CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 23167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21205-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 27/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 156/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].G.N.21205/2021 Cron. Rep. Ud.16/04/2025 e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari in successione irrogate all’istante, dipendente dell’Agenzia delle Entrate con qualifica di dirigente di seconda fascia, la prima data da una multa di importo pari ad euro 500,00, disposta per incongruenze riscontrate nelle timbrature in ingresso ed in uscita dall’ufficio, tali da riflettere una durata oraria della prestazione molto ridotta rispetto alle funzioni affidate e la seconda data da una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro mesi, disposta in relazione ai toni e alle argomentazioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nell’esprimere per iscritto alla Direzione Generale il proprio disappunto per le vessazioni subite e la conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate alla corresponsione della retribuzione non percepita ed al risarcimento dei danni patiti per i comportamenti vessatori e denigratori tenuti a suo carico dall’Agenzia datrice. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il primo degli addebiti sanzionati, ove anche riguardato sotto il profilo della falsa attestazione della presenza in servizio, non fatto oggetto di contestazione ed intervenuta, ex art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (dicembre 2013/gennaio 2014), la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare quanto al secondo addebito avendo la Corte interpretato la citata norma nel senso che entro il termine ivi previsto di quaranta giorni per la contestazione dell’addebito al dipendente questa, in quanto atto recettizio, deve venire a conoscenza del dipendente non essendone sufficiente la mera adozione da parte dell’ufficio, sussistenti, infine, i comportamenti vessatori ed il nesso causale tra questi ed i pregiudizi psicofisici denunciati dal [OSCURATO:PERSONA]. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma invocata dovendo ritenersi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte predetta ed in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del rispetto del termine, è sufficiente l’adozione entro quel termine della contestazione disciplinare, restando irrilevante la ricezione della medesima da parte del dipendente in data successiva alla scadenza di detto termine. - Il motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16900/2016, citata in motivazione, e, da ultimo, Cass. n. 1164/2024), secondo cui la previsione di cui all’art. 52 bis va letta nel senso che “il momento in cui la contestazione è effettuata coincide con il momento in cui l’Amministrazione datrice esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza ed alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida nell’atto di contestazione, la cuicomunicazione al lavoratore risulta, nel dettato della legge, estranea al potere dell’Amministrazione di adottare l’atto di contestazione entro il termine previsto ed è stata collocata al di fuori della fase subprocedimentale che culmina, appunto, nella contestazione degli addebiti”. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in div