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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16248/2026

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domiciliata presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giustaprocura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol'avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende opelegis;- controricorrente -Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. cronol.3032/2023, del 28/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto n. 526 del 13-28/11/2023, la Corte d’appello diSalerno ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso il decreto monocratico n. 313 del 16.5.2023, con cui era statarigettata la sua domanda di equa riparazione.A motivazione del rigetto, la Corte d’appello ha richiamato ilprincipio, stabilito da questa Corte in conformità all’orientamentoconsolidatosi nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondocui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processoai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, anche per lepersone giuridiche è configurabile un danno non patrimoniale qualeconseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, dellaviolazione del diritto alla ragionevole durata del processo; la duratairragionevole, infatti, è causa del disagio e dei turbamenti di caratterepsicologico anche per le persone preposte alla gestione dell’entecollettivo e ciò si riverbera in un pregiudizio per l’ente stesso nondiversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche; hatuttavia rimarcato che, come precisato dalle Sezioni Unite nellasentenza n. 19663/2014, il diritto alla trattazione delle cause entro untermine ragionevole è riconosciuto soltanto con riferimento alle causeproprie e, quindi, esclusivamente in favore delle parti della causa nelcui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggettiche ne siano rimasti estranei; ha negato, quindi, l’equo indennizzoperché ha rilevato che, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] che haproposto la domanda di equa riparazione per conto della s.r.l. era statonominato amministratore della società soltanto in data 23/07/2020 eRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva, perciò, ricoperto la carica di amministratore non per tutta ladurata del giudizio presupposto, ma soltanto fra il 23/07/2020 (data dinomina) e il 5/4/2022 (data di deposito della sentenza n. 423/2022),cioè soltanto per un tempo inferiore alla durata consideratairragionevole.2.

Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati dasuccessiva memoria, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in relazione ai n. 3 e 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hadenunciato la nullità del decreto impugnato per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., essendo stataresa una motivazione contraddittoria e, perciò, meramente apparentesulla non spettanza dell’equo indennizzo.2.

Con il secondo motivo, pure articolato in relazione ai n. 3 e 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 quinques e septies,legge n. 89/01, 6 CEDU, 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2059 cod.civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che i disagi e turbamenti dinatura psicologica sofferti da amministratori d’una società, a causa delprotrarsi, per una durata non ragionevole, d’un giudizio di cui la stessaè stata parte, siano da valutare ex se nel procedimento intrapreso dalsoggetto giuridico per il riconoscimento dell’invocato danno non-patrimoniale all’equa riparazione, senza considerare che tutte lepersone fisiche, avvicendatesi come organi rappresentativi ed esecutividella società stessa, fossero interessate, per questa loro qualità, allasollecita trattazione del giudizio presupposto; in tal senso non avrebbedovuto essere considerata soltanto la durata del giudizioRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026corrispondente all’esercizio delle funzioni da parte dell’amministratoreche aveva chiesto l’equa riparazione quale rappresentante in giudiziodella società.2.1.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono fondati.Come riportato nel decreto impugnato, per principio ormaiconsolidato, anche per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale,inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti dicarattere psicologico deve ritenersi conseguenza normale, ancorchénon automatica e necessaria, della violazione del diritto allaragionevole durata del processo, come sancito dall’art. 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia del diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali in correlazione al diritto ad un processo equo: ladurata irragionevole, infatti, comunque provoca disagio e turbamentidi carattere psicologico alle persone preposte alla gestione dell’ente,senza necessità di una valutazione concreta nel procedimento, perchécostoro sono chiaramente interessati, in qualità di organirappresentativi ed esecutivi della società stessa, alla sollecitatrattazione del giudizio presupposto (Cass. Sez. 6 - 1, n. 13986 del04/06/2013; Cass. Sez. 6 - 2, n. 7034 del 12/03/2020; Cass. Sez. 2,n. 24404 del 02/09/2025).Questo principio dev’essere inteso nel senso che il turbamento eil disagio provato dal preposto all’ente si riverberano nel pregiudizioproprio dell’ente: ciò non significa, tuttavia, che il pregiudizioindennizzabile subito dalla società intesa come persona giuridicacoincida in corrispondenza biunivoca con il pregiudizio del