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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2021

Cassazione n. 43743/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 16/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di LARINO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 624-625 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato che deve essere dichiarato inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Quanto alla qualificazione giuridica del reato di furto, la Corte ha ben spiegato a fg. 3 della sentenza l'uso del mezzo fraudolento da parte della vittima, per impossessarsi del cellulare (la scusa di effettuare una telefonata),idoneo a determinare la condotta di furto una volta che il bene non era stato restituito nonché la sussistenza della aggravante contestata (Sez. 4, n. 2340 del 29.11.2017, / dep. 2018, DS, Rv. 271754).

La qualificazione giuridica del fatto di estorsione è altrettanto corretta dal momento che la vittima non poteva che pagare, così coartandosi la sua volontà, per ottenere il bene (cosiddetto cavallo di ritorno), circostanza che esclude che si fosse trattato di una truffa (cfr. Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 16/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di LARINO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 624-625 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato che deve essere dichiarato inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Quanto alla qualificazione giuridica del reato di furto, la Corte ha ben spiegato a fg. 3 della sentenza l'uso del mezzo fraudolento da parte della vittima, per impossessarsi del cellulare (la scusa di effettuare una telefonata),idoneo a determinare la condotta di furto una volta che il bene non era stato restituito nonché la sussistenza della aggravante contestata (Sez. 4, n. 2340 del 29.11.2017, / dep. 2018, DS, Rv. 271754). La qualificazione giuridica del fatto di estorsione è altrettanto corretta dal momento che la vittima non poteva che pagare, così coartandosi la sua volontà, per ottenere il bene (cosiddetto cavallo di ritorno), circostanza che esclude che si fosse trattato di una truffa (cfr. Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 43743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris