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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14092/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 20/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 07/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania e MOLVETTI Alessandro, in relazione al reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva come loro rispettivamente ascritto in rubrica.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'abrogato art. 485 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.

Tali doglianze sono state ribadite con una memoria integrativa.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi: lungi dal limitarsi ad un acritico richiamo della decisione di primo grado, come sostenuto dai ricorrenti, è stata valorizzata - quanto alla [OSCURATO:PERSONA] - la contraddittorietà delle versioni fornite circa l'assegno incassato e la mancanza di rapporti con il soggetto che le avrebbe consegnato l'assegno, idonei a giustificare tale operazione.

Anche quanto al MOLVETTI, è stata evidenziata l'inverosimiglianza del coinvolgimento di un terzo soggetto con cui il ricorrente non aveva rapporti idonei a giustificare la dazione del titolo (e che peraltro non corrispondeva neanche nella firma di traenza).

Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a giustificare una declaratoria di responsabilità, anche quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Manifestamente infondato è il motivo concernente la qualificazione giuridica: oltre a quanto osservato in sentenza, è appena il caso di evidenziare che l'eventuale falsificazione costituirebbe un comportamento "a valle", non certo "a monte", della ricezione del titolo di provenienza delittuosa.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al diniego delle attenuanti generiche, non avendo i ricorrenti confutato in termini concretamente apprezzabili l'assunto della Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine (cfr. sul punto Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Del tutto immune da censure è la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla pena irrogata di gran lunga inferiore al medio edittale.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il /02/2022 [OSCURATO:PERSONA] e VITTORI /9zIEIEWPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]:1R° MESSOMI D'AG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 20/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 07/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania e MOLVETTI Alessandro, in relazione al reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva come loro rispettivamente ascritto in rubrica. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'abrogato art. 485 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Tali doglianze sono state ribadite con una memoria integrativa. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi: lungi dal limitarsi ad un acritico richiamo della decisione di primo grado, come sostenuto dai ricorrenti, è stata valorizzata - quanto alla [OSCURATO:PERSONA] - la contraddittorietà delle versioni fornite circa l'assegno incassato e la mancanza di rapporti con il soggetto che le avrebbe consegnato l'assegno, idonei a giustificare tale operazione. Anche quanto al MOLVETTI, è stata evidenziata l'inverosimiglianza del coinvolgimento di un terzo soggetto con cui il ricorrente non aveva rapporti idonei a giustificare la dazione del titolo (e che peraltro non corrispondeva neanche nella firma di traenza). Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a giustificare una declaratoria di responsabilità, anche quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Manifestamente infondato è il motivo concernente la qualificazione giuridica: oltre a quanto osservato in sentenza, è appena il caso di evidenziare che l'eventuale falsificazione costituirebbe un comportamento "a valle", non certo "a monte", della ricezione del titolo di provenienza delittuosa. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al diniego delle attenuanti generiche, non avendo i ricorrenti confutato in termini concretamente apprezzabili l'assunto della Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine (cfr. sul punto Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Del tutto immune da censure è la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla pena irrogata di gran lunga inferiore al medio edittale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il /02/2022 [OSCURATO:PERSONA] e VITTORI /9zIEIEWPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]:1R° MESSOMI D'AG
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