CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 155) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il primo motivo in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 7, cod. pen. è inammissibile, in quanto non previamente dedotto in appello. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa, sulla base di una valutazione che non può essere messa in discussione in sede di legittimità, essendo stato considerato il non modico valore della merce oggetto di furto. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno insindacabilmente bilanciato con giudizio di equivalenza le attenuanti generiche con le aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]