CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10296/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IZIONE AGEVOLATADott.ssa [OSCURATO:PERSONA] EX LEGGE 197/2022“[OSCURATO:PERSONA]”Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 12021/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12021/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Cariati (CS), in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Casali del Manco(CS), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifichee comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Cariati (CS), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno2023, n. 97, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Cariati (CS), ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:Numero registro generale 12021/2023Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 10296/2026Data pubblicazione 20/04/[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria il 21 novembre 2022, n.3582/1/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso sulla basedi due motivi per la cassazione della sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il21 novembre 2022, n. 3582/1/2022, che, in controversia suimpugnazione dell’avviso di pagamento n. 5318/2013 edell’avviso di messa in mora n. 2335/2013 da parte delComune di Cariati (CS) per il pagamento del TARES relativoall’anno 2013, nella misura complessiva di € 117.926,00 (coni relativi accessori), in relazione ad immobili ubicati nelmedesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] s.n., ha rigettatol’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune diCariati (CS) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Cosenza il 18 ottobre 2021, n.5379/9/2021, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il Comune di Cariati (CS) ha resistito con controricorso.3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.4. In tale sede, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alladefinizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 – 252,della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “rottamazioneNumero registro generale 12021/2023Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 10296/2026Data pubblicazione 20/04/2026quater”) ed ha chiesto la dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui alcomma 235 [per l’adesione alla definizione agevolata] ildebitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi adoggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno arinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copiadella dichiarazione e nelle more del pagamento delle sommedovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazioneIn seguito, l’art. 12-bis del d.l. 17 giugno 2025 n.84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n.108, ha stabilito che: «1. Il secondo periodo del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unicarata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235,Numero registro generale 12021/2023Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 10296/2026Data pubblicazione 20/04/2026della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazioneL'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comportal'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimentipronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti dicui al presente comma, restano definitivamente acquisite e nonsono rimborsabili».Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 marzo2026, n. 5889) hanno recentemente confermato che, «in forzadella norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bisd.legge n.84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n.108 del 30 luglio 2025, ‘ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unicarata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudiced'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235,della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 delNumero registro generale 12021/2023Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 10296/2026Data pubblicazione 20/04/20262022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione2. Nella specie, la contribuente ha prodotto la comunicazioneinviatale dall’agente della riscossione (ex art. 1, comma 241,della legge 29 dicembre 2022, n. 197) il 25 luglio 2023, dal cuiannesso prospetto si evince che la definizione agevolatacomprendeva anche la cartella di pagamento n.03420210009001587000 per l’importo totale di € 125.427,35con riguardo al TARES relativo all’anno 2013 a favore dell’enteimpositore.Inoltre, la contribuente ha documentato di aver corrispostoall’agente della riscossione le prime dieci rate del piano didefinizione agevolata.3. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste peril perfezionamento della definizione agevolata, non resta chedichiarare l’estinzione del presente procedimento percessazione della materia del contendere.4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.Disattendendo l’istanza del controricorrente, si deve escludereuna diversa regolamentazione delle spese giudiziali, dalmomento che il ricorso per cassazione è stato proposto primadella comunicazione ex art. 1, comma 241, della legge 29dicembre 2022, n. 197.5. In ragione della definizione agevolata della controversia, nonsi ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d."doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai solicasi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità delgravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latusensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).Numero registro generale 12021/2023Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 10296/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del presente procedimento percessazione della materia del contendere e pone le spesegiudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]