Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:279
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0351_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-351/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7-12 bis e 21 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a detta convenzione, nonché al Protocollo relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della stessa convenzione (versione modificata pubblicata nella GU 1978, L 304, pag. 77),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, incaricati inizialmente dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA] & Willan, solicitors, in seguito, per quel che riguarda la [OSCURATO:PERSONA], dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA], solicitors,
- per la [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], QC, incaricati dallo studio legale Hextall, Erskine & Co., solicitors,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente,
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], nonché della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, all' udienza del 5 febbraio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 luglio 1989, pervenuta in cancelleria il successivo 17 novembre, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "convenzione"), diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 7-12 bis e 21 della convenzione.
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra le società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "OUI"), [OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") a proposito delle obbligazioni che possono insorgere a carico della OUI, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in ragione di contratti di riassicurazione che esse avrebbero stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].
3 Emerge dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA], società retta dal diritto dello Stato del [OSCURATO:PERSONA] (USA), è registrata come "overseas company" (società d' oltremare) in [OSCURATO:PERSONA], conformemente al [OSCURATO:PERSONA] (legge sulle società) del 1985, e come società straniera in Francia, ove ha varie agenzie. Nel 1979 essa stipulava una polizza d' assicurazione contro i rischi inerenti a talune spese di riparazione e di sostituzione di apparecchi elettrici venduti con garanzia quinquennale dalla Société française des [OSCURATO:PERSONA] réunies, società di diritto francese con sede in Parigi.
4 Nel 1980 la [OSCURATO:PERSONA] riassicurava parte del rischio così garantito segnatamente presso la OUI, società retta dal diritto di Singapore, registrata in [OSCURATO:PERSONA] come "overseas company", nonché presso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese aventi sede in Londra.
5 Dopo aver richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni circa la gestione del conto di assicurazioni, la OUI, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sospendevano dapprima i pagamenti e in seguito annunciavano di non ritenersi più vincolate dai rispettivi impegni di riassicurazione, invocando in particolare l' inosservanza dell' obbligo di informazione, una presentazione erronea dei fatti e l' inadempimento di un obbligo relativo al collocamento e all' esecuzione dei contratti di riassicurazione.
6 Il 4 giugno 1987, la [OSCURATO:PERSONA] citava la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi chiedendo il versamento degli importi dovuti in forza dei contratti di riassicurazione. Il 9 febbraio 1988 essa promuoveva una causa analoga dinanzi allo stesso giudice nei confronti della OUI. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] eccepivano formalmente l' incompetenza del giudice adito, mentre la OUI manifestava l' intenzione di sollevare la stessa eccezione.
7 Il 6 aprile 1988, la OUI, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] citavano la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Queen' s [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare che non erano tenute ad assolvere le obbligazioni che potevano scaturire dalle polizze di riassicurazione. Il 9 settembre 1988 detto giudice decideva, ai sensi dell' art. 21, secondo comma, della convenzione, di sospendere il procedimento fintantoché il giudice francese non si fosse pronunciato sulla propria competenza nelle cause dinanzi ad esso pendenti.
8 La OUI, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato detto provvedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal. Ritenendo che la controversia faccia insorgere un problema di interpretazione della convenzione, detto giudice ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali
1) "Se l' art. 21 della convenzione trovi applicazione:
a) indipendentemente dal domicilio delle parti nelle due cause,
oppure
b) solo se il convenuto nella causa dinanzi al giudice adito per secondo è domiciliato in uno Stato contraente, indipendentemente dal domicilio di qualsiasi altra parte,
oppure
c) se almeno una, e in questo caso quale, delle parti nelle due cause è domiciliata in uno Stato contraente della convenzione.
2) Se, ai sensi dell' art. 21, secondo comma, della convenzione, qualora sia contestata la competenza del giudice adito per primo, il secondo giudice sia tenuto, in ogni caso, a sospendere il giudizio o, alternativamente, a dichiararsi incompetente.
3) a) Qualora il secondo giudice non sia tenuto al comportamento di cui sopra, i) se egli debba o ii) possa, onde decidere sulla sospensione del giudizio, accertare se il giudice adito per primo sia competente.
b) In caso affermativo, in quali circostanze e fino a che punto il secondo giudice possa accertare la competenza del giudice adito per primo.
4) Qualora la soluzione data alle questioni n. 3, lett. a) e b), indichi che il secondo giudice deve o, se non deve, può, in circostanze che comprendono, o possono comprendere, quelle della fattispecie, accertare se il giudice primo adito è competente, se il titolo II, sezione 3, della convenzione, si applichi ai rapporti fra assicuratore (riassicurato) e riassicuratore in un contratto di riassicurazione parziale".
9 Nell' ordinanza di rinvio, il giudice a quo rileva come sia pacifico tra le parti che, in ciascun caso, il giudice francese è stato adito per primo e che le domande presentate ai giudici dei due Stati contraenti hanno lo stesso oggetto e lo stesso titolo tra le stesse parti, ai sensi dell' art. 21 della convenzione, come interpretato dalla Corte nella sentenza 8 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] AG (causa 144/86, Racc. pag. 4861).
10 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
11 Con la prima questione, il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se l' art. 21 della convenzione si applichi senza che si debba tener conto del domicilio delle parti delle due cause.
12 Per risolvere detta questione si deve ricordare anzitutto che, a tenore dell' art. 21 della convenzione,
"qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti, siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d' ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l' incompetenza dell' altro giudice".
13 Si deve osservare, inoltre, che il testo dell' art. 21, a differenza di quello di altre norme della convenzione, non menziona affatto il domicilio delle parti processuali. D' altro canto, detto articolo non fa alcuna distinzione tra i vari fondamenti di competenza contemplati dalla convenzione. In particolare, non prevede alcuna deroga per il caso in cui il giudice di uno Stato contraente eserciti la propria competenza in forza delle leggi di detto Stato nei confronti di un convenuto non domiciliato in uno Stato contraente, conformemente all' art. 4 della convenzione.
14 Di conseguenza, si desume dal tenore dell' art. 21 che questa norma va applicata tanto nel caso in cui la competenza del giudice sia determinata dalla stessa convenzione quanto nel caso in cui essa scaturisca dalla legge di uno Stato contraente ai sensi dell' art. 4 della convenzione.
15 L' interpretazione che si ricava dal tenore dell' articolo è confermata dall' esame degli scopi della convenzione. [OSCURATO:PERSONA] sentenza 11 gennaio 1990, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa C-220/88, Racc. pag. I-49), la Corte ha rilevato che la convenzione mira essenzialmente a favorire il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni giurisdizionali fuori dallo Stato nel quale sono state pronunciate e che, a questo proposito, è indispensabile limitare il rischio di contrasto di decisioni che, secondo l' art. 27, punto 3º, della convenzione, è motivo di rifiuto di riconoscimento o di delibazione.
16 Per quanto riguarda, in particolare, l' art. 21, nella citata sentenza 8 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha osservato che detta norma, assieme all' art. 22, relativo alla connessione, è ricompresa nella sezione 8 del titolo II della convenzione, sezione che mira, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nell' ambito della Comunità, ad evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne. Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall' inizio, una situazione come quella contemplata dall' art. 27, punto 3º, vale a dire il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione pronunciata tra le stesse parti nello Stato richiesto. Ne consegue che, per raggiungere questi scopi, l' art. 21 deve costituire oggetto di un' interpretazione ampia, che ricomprenda, in linea di massima, tutte le situazioni di litispendenza dinanzi a giudici di Stati contraenti, indipendentemente dal domicilio delle parti.
17 Questa constatazione induce a disattendere le considerazioni delle attrici nella causa principale, secondo le quali la stessa esistenza dell' art. 27, punto 3º, della convenzione dimostrerebbe che gli artt. 21 e 22 non possono evitare che, in taluni casi, siano emesse decisioni fra loro contrastanti in Stati contraenti diversi. Difatti, la circostanza che la convenzione prenda in considerazione le ipotesi in cui si producano ugualmente siffatte situazioni non può costituire un argomento avverso una determinata interpretazione degli artt. 21 e 22 che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. la citata sentenza 11 gennaio 1990, [OSCURATO:PERSONA]), hanno per l' appunto lo scopo di eliminare o di limitare i rischi di contrasto di decisioni e di mancato riconoscimento.
18 Si deve perciò risolvere la prima questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che l' art. 21 della convenzione dev' essere interpretato nel senso che esso si applica senza che si debba tener conto del domicilio delle parti delle due cause.