suoamministratore in carica; in quanto soggetto giuridico distinto, lasocietà ha perciò diritto ad autonomo risarcimento, a prescindere dallepersone fisiche che la rappresentano nel giudizio di equa riparazione ela rappresentavano nel giudizio presupposto; riprova ne sia che laRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026società e il suo socio sono considerati quali distinte posizioni giuridichecon separate posizioni processuali e, di conseguenza, con separateaspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, sicché ilrelativo danno dev’essere integralmente ristorato per ognuna delleparti (Cassazione civile, sez. 2, n. 13238 del 16/05/2019).In altri termini, l’affermazione del principio per cui, in caso di entecollettivo, il danno non patrimoniale conseguente alla violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo deve essere riscontratonella concreta e puntuale sofferenza di amministratori e preposti nelcorso del giudizio presupposto ha, perciò, consentito di riconoscere chela durata irragionevole causa un pregiudizio anche all’ente in sé,seppure realizzatosi in conseguenza del disagio dei suoi amministratorie preposti.Questo principio non può, però, pure implicare che, perciò stesso,ad agire in equa riparazione per la società possano e debbano esseresoltanto coloro che la rappresentavano al tempo del giudiziopresupposto e che, pertanto, vi presero parte come persone fisiche,ma per suo conto: così ritenendo, infatti, il pregiudizio proprio dellasocietà resterebbe non azionabile, in contraddizione non consentita,nell’ipotesi – qual è quella in esame - in cui l’amministratore del tempodel giudizio presupposto non possa più agire per conto della societàproprio perché non ne è più rappresentante.Per queste considerazioni, al contrario di quanto sostenuto dallaCorte d’appello nel decreto impugnato, deve ritenersi irrilevante che visia stato o non un avvicendamento nella carica di amministratore dellasocietà ricorrente durante lo svolgimento del giudizio presupposto e ladurata irragionevole deve essere verificata, al fine di riscontrare ildiritto all’equo indennizzo dell’ente in sé, in riferimento al tempo ditutto il procedimento di cui l’ente è stato parte, seppure più personefisiche si sono succedute quali sue preposte.Ric. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/20263.

Il ricorso è perciò accolto, con conseguente cassazione deldecreto impugnato e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, perché provveda al riesame della domanda di equariparazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in applicazione deiprincipi e dei rilievi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spesedi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaalla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliata presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giustaprocura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol'avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende opelegis;- controricorrente -Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. cronol.3032/2023, del 28/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto n. 526 del 13-28/11/2023, la Corte d’appello diSalerno ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso il decreto monocratico n. 313 del 16.5.2023, con cui era statarigettata la sua domanda di equa riparazione.A motivazione del rigetto, la Corte d’appello ha richiamato ilprincipio, stabilito da questa Corte in conformità all’orientamentoconsolidatosi nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondocui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processoai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, anche per lepersone giuridiche è configurabile un danno non patrimoniale qualeconseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, dellaviolazione del diritto alla ragionevole durata del processo; la duratairragionevole, infatti, è causa del disagio e dei turbamenti di caratterepsicologico anche per le persone preposte alla gestione dell’entecollettivo e ciò si riverbera in un pregiudizio per l’ente stesso nondiversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche; hatuttavia rimarcato che, come precisato dalle Sezioni Unite nellasentenza n. 19663/2014, il diritto alla trattazione delle cause entro untermine ragionevole è riconosciuto soltanto con riferimento alle causeproprie e, quindi, esclusivamente in favore delle parti della causa nelcui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggettiche ne siano rimasti estranei; ha negato, quindi, l’equo indennizzoperché ha rilevato che, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] che haproposto la domanda di equa riparazione per conto della s.r.l. era statonominato amministratore della società soltanto in data 23/07/2020 eRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva, perciò, ricoperto la carica di amministratore non per tutta ladurata del giudizio presupposto, ma soltanto fra il 23/07/2020 (data dinomina) e il 5/4/2022 (data di deposito della sentenza n. 423/2022),cioè soltanto per un tempo inferiore alla durata consideratairragionevole.2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati dasuccessiva memoria, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in relazione ai n. 3 e 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hadenunciato la nullità del decreto impugnato per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., essendo stataresa una motivazione contraddittoria e, perciò, meramente apparentesulla non spettanza dell’equo indennizzo.2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione ai n. 3 e 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 quinques e septies,legge n. 89/01, 6 CEDU, 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2059 cod.civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che i disagi e turbamenti dinatura psicologica sofferti da amministratori d’una società, a causa delprotrarsi, per una durata non ragionevole, d’un giudizio di cui la stessaè stata parte, siano da valutare ex se nel procedimento intrapreso dalsoggetto giuridico per il riconoscimento dell’invocato danno non-patrimoniale all’equa riparazione, senza considerare che tutte lepersone fisiche, avvicendatesi come organi rappresentativi ed esecutividella società stessa, fossero interessate, per questa loro qualità, allasollecita trattazione del giudizio presupposto; in tal senso non avrebbedovuto essere considerata soltanto la durata del giudizioRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026corrispondente all’esercizio delle funzioni da parte dell’amministratoreche aveva chiesto l’equa riparazione quale rappresentante in giudiziodella società.2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono fondati.Come riportato nel decreto impugnato, per principio ormaiconsolidato, anche per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale,inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti dicarattere psicologico deve ritenersi conseguenza normale, ancorchénon automatica e necessaria, della violazione del diritto allaragionevole durata del processo, come sancito dall’art. 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia del diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali in correlazione al diritto ad un processo equo: ladurata irragionevole, infatti, comunque provoca disagio e turbamentidi carattere psicologico alle persone preposte alla gestione dell’ente,senza necessità di una valutazione concreta nel procedimento, perchécostoro sono chiaramente interessati, in qualità di organirappresentativi ed esecutivi della società stessa, alla sollecitatrattazione del giudizio presupposto (Cass. Sez. 6 - 1, n. 13986 del04/06/2013; Cass. Sez. 6 - 2, n. 7034 del 12/03/2020; Cass. Sez. 2,n. 24404 del 02/09/2025).Questo principio dev’essere inteso nel senso che il turbamento eil disagio provato dal preposto all’ente si riverberano nel pregiudizioproprio dell’ente: ciò non significa, tuttavia, che il pregiudizioindennizzabile subito dalla società intesa come persona giuridicacoincida in corrispondenza biunivoca con il pregiudizio del suoamministratore in carica; in quanto soggetto giuridico distinto, lasocietà ha perciò diritto ad autonomo risarcimento, a prescindere dallepersone fisiche che la rappresentano nel giudizio di equa riparazione ela rappresentavano nel giudizio presupposto; riprova ne sia che laRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/2026società e il suo socio sono considerati quali distinte posizioni giuridichecon separate posizioni processuali e, di conseguenza, con separateaspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, sicché ilrelativo danno dev’essere integralmente ristorato per ognuna delleparti (Cassazione civile, sez. 2, n. 13238 del 16/05/2019).In altri termini, l’affermazione del principio per cui, in caso di entecollettivo, il danno non patrimoniale conseguente alla violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo deve essere riscontratonella concreta e puntuale sofferenza di amministratori e preposti nelcorso del giudizio presupposto ha, perciò, consentito di riconoscere chela durata irragionevole causa un pregiudizio anche all’ente in sé,seppure realizzatosi in conseguenza del disagio dei suoi amministratorie preposti.Questo principio non può, però, pure implicare che, perciò stesso,ad agire in equa riparazione per la società possano e debbano esseresoltanto coloro che la rappresentavano al tempo del giudiziopresupposto e che, pertanto, vi presero parte come persone fisiche,ma per suo conto: così ritenendo, infatti, il pregiudizio proprio dellasocietà resterebbe non azionabile, in contraddizione non consentita,nell’ipotesi – qual è quella in esame - in cui l’amministratore del tempodel giudizio presupposto non possa più agire per conto della societàproprio perché non ne è più rappresentante.Per queste considerazioni, al contrario di quanto sostenuto dallaCorte d’appello nel decreto impugnato, deve ritenersi irrilevante che visia stato o non un avvicendamento nella carica di amministratore dellasocietà ricorrente durante lo svolgimento del giudizio presupposto e ladurata irragionevole deve essere verificata, al fine di riscontrare ildiritto all’equo indennizzo dell’ente in sé, in riferimento al tempo ditutto il procedimento di cui l’ente è stato parte, seppure più personefisiche si sono succedute quali sue preposte.Ric. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 24457/2023Numero sezionale 2057/2025Numero di raccolta generale 16248/2026Data pubblicazione 25/05/20263. Il ricorso è perciò accolto, con conseguente cassazione deldecreto impugnato e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, perché provveda al riesame della domanda di equariparazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in applicazione deiprincipi e dei rilievi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaalla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2023 n. 24457 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-