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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1964

Cassazione n. 23195/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1964 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato TUPPUTI Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato, con le generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (in Torino, il 22/2/2021); viste le conclusioni scritte del difensore, con le quali si è chiesto applicarsi il nuovo regime di procedibilità a querela per il reato contestato e dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per difetto della stessa, richiamati, in ogni caso, i motivi di ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (modalità dell'azione indicative di una certa professionalità e pena al di sotto del medio edittale, quanto alla dosimetria; numerosi precedenti per condotte di natura predatoria e prontezza a porre in essere l'ennesima azione allorché si era presentata l'occasione, denotanti la maggiore pericolosità dell'imputato, quanto alla recidiva); ritenuto, quanto al regime di procedibilità, che debba trovare applicazione il principio già più volte affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1964 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato TUPPUTI Domenico ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato, con le generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (in Torino, il 22/2/2021); viste le conclusioni scritte del difensore, con le quali si è chiesto applicarsi il nuovo regime di procedibilità a querela per il reato contestato e dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per difetto della stessa, richiamati, in ogni caso, i motivi di ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (modalità dell'azione indicative di una certa professionalità e pena al di sotto del medio edittale, quanto alla dosimetria; numerosi precedenti per condotte di natura predatoria e prontezza a porre in essere l'ennesima azione allorché si era presentata l'occasione, denotanti la maggiore pericolosità dell'imputato, quanto alla recidiva); ritenuto, quanto al regime di procedibilità, che debba trovare applicazione il principio già più volte affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris