CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 40760/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/04/2021 dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto - per quanto qui rileva - ha applicato a CANTORO Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto. 2. Avverso tale decisione, ricorre il CANTORO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando l'elemento psicologico del reato, e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve essere qui richiamato il consolidato principio secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Quanto poi all'ulteriore profilo prospettato, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata» (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265, la quale ha precisato, in motivazione, che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito). Risulta evidente, alla luce dei richiamati indirizzi interpretativi, che qui si intendono ribadire, l'estraneità delle censure prospettate dal ricorrente rispetto al novero di quelle deducibili in questa Sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente V