CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 19155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30659-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1121/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, in riforma del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], docente della scuola secondaria immessa in ruolo il 1° settembre 2011, la quale aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio chiedendo il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio per ruolo prestato, a decorrere dal 9 settembre 2001, presso istituti scolastici paritari e ciò sia ai fini della ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 sia in relazione alla procedura di mobilità di cui all'art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale non hanno opposto difese il MIUR e l'[OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati; 3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 4. la ricorrente, ricevuta comunicazione della proposta, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall'art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dai suoi difensori che hanno anche autenticato la sottoscrizione; 2. nel giudizio di cassazione la rinuncia deve essere notificata solo alle parti costituite ed ha carattere recettizio ma non "accettizio", non richiede, cioè, l'accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero e l'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non è applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015). Ric. 2020 n. 30659 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 202 [OSCURATO:PERSONA] idente Lucia SDosito rftv [OSCURATO:PERSONA] ti 4 GIU Zat IliòANCELLIERE ESPER