Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04498/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] LPOZO- j -' ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto alla deduzione concernente la mancata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, supportata da adeguati riferimenti alle risultanze processuali, ha osservato come il sinistro stradale, per modalità di accadimento, fosse da ascriversi alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente a causa delle condizioni di alterazioni in cui versava (circostanza palesata dal fatto che l'imputato è impattato più volte contro il grad-rail senza alcuna interferenza esterna).

Ritenuto che la giustificazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] LPOZO- j -' ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto alla deduzione concernente la mancata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, supportata da adeguati riferimenti alle risultanze processuali, ha osservato come il sinistro stradale, per modalità di accadimento, fosse da ascriversi alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente a causa delle condizioni di alterazioni in cui versava (circostanza palesata dal fatto che l'imputato è impattato più volte contro il grad-rail senza alcuna interferenza esterna). Ritenuto che la giustificazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore