Con il primo motivo di impugnazione deducevano che erro-neamente il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di giudicatoproposta dall'[OSCURATO:PERSONA].In realtà, dinanzi al giudice amministrativo erano stati impugnatisoltanto gli atti di liquidazione del contributo, «mentre nessun prov-vedimento di annullamento in autotutela dell'originario provvedi-mento di concessione del contributo di euro 694.367,50 era statomai adottato dall'Amministrazione».L'Amministrazione non avrebbe mai adottato alcun provvedi-mento per l'autoannullamento parziale del provvedimento di origina-ria concessione del contributo.Peraltro, il giudice ordinario, nell'ambito della propria giurisdi-zione, poteva giungere a conclusioni diverse rispetto ad altro giudicedi diversa giurisdizione.8.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduceva che ilTribunale aveva rilevato «la mancanza di domanda volta alla even-tuale rideterminazione della misura del contributo in relazione ai co-sti sostenuti e documentati»; tuttavia, il Tribunale non aveva consi-derato che l'Amministrazione, in sede di liquidazione del contributo,«avrebbe potuto anche ricorrere a sistemi di calcolo diversi da quellidelle fatture, e ciò in relazione a spese non fatturabili, come quelleper “cure e manutenzione per 20 anni” e per “mancati redditi per7 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026ristoro di superfici della produzione”»; il Tribunale avrebbe dovutotenere conto sia delle fatture prodotte che degli oneri figurativi.9.

L'[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in appello, deducevache il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con la sentenza n. 1062 del 2010, aveva ritenuto che non rientrassetra le voci finanziabili la realizzazione di fasce alberate «per ritiro deiseminativi dalla produzione per 20 anni».

Era dunque legittima lariliquidazione del contributo nella parte relativa al computo dellasomma riconoscibile per la realizzazione di fasce alberate.Le sole questioni sulle quali il Consiglio di giustizia aveva dichia-rato il proprio difetto di giurisdizione «erano quelle relative alla re-golarità o meno della documentazione delle spese».Per l'Amministrazione, poi, gli attori, a fronte di un preventivo dispesa per euro 883.720,93, avevano, in sede di rendiconto, docu-mentato spese soltanto per euro 11.971,00, in relazione alla realiz-zazione di corridoi ecologici e fasce alberate.10.

La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1243/2021,depositata il 23/7/2021, rigettava l'appello degli attori.10.1.

In relazione al primo motivo d'appello, la Corte territorialerilevava che si era formato il giudicato amministrativo sull'impugna-zione del decreto di riliquidazione del contributo di euro 151.308,24,e dunque il D.D.G. n. 642 del 2007, con conseguente obbligo di re-stituzione dell'importo in eccedenza già corrisposto a titolo di antici-pazione.10.2.

Tuttavia, l'oggetto del giudizio era, invece, costituito «dalladomanda proposta dagli appellanti di condanna dell'Amministrazioneregionale al pagamento in favore dell'azienda Agricola della sommaresidua del contributo di euro 689.367,50 originariamente concesso,pari al 50% dell'importo ammesso al progetto».8 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nella specie, doveva escludersi che la pronuncia del Consiglio digiustizia amministrativa per la Regione siciliana costituisse giudicatoesterno, «idoneo ad escludere la contestabilità delle questioni pro-poste nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum».11.

Tuttavia, l'appello doveva essere respinto, in relazione al se-condo motivo d'appello, non avendo gli appellanti provveduto alladocumentazione delle spese effettivamente sostenute.Con verbale di accertamento lavori del 23/3/2007, l'importo deilavori realizzati e delle spese generali era stato stimato in euro302.616,49, sicché, ai fini della liquidazione del contributo, la spesaera determinata in euro 151.308,24, pari al 50% della somma rite-nuta ammissibile.Non risultava che gli appellanti avessero chiesto l'instaurazionedel contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale determinazionedell'Amministrazione per i lavori realizzati ed i costi sostenuti.Neppure risultava che l'istanza proposta dagli appellanti dell'As-sessorato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si chiedeva l'integrazione delcontributo per «cura e manutenzione per 20 anni» oltre che «perritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni» avesse avuto se-guito.Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva ritenuto di compe-tenza del giudice ordinario l'accertamento della misura del contributoeffettivamente spettante agli appellanti «in relazione ai costi soste-nuti e documentati».Non era possibile che gli appellanti potessero «pretendere che ilcontributo per cui è causa possa essere commisurato includendo an-che dei costi o delle perdite che non hanno sostenut[o], ovvero chenon rientrano nell'ambito del bando pubblico per cui è causa (il ritirodei seminativi dalla produzione per 20 anni costituisce oggetto deldiverso Piano di [OSCURATO:PERSONA])».9 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Veniva dunque rigettato il secondo motivo d'appello.12.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.13.

È rimasto intimato l'[OSCURATO:PERSONA] regionale.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010 (econseguente infondatezza della eccezione di giudicato), in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordi-nario qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dallalegge, mentre alla pubblica Amministrazione è demandato soltantoil compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti,senza procedere ad apprezzamenti discrezionali, oppure qualora lacontroversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del con-tributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficia-rio.Risulta configurabile la giurisdizione del giudice amministrativoin presenza di interesse legittimo, qualora la controversia riguardiuna fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionaleil provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità.Non poteva dunque la Corte territoriale ritenere fondata l'ecce-zione di giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana.Seppure il CGARS abbia fatto alcune considerazioni negative su-gli atti impugnati, relative alla fase di liquidazione del contributo con-cesso, tuttavia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.2.

Il primo motivo è inammissibile.10 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1.

I ricorrenti muovono dalla premessa per cui la Corte d'ap-pello avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di giudicato, per essereintervenuta in precedenza la sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010.In realtà, però, la Corte d'appello ha espressamente escluso ilgiudicato esterno relativo alla sentenza del CGARS («[n]ella specie,tuttavia, è da escludere che la pronuncia del CGARS costituisca giu-dicato esterno, idoneo ad escludere la contestabilità delle questioniproposte nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum»).In sostanza, la Corte d'appello, da un lato, ha ritenuto formatosiil giudicato amministrativo in ordine all'impugnazione del decreto diriliquidazione del contributo di euro 151.308,24, a fronte dell'esecu-zione di opere per un ammontare complessivo di euro 302.616,49,con conseguente obbligo di restituzione dell'importo in eccedenza giàcorrisposto a titolo di anticipazione; tuttavia, dall'altro, ha precisatola diversità della controversia in esame, relativa al pagamento delresiduo, ossia all'ulteriore 50% relativo al contributo originariamenteconcesso nella misura di euro 1.388.735,50, e quindi pari ad euro694.367,50.Pertanto, la Corte d'appello ha fondato il giudicato esclusiva-mente sulla legittimità del provvedimento dell'Amministrazione n.642 del 2007, con cui, in autotutela, con DDG n. 642 del 2007, èstato ridotto l'importo originariamente concesso di euro 694.367,50(con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004), pari al 50% dell'importo com-plessivo di spesa approvato per euro 1.388.735,50.Ha reputato, però, che il giudicato non copriva l'oggetto dellacontroversia, relativa al pagamento del residuo 50% del contributopari ad euro 689.367,50.11 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Non è stata aggredita la ratio effettiva della motivazione dellaCorte di appello, fondata sulla assenza della documentazione dei co-sti sostenuti.3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione dell'art. 1362, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.

Omesso esame della dichiarazione dell'Ammini-strazione secondo cui il prezzo Z.1.4.1. presentava un errore, in re-lazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per i ricorrenti non sarebbe stato mai ritirato in autotutela daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento attributivo del beneficio dicui al D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004.La Corte d'appello, invece, erroneamente avrebbe ritenuto chel'Amministrazione avesse proceduto, in autotutela, alla ridefinizionedell'importo finanziabile alla stregua delle effettive spese documen-tate.La Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente: che si sa-rebbe formato il giudicato sull'decreto di liquidazione del contributodi euro 151.308,24 (D.D.G. n. 642 del 2007); che detto decreto sa-rebbe stato un provvedimento di riliquidazione, muovendo dalla tesidell'avvenuto ritiro in autotutela dell'atto di concessione del mede-simo.Al contrario, «un esame più attento di tutte le circostanze di fattoevidenziate ricorrenti (mai contestati dall'Amministrazione) avrebbeindotto la Corte territoriale a ritenere legittimamente applicata lapredetta voce Z.1.4.1. del prezziario regionale».Il bando richiamava espressamente il prezziario regionale dell'a-gricoltura, nel quale risultava inserito il prezzo Z.1.4.1., in relazioneal ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni.12 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026I ricorrenti deducevano, poi, che con nota del 16/2/2005, ave-vano chiesto l'integrazione del provvedimento di concessione delcontributo.L'[OSCURATO:PERSONA], però, aveva autorizzato il ricorrente ad eseguirein economia vari lavori ed accettato la contabilità relativa 50% deilavori eseguiti, per complessivi euro 954.985,08, a fronte di fattureper soli euro 13.580,20.L'ufficio si era accorto del loro errore solo successivamente, insede di liquidazione del contributo.Sarebbe incorsa in errore la Corte d'appello nel reputare non ap-plicabile l'art. 1362 c.c.La Corte d'appello, invece, doveva giungere alla conclusione chel'[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato, nella lunga fase successiva alla con-cessione del contributo, la piena volontà di applicazione della voceZ.1.4.1., così come prevista dal prezziario regionale.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Anche in questo caso, il motivo muove dalla erronea pre-messa che non sarebbe stato mai emanato un provvedimento di au-totutela da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale.In realtà, invece, dopo la concessione del contributo per euro694.367,50, pari al 50% dell'importo complessivo di spesa appro-vato per euro 1.388.735,50, con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, eraintervenuto il provvedimento di autotutela dell'[OSCURATO:PERSONA] conD.D.G. n. 642 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si era ridotto l'importo ad euro151.308,24, decurtando quello originario di euro 543.059,26, conrichiesta di restituzione della somma di euro 197.488,19.Ed infatti, nella sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010 si af-ferma espressamente che l'oggetto del giudizio è rappresentato dal«provvedimento con cui l'Amministrazione ha proceduto alla rideter-minazione dell'importo del contributo precedentemente concesso»,13 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026con l'aggiunta per cui l'Amministrazione «disponendo l'annullamentod'ufficio della precedente determinazione, ha proceduto alla riliqui-dazione del contributo concesso».Il CGARS ha anche rilevato che «può configurarsi una posizionedi interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dallaAmministrazione concedente, caducata in via di autotutela, per ori-ginari vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'inte-resse pubblico».3.3.

Tra l'altro, i ricorrenti chiedono una nuova rivalutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.4.

Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la«violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione senza indicarecon il dovuto approfondimento le ragioni della decisione.La Corte d'appello avrebbe dovuto, in particolare, approfondire:la portata della dichiarazione del difetto di giurisdizione del CGARS;la precisa circostanza che i ricorrenti, nel giudizio amministrativo,non avevano impugnato il provvedimento di concessione del contri-buto, ma semplicemente gli atti di liquidazione relative alla fase suc-cessiva e, dunque, rientranti tutti nella giurisdizione del giudice or-dinario; la volontà effettiva di applicare il prezzo Z.1.4.1. espressadall'Amministrazione; la circostanza che l'Amministrazione nonaveva mai ritirato in autotutela (ancorché parzialmente) il provvedi-mento di concessione del contributo; la natura del decreto di saldodel 23/4/2017, quale atto di liquidazione e non di riliquidazione; lacircostanza che l'Amministrazione aveva affermato che la voce diprezziario riportava erroneamente un importo a metro lineare invece14 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026che ad ettaro, e ciononostante non aveva mai smentito la circostanzadella mancata conseguente correzione di tale voce del prezziario.5.

Il motivo è infondato.5.1.

In realtà, la motivazione della Corte d'appello è esistente,non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.Tra l'altro, tutte le circostanze indicate nel motivo di ricorso sonostate affrontate dalla Corte d'appello che, correttamente, ha fattoriferimento ad un provvedimento di annullamento d'ufficio, e segna-tamente al D.D.G. n. 642 del 23/4/2007, con cui, in autotutela, erastato ridotto l'importo di euro 694.367,50, riconosciuto con D.D.S.n. 1702 del 23/11/2004, ad euro 151.308,24, con decurtazione dieuro 543.059,26, e con richiesta di restituzione della somma di euro192.488,19.6.

Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di attivitàdifensiva da controparte.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino15 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino15 RG n. 1723/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
   C ron. n. 1723/2022O RDINANZAsul ricorso n. 1723/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qual2i  dichiarano di volerricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di p o2s2t8a7 e7l2e8tt7r/o2n0ic1a9  cer-tificata indicati.R.G.N. 11368/2017- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] RisorseAgricole e Alimentari), in persona dell'Assessore pro tempore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo n. 1243/2021,depositata in data 23/7/2021.1 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci dell'Associa-zione agricola Gallo-Azzalora presentavano all'[OSCURATO:PERSONA] regionaleagricoltura e foreste della Regione siciliana istanza di finanziamentodel «progetto per la valorizzazione ecologica delle risorse agricole,foreste ambientali e storico-culturali dell'Azienda agraria Azzalora»per l'importo complessivo di euro 1.614.091,60.Il progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di fasce albe-rate per una lunghezza totale di metri 2.102,40 al costo di euro382,13/ml, come previsto dal prezziario regionale.Con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004 veniva concesso il contributodi euro 694.367,50, corrispondente al 50% dell'importo complessivodi spesa approvato, pari ad euro 1.388.735,50.Con D.D.S. n. 1601 del 28/10/2005 veniva erogata un'anticipa-zione del contributo di euro 347.183,75.Con il D.D.G. n. 642 del 23/4/2007 si riduceva l'ammontare delcontributo ad euro 151.308,24, con richiesta di restituzione di euro197.488,19.Nella fase di accertamento dei lavori eseguiti, infatti, l'Ammini-strazione accertava che nel prezziario regionale, per le fasce albe-rate, era erroneamente indicato il costo per metro lineare, anzichéper ettaro, disponendo quindi la conseguente riduzione del contri-buto concesso.2. Proponevano ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] - Palermo gli attori,deducendo che l'Amministrazione aveva ridotto di euro 416.372,50il contributo già concesso ai ricorrenti, portandolo da euro694.367,50 ad euro 277.955,00, con ciò effettuando un «parziale2 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026annullamento d'ufficio del precedente atto concessorio che, però, do-veva essere adottato entro un congruo termine e contenere la pon-derazione dell'interesse dei destinatari».I ricorrenti chiedevano dunque l'annullamento del provvedi-mento impugnato.2.1. I ricorrenti, poi, impugnavano, con motivi aggiunti, il D.D.G.n. 632 del 23/4/2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale agricoltura e fore-ste, che aveva disposto la liquidazione del contributo nella somma dieuro 151.308,24, con una decurtazione di euro 543.059,26, dal con-tributo di euro 694.367,50, concesso con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, oltre alla restituzione della somma di euro 197.488,19.Veniva impugnato anche il verbale di accertamento lavori del23/3/2007.3. [OSCURATO:PERSONA] - Palermo, con sentenza n. 1162 del 15/9/2008,accoglieva i ricorsi.Preliminarmente riteneva sussistere la giurisdizione del giudiceamministrativo.Per il Tar, con il D.D.G. n. 642 del 2007 si era proceduto ad un«parziale annullamento in autotutela del D.D.S. n. 1702 del 2004sulla base di due considerazioni: 1) era stata utilizzata una voce delprezziario regionale errata, essendosi calcolato il prezzo unitario conriferimento all'importo a metro lineare invece che ad ettaro; l'im-porto a metro lineare però corrispondeva «ad interventi di ritiro ven-tennale dei seminativi non previsti dalla misura e dal bando in que-stione»; 2) le spese sostenute non erano supportate da regolari fat-ture quietanzate e dalla copia della documentazione attestante lemodalità di pagamento.Per il Tar sussisteva un legittimo affidamento, però, in capo airicorrenti in quanto, anche ammesso per ipotesi che il prezzo fosseerrato, in quanto calcolato per metro lineare e non per ettaro, si sa-3 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026rebbe trattato di una differenza «davvero macroscopica (da euro849.290,25 ad euro 16.545,24)» che «avrebbe dovuto, in conformitàal principio di buona amministrazione, essere rilevata già in sedeistruttoria».Quanto alla documentazione, i ricorrenti avevano dedotto di es-sersi avvalsi dell'autocertificazione per i lavori eseguiti in economia.[OSCURATO:PERSONA] reputava di poter prescindere da tale questione in quantol'accoglimento del ricorso a causa del non corretto esercizio dellapotestà di autotutela comportava l'annullamento degli atti impu-gnati.4. L'Amministrazione presentava appello deducendo: insussi-stenza dei presupposti per il ricorso alla tecnica dell'assorbimentodei motivi; idoneità della sola motivazione relativa alla irregolarerendicontazione delle spese (assenza di documentazione) a legitti-mare il provvedimento; difetto di giurisdizione del giudice ammini-strativo, in relazione a quest'ultima deduzione.Per l'Amministrazione il decreto di riliquidazione impugnato inprime cure si fondava su due distinti ordini di motivi, ciascuno ingrado di giustificare la riduzione del contributo originariamente con-cesso: quello inerente alla inammissibilità di una delle voci di spesa(costo in base ai metri lineari, anziché agli ettari); quello, totalmentediverso, anche ai fini del riparto di giurisdizione, relativo alla irrego-larità dei documenti di spesa forniti dai ricorrenti.Sussisteva il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso, «nellaparte relativa alla riduzione del contributo per mancato assolvimentodegli obblighi di documentazione gravanti sugli appellati».5. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con sentenza n. 1062 del 9/8/2010, accoglieva l'appello dell'Asses-sorato regionale.4 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Sussisteva la giurisdizione in ordine alla legittimità del provvedi-mento con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla ridetermina-zione dell'importo del contributo precedentemente concesso.Era emerso che era stata erroneamente utilizzata, ai fini del com-puto della somma riconoscibile a titolo di contributo per la «realizza-zione di fasce alberate» una voce del prezziario regionale (laZ.1.4.1.) che, da un lato, per mero errore materiale di collazione,era stata computata per metro lineare, «anziché per ettaro» e,dall'altro, non era applicabile alla specifica misura del P.O.R. Sicilia,in quanto relativa alla «realizzazione di fasce alberate o di siepi (…)per ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni»; tale ultimapubblicato il 2/2/2001.I provvedimenti impugnati erano, dunque, legittimi, non potendocerto i ricorrenti invocare il legittimo affidamento sulla spesa in ori-gine ammessa dall'Amministrazione.I ricorrenti avevano dimostrato solo in minima parte, per lasomma di euro 11.971,00, di avere sostenuto tali spese, preventi-vate nella misura di euro 883.720,93, e poi ammesse per l'importodi euro 849.290,25.L'errore nell'utilizzo della voce di prezzo Z.1.4.1. era «talmenteabnorme (costo previsto per metro lineare anziché per ettaro), darendere improbabile, se non impossibile, una tale dimostrazione, indisparte ogni eventuale considerazione in merito alla misura del cre-dito riconoscibile agli appellati sulla base dei documenti di spesa pro-dotti».Tra l'altro i ricorrenti avevano riportato nel progetto la voce «cor-ridoi ecologici e fasce alberate» con l'aggiunta «per ritiro dei semi-nativi dalla produzione per 20 anni», pur sapendo che tale attività inrealtà costituiva oggetto del diverso P.S.R.5 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'Amministrazione non aveva mai approvato una domanda di ri-tiro ventennale dei seminativi.Era dunque legittimo il provvedimento di revoca nella parte in cuil'Amministrazione, «disponendo l'annullamento d'ufficio della prece-dente determinazione», aveva proceduto alla riliquidazione del con-tributo concesso, attesa la sua natura di atto vincolato, reso neces-sario dal preponderante interesse pubblico nazionale e comunitario.Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilianaprecisava, però, che vi era difetto di giurisdizione in ordine alla con-troversia «sulla misura del contributo effettivamente spettante agliappellati, in relazione ai costi realmente sostenuti e documentati».Pertanto, «sullo specifico argomento della quantificazione delcontributo spettante agli appellati, in relazione ai lavori effettuati edocumentati ai sensi dell'art. 9, comma 8, sopra richiamato ed allaluce delle considerazioni che precedono, il Collegio dichiara il propriodifetto di giurisdizione».6. Gli attori, dopo le pronunce del giudice amministrativo, chie-devano al Tribunale di Palermo il pagamento delle somme ad essispettanti.7. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5761 del 2015, riget-tava le domande.Reputava fondata l'eccezione preliminare di giudicato ammini-strativo sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale rilevava che la riduzione dell'originario importo delcontributo era avvenuta in quanto erano stati riscontrati due distintiprofili di illegittimità: il primo profilo consisteva nell'aver applicatoerroneamente una voce del prezziario regionale, con indicazione er-ronea del costo per metro lineare, anziché per ettaro; il secondoprofilo riguardava l'assenza di documentazione giustificativa dei costisostenuti.6 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Per il Tribunale, nel giudizio non sarebbe stata proposta alcunadomanda volta alla eventuale rideterminazione della misura del con-tributo effettivamente spettante agli attori «in relazione ai costi ef-fettivamente sostenuti e documentati, in ordine «al quale il Consigliodi Giustizia Amministrativa aveva declinato la propria giurisdizione».8.  Avverso tale sentenza proponevano appello il Cottone e il Mo-dica.8.1. Con il primo motivo di impugnazione deducevano che erro-neamente il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di giudicatoproposta dall'[OSCURATO:PERSONA].In realtà, dinanzi al giudice amministrativo erano stati impugnatisoltanto gli atti di liquidazione del contributo, «mentre nessun prov-vedimento di annullamento in autotutela dell'originario provvedi-mento di concessione del contributo di euro 694.367,50 era statomai adottato dall'Amministrazione».L'Amministrazione non avrebbe mai adottato alcun provvedi-mento per l'autoannullamento parziale del provvedimento di origina-ria concessione del contributo.Peraltro, il giudice ordinario, nell'ambito della propria giurisdi-zione, poteva giungere a conclusioni diverse rispetto ad altro giudicedi diversa giurisdizione.8.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduceva che ilTribunale aveva rilevato «la mancanza di domanda volta alla even-tuale rideterminazione della misura del contributo in relazione ai co-sti sostenuti e documentati»; tuttavia, il Tribunale non aveva consi-derato che l'Amministrazione, in sede di liquidazione del contributo,«avrebbe potuto anche ricorrere a sistemi di calcolo diversi da quellidelle fatture, e ciò in relazione a spese non fatturabili, come quelleper “cure e manutenzione per 20 anni” e per “mancati redditi per7 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026ristoro di superfici della produzione”»; il Tribunale avrebbe dovutotenere conto sia delle fatture prodotte che degli oneri figurativi.9. L'[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in appello, deducevache il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con la sentenza n. 1062 del 2010, aveva ritenuto che non rientrassetra le voci finanziabili la realizzazione di fasce alberate «per ritiro deiseminativi dalla produzione per 20 anni». Era dunque legittima lariliquidazione del contributo nella parte relativa al computo dellasomma riconoscibile per la realizzazione di fasce alberate.Le sole questioni sulle quali il Consiglio di giustizia aveva dichia-rato il proprio difetto di giurisdizione «erano quelle relative alla re-golarità o meno della documentazione delle spese».Per l'Amministrazione, poi, gli attori, a fronte di un preventivo dispesa per euro 883.720,93, avevano, in sede di rendiconto, docu-mentato spese soltanto per euro 11.971,00, in relazione alla realiz-zazione di corridoi ecologici e fasce alberate.10. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1243/2021,depositata il 23/7/2021, rigettava l'appello degli attori.10.1. In relazione al primo motivo d'appello, la Corte territorialerilevava che si era formato il giudicato amministrativo sull'impugna-zione del decreto di riliquidazione del contributo di euro 151.308,24,e dunque il D.D.G. n. 642 del 2007, con conseguente obbligo di re-stituzione dell'importo in eccedenza già corrisposto a titolo di antici-pazione.10.2. Tuttavia, l'oggetto del giudizio era, invece, costituito «dalladomanda proposta dagli appellanti di condanna dell'Amministrazioneregionale al pagamento in favore dell'azienda Agricola della sommaresidua del contributo di euro 689.367,50 originariamente concesso,pari al 50% dell'importo ammesso al progetto».8 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nella specie, doveva escludersi che la pronuncia del Consiglio digiustizia amministrativa per la Regione siciliana costituisse giudicatoesterno, «idoneo ad escludere la contestabilità delle questioni pro-poste nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum».11. Tuttavia, l'appello doveva essere respinto, in relazione al se-condo motivo d'appello, non avendo gli appellanti provveduto alladocumentazione delle spese effettivamente sostenute.Con verbale di accertamento lavori del 23/3/2007, l'importo deilavori realizzati e delle spese generali era stato stimato in euro302.616,49, sicché, ai fini della liquidazione del contributo, la spesaera determinata in euro 151.308,24, pari al 50% della somma rite-nuta ammissibile.Non risultava che gli appellanti avessero chiesto l'instaurazionedel contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale determinazionedell'Amministrazione per i lavori realizzati ed i costi sostenuti.Neppure risultava che l'istanza proposta dagli appellanti dell'As-sessorato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si chiedeva l'integrazione delcontributo per «cura e manutenzione per 20 anni» oltre che «perritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni» avesse avuto se-guito.Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva ritenuto di compe-tenza del giudice ordinario l'accertamento della misura del contributoeffettivamente spettante agli appellanti «in relazione ai costi soste-nuti e documentati».Non era possibile che gli appellanti potessero «pretendere che ilcontributo per cui è causa possa essere commisurato includendo an-che dei costi o delle perdite che non hanno sostenut[o], ovvero chenon rientrano nell'ambito del bando pubblico per cui è causa (il ritirodei seminativi dalla produzione per 20 anni costituisce oggetto deldiverso Piano di [OSCURATO:PERSONA])».9 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Veniva dunque rigettato il secondo motivo d'appello.12. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.13. È rimasto intimato l'[OSCURATO:PERSONA] regionale.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010 (econseguente infondatezza della eccezione di giudicato), in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordi-nario qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dallalegge, mentre alla pubblica Amministrazione è demandato soltantoil compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti,senza procedere ad apprezzamenti discrezionali, oppure qualora lacontroversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del con-tributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficia-rio.Risulta configurabile la giurisdizione del giudice amministrativoin presenza di interesse legittimo, qualora la controversia riguardiuna fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionaleil provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità.Non poteva dunque la Corte territoriale ritenere fondata l'ecce-zione di giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana.Seppure il CGARS abbia fatto alcune considerazioni negative su-gli atti impugnati, relative alla fase di liquidazione del contributo con-cesso, tuttavia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.2. Il primo motivo è inammissibile.10 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1. I ricorrenti muovono dalla premessa per cui la Corte d'ap-pello avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di giudicato, per essereintervenuta in precedenza la sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010.In realtà, però, la Corte d'appello ha espressamente escluso ilgiudicato esterno relativo alla sentenza del CGARS («[n]ella specie,tuttavia, è da escludere che la pronuncia del CGARS costituisca giu-dicato esterno, idoneo ad escludere la contestabilità delle questioniproposte nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum»).In sostanza, la Corte d'appello, da un lato, ha ritenuto formatosiil giudicato amministrativo in ordine all'impugnazione del decreto diriliquidazione del contributo di euro 151.308,24, a fronte dell'esecu-zione di opere per un ammontare complessivo di euro 302.616,49,con conseguente obbligo di restituzione dell'importo in eccedenza giàcorrisposto a titolo di anticipazione; tuttavia, dall'altro, ha precisatola diversità della controversia in esame, relativa al pagamento delresiduo, ossia all'ulteriore 50% relativo al contributo originariamenteconcesso nella misura di euro 1.388.735,50, e quindi pari ad euro694.367,50.Pertanto, la Corte d'appello ha fondato il giudicato esclusiva-mente sulla legittimità del provvedimento dell'Amministrazione n.642 del 2007, con cui, in autotutela, con DDG n. 642 del 2007, èstato ridotto l'importo originariamente concesso di euro 694.367,50(con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004), pari al 50% dell'importo com-plessivo di spesa approvato per euro 1.388.735,50.Ha reputato, però, che il giudicato non copriva l'oggetto dellacontroversia, relativa al pagamento del residuo 50% del contributopari ad euro 689.367,50.11 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Non è stata aggredita la ratio effettiva della motivazione dellaCorte di appello, fondata sulla assenza della documentazione dei co-sti sostenuti.3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione dell'art. 1362, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. Omesso esame della dichiarazione dell'Ammini-strazione secondo cui il prezzo Z.1.4.1. presentava un errore, in re-lazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per i ricorrenti non sarebbe stato mai ritirato in autotutela daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento attributivo del beneficio dicui al D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004.La Corte d'appello, invece, erroneamente avrebbe ritenuto chel'Amministrazione avesse proceduto, in autotutela, alla ridefinizionedell'importo finanziabile alla stregua delle effettive spese documen-tate.La Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente: che si sa-rebbe formato il giudicato sull'decreto di liquidazione del contributodi euro 151.308,24 (D.D.G. n. 642 del 2007); che detto decreto sa-rebbe stato un provvedimento di riliquidazione, muovendo dalla tesidell'avvenuto ritiro in autotutela dell'atto di concessione del mede-simo.Al contrario, «un esame più attento di tutte le circostanze di fattoevidenziate ricorrenti (mai contestati dall'Amministrazione) avrebbeindotto la Corte territoriale a ritenere legittimamente applicata lapredetta voce Z.1.4.1. del prezziario regionale».Il bando richiamava espressamente il prezziario regionale dell'a-gricoltura, nel quale risultava inserito il prezzo Z.1.4.1., in relazioneal ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni.12 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026I ricorrenti deducevano, poi, che con nota del 16/2/2005, ave-vano chiesto l'integrazione del provvedimento di concessione delcontributo.L'[OSCURATO:PERSONA], però, aveva autorizzato il ricorrente ad eseguirein economia vari lavori ed accettato la contabilità relativa 50% deilavori eseguiti, per complessivi euro 954.985,08, a fronte di fattureper soli euro 13.580,20.L'ufficio si era accorto del loro errore solo successivamente, insede di liquidazione del contributo.Sarebbe incorsa in errore la Corte d'appello nel reputare non ap-plicabile l'art. 1362 c.c.La Corte d'appello, invece, doveva giungere alla conclusione chel'[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato, nella lunga fase successiva alla con-cessione del contributo, la piena volontà di applicazione della voceZ.1.4.1., così come prevista dal prezziario regionale.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Anche in questo caso, il motivo muove dalla erronea pre-messa che non sarebbe stato mai emanato un provvedimento di au-totutela da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale.In realtà, invece, dopo la concessione del contributo per euro694.367,50, pari al 50% dell'importo complessivo di spesa appro-vato per euro 1.388.735,50, con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, eraintervenuto il provvedimento di autotutela dell'[OSCURATO:PERSONA] conD.D.G. n. 642 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si era ridotto l'importo ad euro151.308,24, decurtando quello originario di euro 543.059,26, conrichiesta di restituzione della somma di euro 197.488,19.Ed infatti, nella sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010 si af-ferma espressamente che l'oggetto del giudizio è rappresentato dal«provvedimento con cui l'Amministrazione ha proceduto alla rideter-minazione dell'importo del contributo precedentemente concesso»,13 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026con l'aggiunta per cui l'Amministrazione «disponendo l'annullamentod'ufficio della precedente determinazione, ha proceduto alla riliqui-dazione del contributo concesso».Il CGARS ha anche rilevato che «può configurarsi una posizionedi interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dallaAmministrazione concedente, caducata in via di autotutela, per ori-ginari vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'inte-resse pubblico».3.3. Tra l'altro, i ricorrenti chiedono una nuova rivalutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.4. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la«violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione senza indicarecon il dovuto approfondimento le ragioni della decisione.La Corte d'appello avrebbe dovuto, in particolare, approfondire:la portata della dichiarazione del difetto di giurisdizione del CGARS;la precisa circostanza che i ricorrenti, nel giudizio amministrativo,non avevano impugnato il provvedimento di concessione del contri-buto, ma semplicemente gli atti di liquidazione relative alla fase suc-cessiva e, dunque, rientranti tutti nella giurisdizione del giudice or-dinario; la volontà effettiva di applicare il prezzo Z.1.4.1. espressadall'Amministrazione; la circostanza che l'Amministrazione nonaveva mai ritirato in autotutela (ancorché parzialmente) il provvedi-mento di concessione del contributo; la natura del decreto di saldodel 23/4/2017, quale atto di liquidazione e non di riliquidazione; lacircostanza che l'Amministrazione aveva affermato che la voce diprezziario riportava erroneamente un importo a metro lineare invece14 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026che ad ettaro, e ciononostante non aveva mai smentito la circostanzadella mancata conseguente correzione di tale voce del prezziario.5. Il motivo è infondato.5.1. In realtà, la motivazione della Corte d'appello è esistente,non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.Tra l'altro, tutte le circostanze indicate nel motivo di ricorso sonostate affrontate dalla Corte d'appello che, correttamente, ha fattoriferimento ad un provvedimento di annullamento d'ufficio, e segna-tamente al D.D.G. n. 642 del 23/4/2007, con cui, in autotutela, erastato ridotto l'importo di euro 694.367,50, riconosciuto con D.D.S.n. 1702 del 23/11/2004, ad euro 151.308,24, con decurtazione dieuro 543.059,26, e con richiesta di restituzione della somma di euro192.488,19.6. Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di attivitàdifensiva da controparte.Numero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA]   finanziamenti pubblici;Dott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguente   C ron. n. 1723/2022O RDINANZAsul ricorso n. 1723/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qual2i  dichiarano di volerricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di p o2s2t8a7 e7l2e8tt7r/o2n0ic1a9  cer-tificata indicati.R.G.N. 11368/2017- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] RisorseAgricole e Alimentari), in persona dell'Assessore pro tempore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo n. 1243/2021,depositata in data 23/7/2021.1 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci dell'Associa-zione agricola Gallo-Azzalora presentavano all'[OSCURATO:PERSONA] regionaleagricoltura e foreste della Regione siciliana istanza di finanziamentodel «progetto per la valorizzazione ecologica delle risorse agricole,foreste ambientali e storico-culturali dell'Azienda agraria Azzalora»per l'importo complessivo di euro 1.614.091,60.Il progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di fasce albe-rate per una lunghezza totale di metri 2.102,40 al costo di euro382,13/ml, come previsto dal prezziario regionale.Con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004 veniva concesso il contributodi euro 694.367,50, corrispondente al 50% dell'importo complessivodi spesa approvato, pari ad euro 1.388.735,50.Con D.D.S. n. 1601 del 28/10/2005 veniva erogata un'anticipa-zione del contributo di euro 347.183,75.Con il D.D.G. n. 642 del 23/4/2007 si riduceva l'ammontare delcontributo ad euro 151.308,24, con richiesta di restituzione di euro197.488,19.Nella fase di accertamento dei lavori eseguiti, infatti, l'Ammini-strazione accertava che nel prezziario regionale, per le fasce albe-rate, era erroneamente indicato il costo per metro lineare, anzichéper ettaro, disponendo quindi la conseguente riduzione del contri-buto concesso.2. Proponevano ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] - Palermo gli attori,deducendo che l'Amministrazione aveva ridotto di euro 416.372,50il contributo già concesso ai ricorrenti, portandolo da euro694.367,50 ad euro 277.955,00, con ciò effettuando un «parziale2 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026annullamento d'ufficio del precedente atto concessorio che, però, do-veva essere adottato entro un congruo termine e contenere la pon-derazione dell'interesse dei destinatari».I ricorrenti chiedevano dunque l'annullamento del provvedi-mento impugnato.2.1. I ricorrenti, poi, impugnavano, con motivi aggiunti, il D.D.G.n. 632 del 23/4/2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale agricoltura e fore-ste, che aveva disposto la liquidazione del contributo nella somma dieuro 151.308,24, con una decurtazione di euro 543.059,26, dal con-tributo di euro 694.367,50, concesso con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, oltre alla restituzione della somma di euro 197.488,19.Veniva impugnato anche il verbale di accertamento lavori del23/3/2007.3. [OSCURATO:PERSONA] - Palermo, con sentenza n. 1162 del 15/9/2008,accoglieva i ricorsi.Preliminarmente riteneva sussistere la giurisdizione del giudiceamministrativo.Per il Tar, con il D.D.G. n. 642 del 2007 si era proceduto ad un«parziale annullamento in autotutela del D.D.S. n. 1702 del 2004sulla base di due considerazioni: 1) era stata utilizzata una voce delprezziario regionale errata, essendosi calcolato il prezzo unitario conriferimento all'importo a metro lineare invece che ad ettaro; l'im-porto a metro lineare però corrispondeva «ad interventi di ritiro ven-tennale dei seminativi non previsti dalla misura e dal bando in que-stione»; 2) le spese sostenute non erano supportate da regolari fat-ture quietanzate e dalla copia della documentazione attestante lemodalità di pagamento.Per il Tar sussisteva un legittimo affidamento, però, in capo airicorrenti in quanto, anche ammesso per ipotesi che il prezzo fosseerrato, in quanto calcolato per metro lineare e non per ettaro, si sa-3 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026rebbe trattato di una differenza «davvero macroscopica (da euro849.290,25 ad euro 16.545,24)» che «avrebbe dovuto, in conformitàal principio di buona amministrazione, essere rilevata già in sedeistruttoria».Quanto alla documentazione, i ricorrenti avevano dedotto di es-sersi avvalsi dell'autocertificazione per i lavori eseguiti in economia.[OSCURATO:PERSONA] reputava di poter prescindere da tale questione in quantol'accoglimento del ricorso a causa del non corretto esercizio dellapotestà di autotutela comportava l'annullamento degli atti impu-gnati.4. L'Amministrazione presentava appello deducendo: insussi-stenza dei presupposti per il ricorso alla tecnica dell'assorbimentodei motivi; idoneità della sola motivazione relativa alla irregolarerendicontazione delle spese (assenza di documentazione) a legitti-mare il provvedimento; difetto di giurisdizione del giudice ammini-strativo, in relazione a quest'ultima deduzione.Per l'Amministrazione il decreto di riliquidazione impugnato inprime cure si fondava su due distinti ordini di motivi, ciascuno ingrado di giustificare la riduzione del contributo originariamente con-cesso: quello inerente alla inammissibilità di una delle voci di spesa(costo in base ai metri lineari, anziché agli ettari); quello, totalmentediverso, anche ai fini del riparto di giurisdizione, relativo alla irrego-larità dei documenti di spesa forniti dai ricorrenti.Sussisteva il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso, «nellaparte relativa alla riduzione del contributo per mancato assolvimentodegli obblighi di documentazione gravanti sugli appellati».5. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con sentenza n. 1062 del 9/8/2010, accoglieva l'appello dell'Asses-sorato regionale.4 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Sussisteva la giurisdizione in ordine alla legittimità del provvedi-mento con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla ridetermina-zione dell'importo del contributo precedentemente concesso.Era emerso che era stata erroneamente utilizzata, ai fini del com-puto della somma riconoscibile a titolo di contributo per la «realizza-zione di fasce alberate» una voce del prezziario regionale (laZ.1.4.1.) che, da un lato, per mero errore materiale di collazione,era stata computata per metro lineare, «anziché per ettaro» e,dall'altro, non era applicabile alla specifica misura del P.O.R. Sicilia,in quanto relativa alla «realizzazione di fasce alberate o di siepi (…)per ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni»; tale ultimapubblicato il 2/2/2001.I provvedimenti impugnati erano, dunque, legittimi, non potendocerto i ricorrenti invocare il legittimo affidamento sulla spesa in ori-gine ammessa dall'Amministrazione.I ricorrenti avevano dimostrato solo in minima parte, per lasomma di euro 11.971,00, di avere sostenuto tali spese, preventi-vate nella misura di euro 883.720,93, e poi ammesse per l'importodi euro 849.290,25.L'errore nell'utilizzo della voce di prezzo Z.1.4.1. era «talmenteabnorme (costo previsto per metro lineare anziché per ettaro), darendere improbabile, se non impossibile, una tale dimostrazione, indisparte ogni eventuale considerazione in merito alla misura del cre-dito riconoscibile agli appellati sulla base dei documenti di spesa pro-dotti».Tra l'altro i ricorrenti avevano riportato nel progetto la voce «cor-ridoi ecologici e fasce alberate» con l'aggiunta «per ritiro dei semi-nativi dalla produzione per 20 anni», pur sapendo che tale attività inrealtà costituiva oggetto del diverso P.S.R.5 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'Amministrazione non aveva mai approvato una domanda di ri-tiro ventennale dei seminativi.Era dunque legittimo il provvedimento di revoca nella parte in cuil'Amministrazione, «disponendo l'annullamento d'ufficio della prece-dente determinazione», aveva proceduto alla riliquidazione del con-tributo concesso, attesa la sua natura di atto vincolato, reso neces-sario dal preponderante interesse pubblico nazionale e comunitario.Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilianaprecisava, però, che vi era difetto di giurisdizione in ordine alla con-troversia «sulla misura del contributo effettivamente spettante agliappellati, in relazione ai costi realmente sostenuti e documentati».Pertanto, «sullo specifico argomento della quantificazione delcontributo spettante agli appellati, in relazione ai lavori effettuati edocumentati ai sensi dell'art. 9, comma 8, sopra richiamato ed allaluce delle considerazioni che precedono, il Collegio dichiara il propriodifetto di giurisdizione».6. Gli attori, dopo le pronunce del giudice amministrativo, chie-devano al Tribunale di Palermo il pagamento delle somme ad essispettanti.7. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5761 del 2015, riget-tava le domande.Reputava fondata l'eccezione preliminare di giudicato ammini-strativo sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale rilevava che la riduzione dell'originario importo delcontributo era avvenuta in quanto erano stati riscontrati due distintiprofili di illegittimità: il primo profilo consisteva nell'aver applicatoerroneamente una voce del prezziario regionale, con indicazione er-ronea del costo per metro lineare, anziché per ettaro; il secondoprofilo riguardava l'assenza di documentazione giustificativa dei costisostenuti.6 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Per il Tribunale, nel giudizio non sarebbe stata proposta alcunadomanda volta alla eventuale rideterminazione della misura del con-tributo effettivamente spettante agli attori «in relazione ai costi ef-fettivamente sostenuti e documentati, in ordine «al quale il Consigliodi Giustizia Amministrativa aveva declinato la propria giurisdizione».8.  Avverso tale sentenza proponevano appello il Cottone e il Mo-dica.8.1. Con il primo motivo di impugnazione deducevano che erro-neamente il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di giudicatoproposta dall'[OSCURATO:PERSONA].In realtà, dinanzi al giudice amministrativo erano stati impugnatisoltanto gli atti di liquidazione del contributo, «mentre nessun prov-vedimento di annullamento in autotutela dell'originario provvedi-mento di concessione del contributo di euro 694.367,50 era statomai adottato dall'Amministrazione».L'Amministrazione non avrebbe mai adottato alcun provvedi-mento per l'autoannullamento parziale del provvedimento di origina-ria concessione del contributo.Peraltro, il giudice ordinario, nell'ambito della propria giurisdi-zione, poteva giungere a conclusioni diverse rispetto ad altro giudicedi diversa giurisdizione.8.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduceva che ilTribunale aveva rilevato «la mancanza di domanda volta alla even-tuale rideterminazione della misura del contributo in relazione ai co-sti sostenuti e documentati»; tuttavia, il Tribunale non aveva consi-derato che l'Amministrazione, in sede di liquidazione del contributo,«avrebbe potuto anche ricorrere a sistemi di calcolo diversi da quellidelle fatture, e ciò in relazione a spese non fatturabili, come quelleper “cure e manutenzione per 20 anni” e per “mancati redditi per7 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026ristoro di superfici della produzione”»; il Tribunale avrebbe dovutotenere conto sia delle fatture prodotte che degli oneri figurativi.9. L'[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in appello, deducevache il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,con la sentenza n. 1062 del 2010, aveva ritenuto che non rientrassetra le voci finanziabili la realizzazione di fasce alberate «per ritiro deiseminativi dalla produzione per 20 anni». Era dunque legittima lariliquidazione del contributo nella parte relativa al computo dellasomma riconoscibile per la realizzazione di fasce alberate.Le sole questioni sulle quali il Consiglio di giustizia aveva dichia-rato il proprio difetto di giurisdizione «erano quelle relative alla re-golarità o meno della documentazione delle spese».Per l'Amministrazione, poi, gli attori, a fronte di un preventivo dispesa per euro 883.720,93, avevano, in sede di rendiconto, docu-mentato spese soltanto per euro 11.971,00, in relazione alla realiz-zazione di corridoi ecologici e fasce alberate.10. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1243/2021,depositata il 23/7/2021, rigettava l'appello degli attori.10.1. In relazione al primo motivo d'appello, la Corte territorialerilevava che si era formato il giudicato amministrativo sull'impugna-zione del decreto di riliquidazione del contributo di euro 151.308,24,e dunque il D.D.G. n. 642 del 2007, con conseguente obbligo di re-stituzione dell'importo in eccedenza già corrisposto a titolo di antici-pazione.10.2. Tuttavia, l'oggetto del giudizio era, invece, costituito «dalladomanda proposta dagli appellanti di condanna dell'Amministrazioneregionale al pagamento in favore dell'azienda Agricola della sommaresidua del contributo di euro 689.367,50 originariamente concesso,pari al 50% dell'importo ammesso al progetto».8 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nella specie, doveva escludersi che la pronuncia del Consiglio digiustizia amministrativa per la Regione siciliana costituisse giudicatoesterno, «idoneo ad escludere la contestabilità delle questioni pro-poste nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum».11. Tuttavia, l'appello doveva essere respinto, in relazione al se-condo motivo d'appello, non avendo gli appellanti provveduto alladocumentazione delle spese effettivamente sostenute.Con verbale di accertamento lavori del 23/3/2007, l'importo deilavori realizzati e delle spese generali era stato stimato in euro302.616,49, sicché, ai fini della liquidazione del contributo, la spesaera determinata in euro 151.308,24, pari al 50% della somma rite-nuta ammissibile.Non risultava che gli appellanti avessero chiesto l'instaurazionedel contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale determinazionedell'Amministrazione per i lavori realizzati ed i costi sostenuti.Neppure risultava che l'istanza proposta dagli appellanti dell'As-sessorato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si chiedeva l'integrazione delcontributo per «cura e manutenzione per 20 anni» oltre che «perritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni» avesse avuto se-guito.Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva ritenuto di compe-tenza del giudice ordinario l'accertamento della misura del contributoeffettivamente spettante agli appellanti «in relazione ai costi soste-nuti e documentati».Non era possibile che gli appellanti potessero «pretendere che ilcontributo per cui è causa possa essere commisurato includendo an-che dei costi o delle perdite che non hanno sostenut[o], ovvero chenon rientrano nell'ambito del bando pubblico per cui è causa (il ritirodei seminativi dalla produzione per 20 anni costituisce oggetto deldiverso Piano di [OSCURATO:PERSONA])».9 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Veniva dunque rigettato il secondo motivo d'appello.12. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.13. È rimasto intimato l'[OSCURATO:PERSONA] regionale.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010 (econseguente infondatezza della eccezione di giudicato), in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordi-nario qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dallalegge, mentre alla pubblica Amministrazione è demandato soltantoil compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti,senza procedere ad apprezzamenti discrezionali, oppure qualora lacontroversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del con-tributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficia-rio.Risulta configurabile la giurisdizione del giudice amministrativoin presenza di interesse legittimo, qualora la controversia riguardiuna fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionaleil provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità.Non poteva dunque la Corte territoriale ritenere fondata l'ecce-zione di giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana.Seppure il CGARS abbia fatto alcune considerazioni negative su-gli atti impugnati, relative alla fase di liquidazione del contributo con-cesso, tuttavia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.2. Il primo motivo è inammissibile.10 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/20262.1. I ricorrenti muovono dalla premessa per cui la Corte d'ap-pello avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di giudicato, per essereintervenuta in precedenza la sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010.In realtà, però, la Corte d'appello ha espressamente escluso ilgiudicato esterno relativo alla sentenza del CGARS («[n]ella specie,tuttavia, è da escludere che la pronuncia del CGARS costituisca giu-dicato esterno, idoneo ad escludere la contestabilità delle questioniproposte nel giudizio in oggetto, stante la diversità del petitum»).In sostanza, la Corte d'appello, da un lato, ha ritenuto formatosiil giudicato amministrativo in ordine all'impugnazione del decreto diriliquidazione del contributo di euro 151.308,24, a fronte dell'esecu-zione di opere per un ammontare complessivo di euro 302.616,49,con conseguente obbligo di restituzione dell'importo in eccedenza giàcorrisposto a titolo di anticipazione; tuttavia, dall'altro, ha precisatola diversità della controversia in esame, relativa al pagamento delresiduo, ossia all'ulteriore 50% relativo al contributo originariamenteconcesso nella misura di euro 1.388.735,50, e quindi pari ad euro694.367,50.Pertanto, la Corte d'appello ha fondato il giudicato esclusiva-mente sulla legittimità del provvedimento dell'Amministrazione n.642 del 2007, con cui, in autotutela, con DDG n. 642 del 2007, èstato ridotto l'importo originariamente concesso di euro 694.367,50(con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004), pari al 50% dell'importo com-plessivo di spesa approvato per euro 1.388.735,50.Ha reputato, però, che il giudicato non copriva l'oggetto dellacontroversia, relativa al pagamento del residuo 50% del contributopari ad euro 689.367,50.11 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026Non è stata aggredita la ratio effettiva della motivazione dellaCorte di appello, fondata sulla assenza della documentazione dei co-sti sostenuti.3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione dell'art. 1362, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. Omesso esame della dichiarazione dell'Ammini-strazione secondo cui il prezzo Z.1.4.1. presentava un errore, in re-lazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per i ricorrenti non sarebbe stato mai ritirato in autotutela daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento attributivo del beneficio dicui al D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004.La Corte d'appello, invece, erroneamente avrebbe ritenuto chel'Amministrazione avesse proceduto, in autotutela, alla ridefinizionedell'importo finanziabile alla stregua delle effettive spese documen-tate.La Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente: che si sa-rebbe formato il giudicato sull'decreto di liquidazione del contributodi euro 151.308,24 (D.D.G. n. 642 del 2007); che detto decreto sa-rebbe stato un provvedimento di riliquidazione, muovendo dalla tesidell'avvenuto ritiro in autotutela dell'atto di concessione del mede-simo.Al contrario, «un esame più attento di tutte le circostanze di fattoevidenziate ricorrenti (mai contestati dall'Amministrazione) avrebbeindotto la Corte territoriale a ritenere legittimamente applicata lapredetta voce Z.1.4.1. del prezziario regionale».Il bando richiamava espressamente il prezziario regionale dell'a-gricoltura, nel quale risultava inserito il prezzo Z.1.4.1., in relazioneal ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni.12 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026I ricorrenti deducevano, poi, che con nota del 16/2/2005, ave-vano chiesto l'integrazione del provvedimento di concessione delcontributo.L'[OSCURATO:PERSONA], però, aveva autorizzato il ricorrente ad eseguirein economia vari lavori ed accettato la contabilità relativa 50% deilavori eseguiti, per complessivi euro 954.985,08, a fronte di fattureper soli euro 13.580,20.L'ufficio si era accorto del loro errore solo successivamente, insede di liquidazione del contributo.Sarebbe incorsa in errore la Corte d'appello nel reputare non ap-plicabile l'art. 1362 c.c.La Corte d'appello, invece, doveva giungere alla conclusione chel'[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato, nella lunga fase successiva alla con-cessione del contributo, la piena volontà di applicazione della voceZ.1.4.1., così come prevista dal prezziario regionale.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Anche in questo caso, il motivo muove dalla erronea pre-messa che non sarebbe stato mai emanato un provvedimento di au-totutela da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale.In realtà, invece, dopo la concessione del contributo per euro694.367,50, pari al 50% dell'importo complessivo di spesa appro-vato per euro 1.388.735,50, con D.D.S. n. 1702 del 23/11/2004, eraintervenuto il provvedimento di autotutela dell'[OSCURATO:PERSONA] conD.D.G. n. 642 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si era ridotto l'importo ad euro151.308,24, decurtando quello originario di euro 543.059,26, conrichiesta di restituzione della somma di euro 197.488,19.Ed infatti, nella sentenza del CGARS n. 1062 del 9/8/2010 si af-ferma espressamente che l'oggetto del giudizio è rappresentato dal«provvedimento con cui l'Amministrazione ha proceduto alla rideter-minazione dell'importo del contributo precedentemente concesso»,13 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026con l'aggiunta per cui l'Amministrazione «disponendo l'annullamentod'ufficio della precedente determinazione, ha proceduto alla riliqui-dazione del contributo concesso».Il CGARS ha anche rilevato che «può configurarsi una posizionedi interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dallaAmministrazione concedente, caducata in via di autotutela, per ori-ginari vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'inte-resse pubblico».3.3. Tra l'altro, i ricorrenti chiedono una nuova rivalutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.4. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la«violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione senza indicarecon il dovuto approfondimento le ragioni della decisione.La Corte d'appello avrebbe dovuto, in particolare, approfondire:la portata della dichiarazione del difetto di giurisdizione del CGARS;la precisa circostanza che i ricorrenti, nel giudizio amministrativo,non avevano impugnato il provvedimento di concessione del contri-buto, ma semplicemente gli atti di liquidazione relative alla fase suc-cessiva e, dunque, rientranti tutti nella giurisdizione del giudice or-dinario; la volontà effettiva di applicare il prezzo Z.1.4.1. espressadall'Amministrazione; la circostanza che l'Amministrazione nonaveva mai ritirato in autotutela (ancorché parzialmente) il provvedi-mento di concessione del contributo; la natura del decreto di saldodel 23/4/2017, quale atto di liquidazione e non di riliquidazione; lacircostanza che l'Amministrazione aveva affermato che la voce diprezziario riportava erroneamente un importo a metro lineare invece14 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1723/2022Numero sezionale 3657/2025Numero di raccolta generale 7530/2026Data pubblicazione 29/03/2026che ad ettaro, e ciononostante non aveva mai smentito la circostanzadella mancata conseguente correzione di tale voce del prezziario.5. Il motivo è infondato.5.1. In realtà, la motivazione della Corte d'appello è esistente,non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.Tra l'altro, tutte le circostanze indicate nel motivo di ricorso sonostate affrontate dalla Corte d'appello che, correttamente, ha fattoriferimento ad un provvedimento di annullamento d'ufficio, e segna-tamente al D.D.G. n. 642 del 23/4/2007, con cui, in autotutela, erastato ridotto l'importo di euro 694.367,50, riconosciuto con D.D.S.n. 1702 del 23/11/2004, ad euro 151.308,24, con decurtazione dieuro 543.059,26, e con richiesta di restituzione della somma di euro192.488,19.6. Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di attivitàdifensiva da controparte. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino15 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino15 RG n. 1723/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 07530/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris