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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:438
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0433

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑433/24

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato – Articolo 316 – Soggetti passivi-rivenditori – Regime del margine – Nozione di “autore” – Persona giuridica» Introduzione

1. Le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) prevedono un regime speciale d’imposizione per la rivendita, in particolare, di oggetti d’arte acquistati presso i loro autori.

2. Pur essendo chiaro che, per poter beneficiare di tale regime, un oggetto d’arte debba essere stato creato personalmente dall’artista consideratone l’autore – ed è pacifico che tale ipotesi ricorra nel caso di specie – permane un dubbio circa la questione se lo stesso requisito si applichi non all’aspetto creativo ma a quello commerciale dell’attività dell’artista interessato.

Non è raro, infatti, che gli artisti costituiscano persone giuridiche, sia in forma unipersonale sia in associazione con altre persone, al fine di esercitare l’attività commerciale connessa a qualsiasi creazione artistica svolta a titolo professionale.

Nella controversia di cui al procedimento principale tale questione è sorta in relazione ad oggetti d’arte che il loro autore ha ceduto non in quanto persona fisica, ma tramite una persona giuridica di cui è uno dei soci.

3. La Corte è quindi chiamata a stabilire se – ed eventualmente in presenza di quali condizioni – il regime speciale d’imposizione di cui trattasi nel procedimento principale sia applicabile alla rivendita di oggetti d’arte acquistati in circostanze del genere.

Contesto normativo Diritto dell’Unione

4. Ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 2 ): «Ai fini del [capo IV, intitolato «Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato»], e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati: (...) 2) “oggetti d’arte”, i beni indicati nell’allegato IX, parte A; (...) 5) “soggetto passivo-rivenditore”, il soggetto passivo che, nell’ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d’occasione, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita; (...)».

5. L’articolo 313, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri applicano alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d’imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione».

6. L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni seguenti: (...)

b) gli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto; (...)».

7. L’allegato IX, parte A, punto 1, della medesima direttiva è così formulato: «Quadri, “collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili (codice NC 9701)».

Diritto francese

8. L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 è stato recepito nell’ordinamento francese dall’articolo 297 B del code général des impôts (codice generale delle imposte), in combinato disposto con l’articolo 278 septies , punto 2, dello stesso, che fa riferimento alle «cessioni di opere d’arte effettuate dall’autore o dai suoi aventi diritto».

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

9. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «GKG») esercita l’attività di galleria d’arte e, in quanto tale, deve essere considerata un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2006/112.

Nel 2014, essa ha, in particolare, effettuato un acquisto intracomunitario di diversi quadri del pittore [OSCURATO:PERSONA] presso la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SRG»), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] è uno dei due soci (il secondo è, secondo le informazioni contenute nelle osservazioni della GKG, sua moglie).

La GKG ha quindi applicato il regime del margine alle cessioni di tali quadri ai suoi clienti ( 3 ).

10. A seguito di una verifica contabile, l’amministrazione tributaria ha contestato il beneficio di tale regime e ha pertanto inviato alla GKG avvisi di accertamento relativi all’IVA addebitata per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2014.

11. Con sentenza del 25 novembre 2020, il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia) ha respinto la richiesta della GKG di disporre la revoca di tali avvisi di accertamento e delle correlative sanzioni.

Con sentenza del 1 o giugno 2022, la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi, Francia) ha respinto l’appello proposto dalla GKG avverso tale sentenza.

A suo avviso, la GKG non era legittimata ad applicare a tali cessioni di quadri il regime dell’IVA sul margine, in quanto i quadri non le erano stati ceduti dal loro autore.

Essa ha infatti ritenuto, in particolare, che, trattandosi di un quadro, l’autore poteva essere solo l’artista che l’aveva dipinto di sua mano, di modo che la SRG, in qualità di persona giuridica, non poteva essere considerata l’autore dei quadri in questione.

12. La GKG ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio.

Questi considera che la risposta al motivo dedotto dalla GKG è subordinata alla questione se le disposizioni dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con quelle dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, e con quelle dell’allegato IX, parte A, della stessa debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una persona giuridica quale una società sia considerata, ai sensi e ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, come «l’autore» di un quadro.

13. È in tali circostanze che il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2006/112/CE,] in combinato disposto con quelle del suo articolo 311, paragrafo 1, punto 2, e con quelle del suo allegato IX, parte A, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una persona giuridica quale una società sia considerata, ai sensi e per l’applicazione di tali disposizioni, come “l’autore” di un quadro. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione per ammettere che una persona giuridica quale una società possa essere considerata, ai sensi e per l’applicazione di queste stesse disposizioni, come “l’autore” di un quadro (ad esempio, nel caso di una società, l’assoggettamento della società ad un regime giuridico particolare, la detenzione da parte della persona fisica che ha dipinto il quadro della totalità o di una quota del capitale sociale della società, l’esercizio da parte di tale persona di funzioni direttive in seno alla società, etc.)».

14. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 20 giugno 2024.

La GKG, i governi francese e spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

I governi francese e spagnolo e la Commissione erano presenti all’udienza del 25 marzo 2025.

Analisi

15. Nella presente causa, il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali, la prima delle quali riguarda la possibilità di applicare il regime di imposizione del margine a un oggetto d’arte ceduto a un soggetto passivo-rivenditore dal suo autore che agisce tramite una persona giuridica, mentre la seconda riguarda le eventuali condizioni di tale applicazione.

Sulla formulazione delle questioni pregiudiziali

16. La prima questione, così come formulata, riguarda la definizione della nozione di «autore» ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112.

Come dimostrano, tuttavia, le discussioni tra le parti nel presente procedimento pregiudiziale, tale formulazione induce a confusione in quanto tende a concentrarsi su tale nozione intesa in astratto, il che porta a un rinvio al diritto d’autore.

Orbene, siffatte considerazioni mi sembrano del tutto superflue nel contesto dell’interpretazione di tale direttiva, che non riguarda la titolarità delle opere d’arte, ma l’imposizione fiscale delle transazioni commerciali.

Rilevo inoltre che non vi sono dubbi sul fatto che i quadri di cui trattasi nel caso di specie rispondano alla definizione di oggetti d’arte di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l’allegato IX, parte A, punto 1, della stessa.

17. Propongo quindi di affrontare la prima questione non dal punto di vista della nozione di «autore», ma da quello del significato da attribuire ai termini «oggetti d’arte che (...) sono stati ceduti dall’autore» di cui all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112.

Inoltre, essendo le due questioni pregiudiziali strettamente collegate, propongo di analizzarle congiuntamente.

18. Pertanto, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se – ed eventualmente in presenza di quali condizioni – l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono accordare ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni degli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore che agisce tramite una persona giuridica.

Sull’applicabilità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112

19. Per rispondere alla prima parte della questione così riformulata, è necessario tornare brevemente sulla nozione di «autore».

A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che i termini «autore» e «artista», impiegati nell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), e nell’allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva 2006/112, hanno una portata identica, tenuto conto, segnatamente, dell’importanza particolare attribuita al coinvolgimento personale dell’autore di una fotografia nella sua produzione ( 4 ).

20. Si deve ritenere che lo stesso valga per i termini «autore» e «artista» utilizzati, rispettivamente, all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), e all’allegato IX parte A, punto 1, della direttiva 2006/112.

Infatti, come nel caso delle fotografie, di cui al punto 7 della parte A di tale allegato, si attribuisce particolare importanza anche al coinvolgimento personale dell’autore nella produzione di «quadri, “collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni» di cui al punto 1 della parte A di detto allegato.

Quest’ultima disposizione richiede, infatti, che tali oggetti siano «eseguiti interamente a mano dall’artista».

Tale formulazione deve essere intesa, a mio avviso, nel senso che l’oggetto in questione deve essere eseguito, da un lato, manualmente, vale a dire tuttalpiù con il supporto di strumenti semplici quali pennelli, matite o simili, e senza ricorrere ad alcun processo meccanico, fotografico o elettronico, e, dall’altro, personalmente dalla persona che ne è considerata l’autore.

21. Orbene, ciò implica che un oggetto d’arte di cui all’allegato IX, parte A, punto 1, della direttiva 2006/112, e di conseguenza anche all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della stessa, può essere eseguito esclusivamente da una persona fisica che agisce in quanto tale, in quanto solo una tale persona è in grado di eseguirla «a mano» ai sensi di tale prima disposizione.

22. Per contro, né l’allegato IX, parte A, punto 1, né l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), né alcun’altra disposizione della direttiva 2006/112 prevedono un requisito simile per quanto riguarda le modalità di cessione dell’oggetto in questione.

Tale seconda disposizione richiede esclusivamente che l’oggetto sia ceduto dall ’artista.

23. Orbene, a differenza dell’esecuzione di un oggetto d’arte, che rientra nell’ambito dell’attività creativa consistente in atti materiali, la cessione rientra nell’attività commerciale dell’autore, e la sua sostanza non consiste in manipolazioni fisiche dell’oggetto in questione, ma in atti giuridici ( 5 ), che le persone giuridiche sono in grado di compiere tanto quanto le persone fisiche.

Pertanto, nulla osta a che la cessione sia effettuata da un artista che agisce tramite una persona giuridica.

24. Tale conclusione, che deriva dalla lettera delle disposizioni esaminate, può essere corroborata dalla loro finalità nonché da elementi risultanti da un’analisi sistematica.

25. In primo luogo, per quanto riguarda la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, la Commissione riassume, nelle sue osservazioni, i lavori preparatori che hanno portato all’adozione dell’atto all’origine di tale disposizione ( 6 ).

Da tali lavori preparatori risulta che l’intenzione del Consiglio era di favorire le importazioni di oggetti d’arte prevedendo vantaggi in materia di assoggettamento all’IVA.

Per non svantaggiare gli artisti stabiliti all’interno dell’Unione, detti medesimi vantaggi, in particolare la possibilità di optare per la successiva applicazione del regime del margine, sono stati applicati alle cessioni di oggetti d’arte da parte dei loro autori o dei loro eredi stabiliti nel territorio dell’Unione.

26. Pertanto, secondo quanto giustamente sostenuto dalla Commissione, l’obiettivo del legislatore dell’Unione, nell’adottare l’attuale articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, era quello di favorire l’immissione sul mercato dell’Unione di nuove opere d’arte, siano esse importate o di nuova creazione all’interno del suo territorio, prevedendo un trattamento fiscale favorevole sia per l’importazione di tali oggetti, che per la loro prima cessione in seguito alla loro creazione ( 7 ), nonché per la successiva rivendita di tali oggetti da parte di soggetti passivi-rivenditori.

27. Orbene, interpretare tale disposizione nel senso di escludere dal suo beneficio gli oggetti d’arte che sono stati ceduti ai soggetti passivi-rivenditori dai loro autori tramite persone giuridiche sarebbe contrario a tale obiettivo.

Tale esclusione si baserebbe infatti sulla forma giuridica con cui l’autore esercita la sua attività commerciale, mentre tale criterio è irrilevante dal punto di vista dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione di detta disposizione.

Orbene, tali oggetti soddisfano il criterio per l’applicazione della disposizione di cui trattasi previsto dal legislatore dell’Unione, vale a dire l’essere di nuova creazione.

28. Tale constatazione non è messa in discussione dagli argomenti del governo francese in senso contrario, secondo i quali l’obiettivo principale del regime del margine è quello di evitare la doppia imposizione dei beni che sono già stati sottoposti ad imposizione.

