CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 02/11/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il decreto del 16 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che ha disposto, in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed altri tra i quali [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA] nella legale rappresentanza di Adilogistica soc. coop. (capo A), il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., delle quote sociali e del compendio aziendale di diverse società tra le quali, per quanto di interesse in questa sede, anche la citata Adilogistica soc. coop. In esecuzione di detto provvedimento sono stati sequestrati le quote sociali della Adilogistica soc. coop. e il suo compendio aziendale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la Adilogistica soc. coop., a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge per mancanza del fumus commissi delicti con riguardo al capo A), evidenziando che a [OSCURATO:PERSONA], amministratore della stessa Adilogistica soc. coop., non è mai stato contestato il reato associativo e la mera apparenza della motivazione. Era stato ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA], amministratore della ricorrente, fosse un mero prestanome di [OSCURATO:PERSONA], ma al Bozzo non era mai stato contestato tale reato; inoltre, la sua qualità di prestanome era stata desunta dalla dichiarazione resa dal Bozzo alle forze dell'ordine in occasione dell'esecuzione del sequestro di non sapere riferire nulla della società, mentre tale dichiarazione era assolutamente inutilizzabile, in quanto resa da soggetto indagato in assenza del difensore. Peraltro, alla Adilogistica ed al suo amministratore Bozzo non è stato contestato il reato fine di cui al capo F), mentre il reato di cui al capo N) è estinto per prescrizione. Ne deriva che il sequestro appare privo di giustificazione. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge per insussistenza del periculum in mora, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla ricorrenza di detto presupposto. Trattandosi di fatti avvenuti diversi anni fa, doveva escludersi lo stabile asservimento della società ricorrente alle finalità della associazione criminale e quindi anche il periculum in mora, dovendo il sequestro essere finalizzato ad impedire la commissione di ulteriori reati. Sostiene la ricorrente che le operazioni commerciali con le società del gruppo Adiletta non sono affatto fittizie, ma corrispondenti a prestazioni effettivamente rese e nemmeno risultano compiuti atti fraudolenti e sul punto l'ordinanza qui impugnata offre una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore la cui nomina risulta inefficace. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. riveste nel procedimento penale la posizione di terza interessata alla restituzione dei beni sequestrati, cosicché ad essa si applica l'art. 100, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce che le parti private diverse dall'imputato — e dalla persona a carico della quale si sta procedendo — stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Questa Corte di cassazione ha affermato, applicando la citata disposizione, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto s.r.I., Rv. 271722). Nel caso di specie non risulta essere stata conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale per proporre il ricorso per cassazione. La sola procura rilasciata al predetto difensore e risultante dagli atti è quella per proporre la richiesta di riesame, ma la sua efficacia non viene estesa anche agli ulteriori gradi di giudizio, cosicché, in applicazione dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., essa deve ritenersi limitata al procedimento di riesame. In virtù del principio sopra esposto, la nomina del legale che ha sottoscritto il ricorso è rimasta priva di effetti e quindi il ricorso risulta inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i