Sulla seconda e terza questione
19 Con la seconda e terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza se l' art. 21 della convenzione vada interpretato nel senso che il giudice adito come secondo può solo sospendere il procedimento, qualora non si dichiari incompetente, o se detta disposizione lo autorizzi o lo obblighi, e in qual misura, ad accertare la competenza del giudice adito per primo.
20 A questo proposito si deve osservare anzitutto come nessun elemento del fascicolo indichi che la causa principale rientri in una competenza esclusiva contemplata dalla convenzione e, in particolare, dall' art. 16 della stessa. La Corte non deve perciò pronunciarsi sul caso in cui il giudice adito successivamente abbia tale competenza.
21 Trattandosi di una causa per la quale non è fatta valere una competenza esclusiva del giudice adito per secondo, si deve poi rilevare che la sola deroga all' obbligo di detto giudice di dichiararsi incompetente, previsto dell' art. 21 della convenzione, è la facoltà di sospendere il procedimento, che può venir esercitata solo in caso di contestazione della competenza del giudice adito per primo.
22 Emerge dalla relazione del comitato di esperti che hanno elaborato il testo della convenzione (GU 1979 C 59, pag. 1) che questa norma è stata introdotta affinché le parti non siano obbligate ad instaurare un nuovo procedimento qualora, ad esempio, il giudice adito per primo si dichiarasse incompetente. Tuttavia, lo scopo della norma, che è quello di evitare conflitti negativi di competenza, può essere raggiunto senza che il giudice adito come secondo eserciti un sindacato sulla competenza di un altro giudice.
23 Va inoltre rilevato che il giudice adito per secondo non è, in nessun caso, più qualificato del giudice adito per primo a pronunciarsi sulla competenza di quest' ultimo. Infatti tale competenza è determinata direttamente dalle norme della convenzione, che valgono per entrambi i giudici e che possono venir interpretate ed applicate con pari autorità da ciascuno di essi, oppure risulta, ai sensi dell' art. 4 della convenzione, dalla legge dello Stato del giudice adito per primo, che quindi sarà incontestabilmente più qualificato a pronunciarsi sulla propria competenza.
24 D' altro canto, le ipotesi nelle quali il giudice di uno Stato contraente può sindacare la competenza del giudice di un altro Stato contraente sono elencate tassativamente negli artt. 28 e 34, secondo comma, della convenzione. Queste ipotesi riguardano solo la fase del riconoscimento o dell' esecuzione e si riferiscono solo a talune norme di competenza speciale o esclusiva aventi indole tassativa o di ordine pubblico. Ne consegue che, salvo queste limitate eccezioni, la convenzione non autorizza il sindacato della competenza di un giudice da parte di un giudice di un altro Stato contraente.
25 Emerge quindi, tanto dal tenore dell' art. 21 quanto dal sistema della convenzione, che il giudice adito per secondo, che dovrebbe di regola dichiararsi incompetente, non ha altra soluzione che la possibilità di sospendere il procedimento se viene contestata la competenza del primo giudice. Non può invece accertare egli stesso la competenza del giudice adito per primo.
26 La seconda e la terza questione sollevate dal giudice nazionale vanno pertanto risolte come segue: salvo il caso in cui il giudice adito per secondo abbia una competenza esclusiva contemplata dalla convenzione e, in particolare, dall' art. 16 della stessa, l' art. 21 della convenzione dev' essere interpretato nel senso che, quando la competenza del giudice adito per primo è contestata, il giudice adito per secondo può solo sospendere il procedimento, qualora non si dichiari incompetente, e non può accertare egli stesso la competenza del giudice adito per primo.
27 Viste le soluzioni delle prime tre questioni, la quarta questione diviene priva di oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal, con ordinanza 26 luglio 1989, dichiara:
1) L' art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev' essere interpretato nel senso che esso si applica senza che si debba tener conto del domicilio delle parti delle due cause.
2) Salvo il caso in cui il giudice adito per secondo abbia una competenza esclusiva contemplata dalla convenzione e, in particolare, dall' art. 16 della stessa, l' art. 21 della convenzione dev' essere interpretato nel senso che, quando la competenza del giudice adito per primo è contestata, il giudice adito per secondo può solo sospendere il procedimento, qualora non si riconosca incompetente, e non può accertare egli stesso la competenza del giudice adito per primo.