CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di concessione del beneficio dell'esecuzione della pena al domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto il condannato ha ottenuto nelle more la detenzione domiciliare, ossia un regime di espiazione in forma alternativa dal carattere sostanzialmente equivalente; che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottolì, Rv. 256225-01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/