29. Infatti, come riconosciuto da tale stesso governo, detto obiettivo è realizzato dall’articolo 314 della direttiva 2006/112, che prevede l’applicazione obbligatoria del regime del margine nelle situazioni in cui sussiste il rischio di doppia imposizione.

Per contro, l’applicazione facoltativa (per i soggetti passivi interessati) di tale regime, ai sensi dell’articolo 316 di tale direttiva, persegue obiettivi differenti, indicati nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni.

Orbene, alla luce di tali obiettivi, non vi è nulla che possa giustificare un trattamento fiscale differenziato degli oggetti d’arte ceduti dai loro autori a seconda della forma giuridica – quale persona fisica o giuridica – sotto la quale tali autori effettuano la cessione, in quanto, in entrambi i casi, essi si trovano nella stessa situazione dal punto di vista dell’assoggettamento all’IVA, essendo, segnatamente, soggetti passivi ( 8 ).

30. Per la stessa ragione, una tale distinzione non è giustificata dagli obiettivi generali del sistema comune dell’IVA, anch’essi invocati dal governo francese.

In quanto soggetti passivi, gli autori di oggetti d’arte si trovano in una situazione identica dal punto di vista di tali obiettivi generali, sia che agiscano come persone fisiche o tramite persone giuridiche.

31. In secondo luogo, per quanto riguarda l’analisi sistematica dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ancorché tale disposizione rientri in un regime di deroga alle norme generali di tale direttiva e non debba quindi essere interpretata estensivamente, la Corte ha tuttavia già avuto modo di dichiarare che l’interpretazione dei termini utilizzati per definire tale regime deve essere conforme agli obiettivi da esso perseguiti e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale ( 9 ).

32. Orbene, un’interpretazione dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 che escluda dal suo beneficio gli oggetti d’arte ceduti a soggetti passivi-rivenditori dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche sarebbe contraria non solo agli obiettivi di tale disposizione ( 10 ), ma anche al principio di neutralità fiscale.

33. Infatti, tale principio osta in particolare a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA ( 11 ).

Orbene, quando cedono i loro oggetti d’arte, gli autori effettuano operazioni identiche a prescindere dalla forma giuridica con cui agiscono.

Una differenza di trattamento di tali oggetti d’arte a seconda di tale forma giuridica sarebbe quindi contraria al principio di neutralità fiscale.

34. L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 non osta quindi, in linea di principio, a che un oggetto d’arte possa essere considerato come ceduto dall’autore qualora quest’ultimo abbia agito, nell’effettuare tale cessione, tramite una persona giuridica.

Occorre ancora analizzare le condizioni in presenza delle quali una tale cessione può essere considerata come effettuata «dall’autore», ai sensi di tale disposizione.

Sulle condizioni per l’applicazione dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112

35. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede quali siano i criteri che consentono di considerare la cessione di un oggetto d’arte da parte di una persona giuridica come effettuata dall’autore di tale oggetto.

Esso suggerisce inoltre alcuni criteri ( 12 ) relativi alla struttura della persona giuridica in questione e al ruolo che l’autore dell’oggetto d’arte copre all’interno di quest’ultima.

36. Mi sembra tuttavia che, in tal modo, il giudice del rinvio inviti la Corte non tanto a interpretare il diritto, quanto a crearlo.

Infatti, dalle disposizioni rilevanti della direttiva 2006/112 non emerge alcun criterio specifico relativo alla struttura della persona giuridica in questione o al ruolo dell’autore al suo interno.

La Corte non dispone quindi, a mio avviso, di alcun fondamento normativo per stabilire siffatti criteri, che sarebbero peraltro arbitrari.

37. Invece, secondo quanto propone la Commissione, il criterio per ammettere l’applicazione del regime del margine agli oggetti d’arte che sono stati ceduti a soggetti passivi-rivenditori dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche deve tenere conto della finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, vale a dire favorire l’immissione sul mercato di oggetti d’arte di nuova creazione.

38. Secondo tale logica, l’autore di un oggetto d’arte è la prima persona ad acquisire il diritto di proprietà su tale oggetto.

La cessione dell’oggetto in questione da parte del suo autore costituirebbe quindi, di norma, il primo trasferimento di tale proprietà e, di conseguenza, l’atto con cui tale oggetto è immesso sul mercato.

La stessa logica dovrebbe applicarsi all’autore che cede un oggetto d’arte tramite una persona giuridica.

In tal caso, una cessione del genere sarebbe considerata come effettuata dall’autore, ai sensi dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in quanto tale persona giuridica deteneva, fin dalla creazione di detto oggetto, il diritto di disporne come proprietario.

Mi sembra che, in udienza, la Commissione abbia ammorbidito la propria posizione, ritenendo possibile un trasferimento di proprietà dell’oggetto in questione tra l’autore e la persona giuridica che effettua la sua successiva cessione a un soggetto passivo-rivenditore, ma solo a titolo gratuito, nel qual caso tale persona giuridica sarebbe considerata come l’avente causa dell’autore, ai sensi della disposizione summenzionata.

39. Tale proposta ha, invero, il merito di essere conforme con la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, quale descritta nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni.

40. Tuttavia, così come i criteri suggeriti dal giudice del rinvio, tale proposta mi sembra priva di fondamento, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2006/112.

Se il legislatore dell’Unione avesse inteso stabilire come criterio la prima immissione sul mercato, lo avrebbe indicato esplicitamente, ad esempio precisando in tal senso la definizione degli oggetti d’arte nell’allegato IX, parte A, di tale direttiva, allo stesso modo di quella di mezzi di trasporto nuovi, contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa.

41. Invero, il legislatore dell’Unione, nell’adottare l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 al fine di realizzare gli obiettivi menzionati nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni, è probabilmente partito dalla premessa che la cessione di un oggetto d’arte da parte del suo autore costituisce, nella maggior parte dei casi, la prima immissione sul mercato.

Tuttavia, esso non ha stabilito che questa debba essere una condizione per l’applicabilità di tale disposizione e non mi pare opportuno introdurre una tale condizione per via giurisprudenziale.

42. Inoltre, la soluzione proposta dalla Commissione non mi sembra in grado di evitare il rischio che il regime del margine venga applicato in situazioni che non lo prevedono, in particolare quando l’oggetto d’arte è stato eseguito su commissione o nell’ambito di un rapporto di lavoro.

43. Infine, qualora si ammettesse il criterio della prima immissione sul mercato, esso dovrebbe logicamente applicarsi anche quando l’autore di un oggetto d’arte effettua la cessione in qualità di persona fisica.

Tale criterio sostituirebbe quindi, in una certa misura, quello stabilito dalla direttiva 2006/112, vale a dire che l’oggetto d’arte sia «ceduto dal suo autore» ( 13 ).

44. Orbene, quest’ultimo criterio è l’unico previsto dal legislatore dell’Unione e, a mio avviso, l’unico di cui si deve tenere conto.

45. Come sostanzialmente proposto dalla GKG nelle sue osservazioni, tale criterio deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autore di un oggetto d’arte effettui la cessione dello stesso agendo tramite una persona giuridica, tale cessione deve essere considerata come effettuata«dall’autore», ai sensi dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in quanto tale persona giuridica costituisce l’emanazione di detto autore.

Orbene, a mio avviso, una siffatta situazione si verifica quando, da un lato, l’autore dispone all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, le entrate derivanti dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una loro parte sostanziale, rientrano, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore.

46. Il criterio relativo alla cessione effettuata dall’autore, così interpretato, mi sembra essere conforme sia con la lettera che con la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ed il solo criterio ricavabile dal testo di tale disposizione.

Tale criterio sarebbe soddisfatto non solo quando l’autore esercita un’attività economica sotto forma di persona giuridica unipersonale, ma anche quando si associa con altre persone in modo tale da soddisfare le due condizioni sopra menzionate.

Saranno invece escluse le situazioni in cui la persona giuridica è estranea all’autore, nonché quelle in cui quest’ultimo è soggetto a un’autorità gerarchica in seno a tale persona giuridica.

47. Per quanto riguarda la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, vale a dire la promozione della vendita degli oggetti d’arte di nuova creazione, il criterio della cessione di un oggetto d’arte da parte dell’autore in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo 45 delle presenti conclusioni equivarrebbe, nella maggior parte dei casi, alla prima immissione di tale oggetto sul mercato.

In particolare, un eventuale trasferimento di proprietà tra l’autore dell’oggetto in questione e la persona giuridica che ne costituisce l’emanazione non può essere considerato un’immissione sul mercato.

In pratica, l’applicazione di tale criterio avrebbe quindi sostanzialmente lo stesso risultato dell’applicazione del criterio del primo trasferimento di proprietà, come proposto dalla Commissione, senza tuttavia comportare gli inconvenienti menzionati nei paragrafi da 40 a 43 delle presenti conclusioni.

Conclusione

48. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottopostele dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia): L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che: gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono accordare ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni degli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore che agisce tramite una persona giuridica, qualora, da un lato, l’autore disponga all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, le entrate derivanti dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una loro parte sostanziale, rientrino, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2006, L 347, pag. 1 . ( 3 ) Ricordo che l’applicabilità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 alle opere d’arte che sono state oggetto di un acquisto intracomunitario da parte di un soggetto passivo-rivenditore è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 29 novembre 2018, Mensing ( C‑264/17 , EU:C:2018:968 ). ( 4 ) Sentenza del 5 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑145/18 , EU:C:2019:668 , punto 30 ). ( 5 ) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 definisce la «cessione di beni» come «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», e quindi per eccellenza un atto giuridico. ( 6 ) Vale a dire la direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che completa il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE – Regime particolare applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione ( GU 1994, L 60, pag. 16 ). ( 7 ) Vale a dire la possibilità di applicare loro un’aliquota d’imposta ridotta, prevista dall’articolo 103 della direttiva 2006/112. ( 8 ) Per forza di cose, l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 può applicarsi solo agli oggetti d’arte ceduti dai loro autori che sono soggetti passivi, poiché l’applicazione del regime del margine a siffatti oggetti ceduti da persone che non sono soggetti passivi è disciplinata dall’articolo 314, lettera a), di tale direttiva. ( 9 ) Sentenza del 29 novembre 2018, Mensing ( C‑264/17 , EU:C:2018:968 , punto 23 ). ( 10 )

V. paragrafi da 25 a 29 delle presenti conclusioni. ( 11 ) V., in particolare, sentenza del 29 novembre 2018, Mensing ( C‑264/17 , EU:C:2018:968 , punto 32 ). ( 12 ) Quali l’assoggettamento della persona giuridica in questione ad un regime giuridico particolare, la detenzione da parte dell’autore dell’oggetto ceduto della totalità o di una quota del capitale sociale di tale persona giuridica e l’esercizio da parte di tale autore di funzioni direttive in seno a detta persona giuridica. ( 13 ) A titolo di esempio, immaginiamo la situazione in cui l’autore di un oggetto d’arte lo venda, poi lo riacquisti e lo rivenda a un soggetto passivo-rivenditore.

Ancorché una situazione del genere sia certamente eccezionale, essa non è tuttavia impossibile.

Orbene, in base al criterio della prima immissione sul mercato, in tale situazione il regime del margine non sarebbe applicabile, anche se la formulazione della disposizione di cui trattasi non sembra in alcun modo ostarvi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0433 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑433/24 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato – Articolo 316 – Soggetti passivi-rivenditori – Regime del margine – Nozione di “autore” – Persona giuridica» Introduzione 1. Le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) prevedono un regime speciale d’imposizione per la rivendita, in particolare, di oggetti d’arte acquistati presso i loro autori. 2. Pur essendo chiaro che, per poter beneficiare di tale regime, un oggetto d’arte debba essere stato creato personalmente dall’artista consideratone l’autore – ed è pacifico che tale ipotesi ricorra nel caso di specie – permane un dubbio circa la questione se lo stesso requisito si applichi non all’aspetto creativo ma a quello commerciale dell’attività dell’artista interessato. Non è raro, infatti, che gli artisti costituiscano persone giuridiche, sia in forma unipersonale sia in associazione con altre persone, al fine di esercitare l’attività commerciale connessa a qualsiasi creazione artistica svolta a titolo professionale. Nella controversia di cui al procedimento principale tale questione è sorta in relazione ad oggetti d’arte che il loro autore ha ceduto non in quanto persona fisica, ma tramite una persona giuridica di cui è uno dei soci. 3. La Corte è quindi chiamata a stabilire se – ed eventualmente in presenza di quali condizioni – il regime speciale d’imposizione di cui trattasi nel procedimento principale sia applicabile alla rivendita di oggetti d’arte acquistati in circostanze del genere. Contesto normativo Diritto dell’Unione 4. Ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 2 ): «Ai fini del [capo IV, intitolato «Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato»], e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati: (...) 2) “oggetti d’arte”, i beni indicati nell’allegato IX, parte A; (...) 5) “soggetto passivo-rivenditore”, il soggetto passivo che, nell’ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d’occasione, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita; (...)». 5. L’articolo 313, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri applicano alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d’imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione». 6. L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni seguenti: (...) b) gli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto; (...)». 7. L’allegato IX, parte A, punto 1, della medesima direttiva è così formulato: «Quadri, “collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili (codice NC 9701)». Diritto francese 8. L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 è stato recepito nell’ordinamento francese dall’articolo 297 B del code général des impôts (codice generale delle imposte), in combinato disposto con l’articolo 278 septies , punto 2, dello stesso, che fa riferimento alle «cessioni di opere d’arte effettuate dall’autore o dai suoi aventi diritto». Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 9. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «GKG») esercita l’attività di galleria d’arte e, in quanto tale, deve essere considerata un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2006/112. Nel 2014, essa ha, in particolare, effettuato un acquisto intracomunitario di diversi quadri del pittore [OSCURATO:PERSONA] presso la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SRG»), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] è uno dei due soci (il secondo è, secondo le informazioni contenute nelle osservazioni della GKG, sua moglie). La GKG ha quindi applicato il regime del margine alle cessioni di tali quadri ai suoi clienti ( 3 ). 10. A seguito di una verifica contabile, l’amministrazione tributaria ha contestato il beneficio di tale regime e ha pertanto inviato alla GKG avvisi di accertamento relativi all’IVA addebitata per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2014. 11. Con sentenza del 25 novembre 2020, il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia) ha respinto la richiesta della GKG di disporre la revoca di tali avvisi di accertamento e delle correlative sanzioni. Con sentenza del 1 o giugno 2022, la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi, Francia) ha respinto l’appello proposto dalla GKG avverso tale sentenza. A suo avviso, la GKG non era legittimata ad applicare a tali cessioni di quadri il regime dell’IVA sul margine, in quanto i quadri non le erano stati ceduti dal loro autore. Essa ha infatti ritenuto, in particolare, che, trattandosi di un quadro, l’autore poteva essere solo l’artista che l’aveva dipinto di sua mano, di modo che la SRG, in qualità di persona giuridica, non poteva essere considerata l’autore dei quadri in questione. 12. La GKG ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio. Questi considera che la risposta al motivo dedotto dalla GKG è subordinata alla questione se le disposizioni dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con quelle dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, e con quelle dell’allegato IX, parte A, della stessa debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una persona giuridica quale una società sia considerata, ai sensi e ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, come «l’autore» di un quadro. 13. È in tali circostanze che il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2006/112/CE,] in combinato disposto con quelle del suo articolo 311, paragrafo 1, punto 2, e con quelle del suo allegato IX, parte A, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una persona giuridica quale una società sia considerata, ai sensi e per l’applicazione di tali disposizioni, come “l’autore” di un quadro. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione per ammettere che una persona giuridica quale una società possa essere considerata, ai sensi e per l’applicazione di queste stesse disposizioni, come “l’autore” di un quadro (ad esempio, nel caso di una società, l’assoggettamento della società ad un regime giuridico particolare, la detenzione da parte della persona fisica che ha dipinto il quadro della totalità o di una quota del capitale sociale della società, l’esercizio da parte di tale persona di funzioni direttive in seno alla società, etc.)». 14. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 20 giugno 2024. La GKG, i governi francese e spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. I governi francese e spagnolo e la Commissione erano presenti all’udienza del 25 marzo 2025. Analisi 15. Nella presente causa, il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali, la prima delle quali riguarda la possibilità di applicare il regime di imposizione del margine a un oggetto d’arte ceduto a un soggetto passivo-rivenditore dal suo autore che agisce tramite una persona giuridica, mentre la seconda riguarda le eventuali condizioni di tale applicazione. Sulla formulazione delle questioni pregiudiziali 16. La prima questione, così come formulata, riguarda la definizione della nozione di «autore» ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112. Come dimostrano, tuttavia, le discussioni tra le parti nel presente procedimento pregiudiziale, tale formulazione induce a confusione in quanto tende a concentrarsi su tale nozione intesa in astratto, il che porta a un rinvio al diritto d’autore. Orbene, siffatte considerazioni mi sembrano del tutto superflue nel contesto dell’interpretazione di tale direttiva, che non riguarda la titolarità delle opere d’arte, ma l’imposizione fiscale delle transazioni commerciali. Rilevo inoltre che non vi sono dubbi sul fatto che i quadri di cui trattasi nel caso di specie rispondano alla definizione di oggetti d’arte di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l’allegato IX, parte A, punto 1, della stessa. 17. Propongo quindi di affrontare la prima questione non dal punto di vista della nozione di «autore», ma da quello del significato da attribuire ai termini «oggetti d’arte che (...) sono stati ceduti dall’autore» di cui all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112. Inoltre, essendo le due questioni pregiudiziali strettamente collegate, propongo di analizzarle congiuntamente. 18. Pertanto, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se – ed eventualmente in presenza di quali condizioni – l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono accordare ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni degli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore che agisce tramite una persona giuridica. Sull’applicabilità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 19. Per rispondere alla prima parte della questione così riformulata, è necessario tornare brevemente sulla nozione di «autore». A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che i termini «autore» e «artista», impiegati nell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), e nell’allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva 2006/112, hanno una portata identica, tenuto conto, segnatamente, dell’importanza particolare attribuita al coinvolgimento personale dell’autore di una fotografia nella sua produzione ( 4 ). 20. Si deve ritenere che lo stesso valga per i termini «autore» e «artista» utilizzati, rispettivamente, all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), e all’allegato IX parte A, punto 1, della direttiva 2006/112. Infatti, come nel caso delle fotografie, di cui al punto 7 della parte A di tale allegato, si attribuisce particolare importanza anche al coinvolgimento personale dell’autore nella produzione di «quadri, “collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni» di cui al punto 1 della parte A di detto allegato. Quest’ultima disposizione richiede, infatti, che tali oggetti siano «eseguiti interamente a mano dall’artista». Tale formulazione deve essere intesa, a mio avviso, nel senso che l’oggetto in questione deve essere eseguito, da un lato, manualmente, vale a dire tuttalpiù con il supporto di strumenti semplici quali pennelli, matite o simili, e senza ricorrere ad alcun processo meccanico, fotografico o elettronico, e, dall’altro, personalmente dalla persona che ne è considerata l’autore. 21. Orbene, ciò implica che un oggetto d’arte di cui all’allegato IX, parte A, punto 1, della direttiva 2006/112, e di conseguenza anche all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della stessa, può essere eseguito esclusivamente da una persona fisica che agisce in quanto tale, in quanto solo una tale persona è in grado di eseguirla «a mano» ai sensi di tale prima disposizione. 22. Per contro, né l’allegato IX, parte A, punto 1, né l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), né alcun’altra disposizione della direttiva 2006/112 prevedono un requisito simile per quanto riguarda le modalità di cessione dell’oggetto in questione. Tale seconda disposizione richiede esclusivamente che l’oggetto sia ceduto dall ’artista. 23. Orbene, a differenza dell’esecuzione di un oggetto d’arte, che rientra nell’ambito dell’attività creativa consistente in atti materiali, la cessione rientra nell’attività commerciale dell’autore, e la sua sostanza non consiste in manipolazioni fisiche dell’oggetto in questione, ma in atti giuridici ( 5 ), che le persone giuridiche sono in grado di compiere tanto quanto le persone fisiche. Pertanto, nulla osta a che la cessione sia effettuata da un artista che agisce tramite una persona giuridica. 24. Tale conclusione, che deriva dalla lettera delle disposizioni esaminate, può essere corroborata dalla loro finalità nonché da elementi risultanti da un’analisi sistematica. 25. In primo luogo, per quanto riguarda la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, la Commissione riassume, nelle sue osservazioni, i lavori preparatori che hanno portato all’adozione dell’atto all’origine di tale disposizione ( 6 ). Da tali lavori preparatori risulta che l’intenzione del Consiglio era di favorire le importazioni di oggetti d’arte prevedendo vantaggi in materia di assoggettamento all’IVA. Per non svantaggiare gli artisti stabiliti all’interno dell’Unione, detti medesimi vantaggi, in particolare la possibilità di optare per la successiva applicazione del regime del margine, sono stati applicati alle cessioni di oggetti d’arte da parte dei loro autori o dei loro eredi stabiliti nel territorio dell’Unione. 26. Pertanto, secondo quanto giustamente sostenuto dalla Commissione, l’obiettivo del legislatore dell’Unione, nell’adottare l’attuale articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, era quello di favorire l’immissione sul mercato dell’Unione di nuove opere d’arte, siano esse importate o di nuova creazione all’interno del suo territorio, prevedendo un trattamento fiscale favorevole sia per l’importazione di tali oggetti, che per la loro prima cessione in seguito alla loro creazione ( 7 ), nonché per la successiva rivendita di tali oggetti da parte di soggetti passivi-rivenditori. 27. Orbene, interpretare tale disposizione nel senso di escludere dal suo beneficio gli oggetti d’arte che sono stati ceduti ai soggetti passivi-rivenditori dai loro autori tramite persone giuridiche sarebbe contrario a tale obiettivo. Tale esclusione si baserebbe infatti sulla forma giuridica con cui l’autore esercita la sua attività commerciale, mentre tale criterio è irrilevante dal punto di vista dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione di detta disposizione. Orbene, tali oggetti soddisfano il criterio per l’applicazione della disposizione di cui trattasi previsto dal legislatore dell’Unione, vale a dire l’essere di nuova creazione. 28. Tale constatazione non è messa in discussione dagli argomenti del governo francese in senso contrario, secondo i quali l’obiettivo principale del regime del margine è quello di evitare la doppia imposizione dei beni che sono già stati sottoposti ad imposizione. 29. Infatti, come riconosciuto da tale stesso governo, detto obiettivo è realizzato dall’articolo 314 della direttiva 2006/112, che prevede l’applicazione obbligatoria del regime del margine nelle situazioni in cui sussiste il rischio di doppia imposizione. Per contro, l’applicazione facoltativa (per i soggetti passivi interessati) di tale regime, ai sensi dell’articolo 316 di tale direttiva, persegue obiettivi differenti, indicati nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni. Orbene, alla luce di tali obiettivi, non vi è nulla che possa giustificare un trattamento fiscale differenziato degli oggetti d’arte ceduti dai loro autori a seconda della forma giuridica – quale persona fisica o giuridica – sotto la quale tali autori effettuano la cessione, in quanto, in entrambi i casi, essi si trovano nella stessa situazione dal punto di vista dell’assoggettamento all’IVA, essendo, segnatamente, soggetti passivi ( 8 ). 30. Per la stessa ragione, una tale distinzione non è giustificata dagli obiettivi generali del sistema comune dell’IVA, anch’essi invocati dal governo francese. In quanto soggetti passivi, gli autori di oggetti d’arte si trovano in una situazione identica dal punto di vista di tali obiettivi generali, sia che agiscano come persone fisiche o tramite persone giuridiche. 31. In secondo luogo, per quanto riguarda l’analisi sistematica dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ancorché tale disposizione rientri in un regime di deroga alle norme generali di tale direttiva e non debba quindi essere interpretata estensivamente, la Corte ha tuttavia già avuto modo di dichiarare che l’interpretazione dei termini utilizzati per definire tale regime deve essere conforme agli obiettivi da esso perseguiti e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale ( 9 ). 32. Orbene, un’interpretazione dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 che escluda dal suo beneficio gli oggetti d’arte ceduti a soggetti passivi-rivenditori dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche sarebbe contraria non solo agli obiettivi di tale disposizione ( 10 ), ma anche al principio di neutralità fiscale. 33. Infatti, tale principio osta in particolare a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA ( 11 ). Orbene, quando cedono i loro oggetti d’arte, gli autori effettuano operazioni identiche a prescindere dalla forma giuridica con cui agiscono. Una differenza di trattamento di tali oggetti d’arte a seconda di tale forma giuridica sarebbe quindi contraria al principio di neutralità fiscale. 34. L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 non osta quindi, in linea di principio, a che un oggetto d’arte possa essere considerato come ceduto dall’autore qualora quest’ultimo abbia agito, nell’effettuare tale cessione, tramite una persona giuridica. Occorre ancora analizzare le condizioni in presenza delle quali una tale cessione può essere considerata come effettuata «dall’autore», ai sensi di tale disposizione. Sulle condizioni per l’applicazione dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 35. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede quali siano i criteri che consentono di considerare la cessione di un oggetto d’arte da parte di una persona giuridica come effettuata dall’autore di tale oggetto. Esso suggerisce inoltre alcuni criteri ( 12 ) relativi alla struttura della persona giuridica in questione e al ruolo che l’autore dell’oggetto d’arte copre all’interno di quest’ultima. 36. Mi sembra tuttavia che, in tal modo, il giudice del rinvio inviti la Corte non tanto a interpretare il diritto, quanto a crearlo. Infatti, dalle disposizioni rilevanti della direttiva 2006/112 non emerge alcun criterio specifico relativo alla struttura della persona giuridica in questione o al ruolo dell’autore al suo interno. La Corte non dispone quindi, a mio avviso, di alcun fondamento normativo per stabilire siffatti criteri, che sarebbero peraltro arbitrari. 37. Invece, secondo quanto propone la Commissione, il criterio per ammettere l’applicazione del regime del margine agli oggetti d’arte che sono stati ceduti a soggetti passivi-rivenditori dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche deve tenere conto della finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, vale a dire favorire l’immissione sul mercato di oggetti d’arte di nuova creazione. 38. Secondo tale logica, l’autore di un oggetto d’arte è la prima persona ad acquisire il diritto di proprietà su tale oggetto. La cessione dell’oggetto in questione da parte del suo autore costituirebbe quindi, di norma, il primo trasferimento di tale proprietà e, di conseguenza, l’atto con cui tale oggetto è immesso sul mercato. La stessa logica dovrebbe applicarsi all’autore che cede un oggetto d’arte tramite una persona giuridica. In tal caso, una cessione del genere sarebbe considerata come effettuata dall’autore, ai sensi dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in quanto tale persona giuridica deteneva, fin dalla creazione di detto oggetto, il diritto di disporne come proprietario. Mi sembra che, in udienza, la Commissione abbia ammorbidito la propria posizione, ritenendo possibile un trasferimento di proprietà dell’oggetto in questione tra l’autore e la persona giuridica che effettua la sua successiva cessione a un soggetto passivo-rivenditore, ma solo a titolo gratuito, nel qual caso tale persona giuridica sarebbe considerata come l’avente causa dell’autore, ai sensi della disposizione summenzionata. 39. Tale proposta ha, invero, il merito di essere conforme con la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, quale descritta nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni. 40. Tuttavia, così come i criteri suggeriti dal giudice del rinvio, tale proposta mi sembra priva di fondamento, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2006/112. Se il legislatore dell’Unione avesse inteso stabilire come criterio la prima immissione sul mercato, lo avrebbe indicato esplicitamente, ad esempio precisando in tal senso la definizione degli oggetti d’arte nell’allegato IX, parte A, di tale direttiva, allo stesso modo di quella di mezzi di trasporto nuovi, contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa. 41. Invero, il legislatore dell’Unione, nell’adottare l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 al fine di realizzare gli obiettivi menzionati nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni, è probabilmente partito dalla premessa che la cessione di un oggetto d’arte da parte del suo autore costituisce, nella maggior parte dei casi, la prima immissione sul mercato. Tuttavia, esso non ha stabilito che questa debba essere una condizione per l’applicabilità di tale disposizione e non mi pare opportuno introdurre una tale condizione per via giurisprudenziale. 42. Inoltre, la soluzione proposta dalla Commissione non mi sembra in grado di evitare il rischio che il regime del margine venga applicato in situazioni che non lo prevedono, in particolare quando l’oggetto d’arte è stato eseguito su commissione o nell’ambito di un rapporto di lavoro. 43. Infine, qualora si ammettesse il criterio della prima immissione sul mercato, esso dovrebbe logicamente applicarsi anche quando l’autore di un oggetto d’arte effettua la cessione in qualità di persona fisica. Tale criterio sostituirebbe quindi, in una certa misura, quello stabilito dalla direttiva 2006/112, vale a dire che l’oggetto d’arte sia «ceduto dal suo autore» ( 13 ). 44. Orbene, quest’ultimo criterio è l’unico previsto dal legislatore dell’Unione e, a mio avviso, l’unico di cui si deve tenere conto. 45. Come sostanzialmente proposto dalla GKG nelle sue osservazioni, tale criterio deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autore di un oggetto d’arte effettui la cessione dello stesso agendo tramite una persona giuridica, tale cessione deve essere considerata come effettuata«dall’autore», ai sensi dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, in quanto tale persona giuridica costituisce l’emanazione di detto autore. Orbene, a mio avviso, una siffatta situazione si verifica quando, da un lato, l’autore dispone all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, le entrate derivanti dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una loro parte sostanziale, rientrano, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore. 46. Il criterio relativo alla cessione effettuata dall’autore, così interpretato, mi sembra essere conforme sia con la lettera che con la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ed il solo criterio ricavabile dal testo di tale disposizione. Tale criterio sarebbe soddisfatto non solo quando l’autore esercita un’attività economica sotto forma di persona giuridica unipersonale, ma anche quando si associa con altre persone in modo tale da soddisfare le due condizioni sopra menzionate. Saranno invece escluse le situazioni in cui la persona giuridica è estranea all’autore, nonché quelle in cui quest’ultimo è soggetto a un’autorità gerarchica in seno a tale persona giuridica. 47. Per quanto riguarda la finalità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, vale a dire la promozione della vendita degli oggetti d’arte di nuova creazione, il criterio della cessione di un oggetto d’arte da parte dell’autore in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo 45 delle presenti conclusioni equivarrebbe, nella maggior parte dei casi, alla prima immissione di tale oggetto sul mercato. In particolare, un eventuale trasferimento di proprietà tra l’autore dell’oggetto in questione e la persona giuridica che ne costituisce l’emanazione non può essere considerato un’immissione sul mercato. In pratica, l’applicazione di tale criterio avrebbe quindi sostanzialmente lo stesso risultato dell’applicazione del criterio del primo trasferimento di proprietà, come proposto dalla Commissione, senza tuttavia comportare gli inconvenienti menzionati nei paragrafi da 40 a 43 delle presenti conclusioni. Conclusione 48. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottopostele dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia): L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che: gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono accordare ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni degli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore che agisce tramite una persona giuridica, qualora, da un lato, l’autore disponga all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, le entrate derivanti dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una loro parte sostanziale, rientrino, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2006, L 347, pag. 1 . ( 3 ) Ricordo che l’applicabilità dell’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 alle opere d’arte che sono state oggetto di un acquisto intracomunitario da parte di un soggetto passivo-rivenditore è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 29 novembre 2018, Mensing ( C‑264/17 , EU:C:2018:968 ). ( 4 ) Sentenza del 5 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑145/18 , EU:C:2019:668 , punto 30 ). ( 5 ) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 definisce la «cessione di beni» come «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», e quindi per eccellenza un atto giuridico. ( 6 ) Vale a dire la direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che completa il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE – Regime particolare applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione ( GU 1994, L 60, pag. 16 ). ( 7 ) Vale a dire la possibilità di applicare loro un’aliquota d’imposta ridotta, prevista dall’articolo 103 della direttiva 2006/112. ( 8 ) Per forza di cose, l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 può applicarsi solo agli oggetti d’arte ceduti dai loro autori che sono soggetti passivi, poiché l’applicazione del regime del margine a siffatti oggetti ceduti da persone che non sono soggetti passivi è disciplinata dall’articolo 314, lettera a), di tale direttiva. ( 9 ) Sentenza del 29 novembre 2018, Mensing ( C‑264/17 , EU:C:2018:968 , punto 23 ). ( 10 ) V. paragrafi da 25 a 29 delle presenti conclusioni. ( 11 ) V., in particolare, sentenza del 29 novembre 2018, Mensing ( C‑264/17 , EU:C:2018:968 , punto 32 ). ( 12 ) Quali l’assoggettamento della persona giuridica in questione ad un regime giuridico particolare, la detenzione da parte dell’autore dell’oggetto ceduto della totalità o di una quota del capitale sociale di tale persona giuridica e l’esercizio da parte di tale autore di funzioni direttive in seno a detta persona giuridica. ( 13 ) A titolo di esempio, immaginiamo la situazione in cui l’autore di un oggetto d’arte lo venda, poi lo riacquisti e lo rivenda a un soggetto passivo-rivenditore. Ancorché una situazione del genere sia certamente eccezionale, essa non è tuttavia impossibile. Orbene, in base al criterio della prima immissione sul mercato, in tale situazione il regime del margine non sarebbe applicabile, anche se la formulazione della disposizione di cui trattasi non sembra in alcun modo ostarvi.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris