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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 23112/2023

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7046-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ GRAZIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Oggetto: Pubblico impiego – incarico dirigenziale - durata fino al limite dell’età pensionabile- possibilità proroga implicita rapporto di impiego R.G.N. 7046/2015 Pag.avverso la sentenza n. 158/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 11/03/2014 R.G. n. 1052/2011; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda del Tassone, dipendente della Regione con qualifica dirigenziale che in data 14/11/2005 aveva stipulato un contratto di durata quinquennale per l’espletamento di incarico dirigenziale di settore, intesa ad ottenere, previo accertamento dell’illegittimità del suo collocamento a riposo in data 1/5/2006, il riconoscimento del suo diritto a proseguire nell’incarico fino alla scadenza del contratto e, dunque, anche oltre il compimento del 67mo anno di età.

Riteneva la Corte territoriale che occorresse applicare alla fattispecie l’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, norma che per come interpretata anche dalla giurisprudenza, non assegna alcun diritto al dipendente di permanere in servizio dopo il limite ordinario legislativamente previsto essendo riservata all’amministrazione la facoltà di accogliere la richiesta di permanere in servizio fino al 70mo anno di età.

Aggiungevache l ’incarico dirigenziale a termine presupponeva la sussistenza di un rapporto d’impiego con l’amministrazione, costituendo esso condizione di validità dell’impiego.

Considerava infondata la tesi dell’appellante di una prevalenza della volontà delle parti nel contratto avente ad oggetto l’incarico dirigenziale rispetto al rapporto di impiego.

Escludeva che da detto contratto potesse desumersi la volontà di prorogare il rapporto d’impiego fino al 70mo anno di età.

Evidenziava che nessuna formale istanza in tal senso fosse stata avanzata dal Tassone né alcuna valutazione dei requisiti per l’accoglimento operata dall’amministrazione.

Conclusivamente riteneva che il suddetto contratto non potesse avere alcuna valenza di proroga né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale e che il predetto per la durata eccedente quella consentita dalla legge fosse nullo, per cui non potesse far sorgere alcun diritto.

R.G.N. 7046/2015 Pag.2.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con tempestivo controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria dell’8 giugno 2021, questa Corte, rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente, risultava cancellato dall’Albo dei cassazionisti e ritenuto necessario consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore ha disposto rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare avviso alla parte personalmente.

4. Essendo, poi, nelle more deceduto il ricorrente, è stato disposto darsi avviso agli eredi dello stesso.

La cancelleria ho provveduto in conformità.

5. Nessuno si è costituito per gli eredi del Tassone.

6. Il PG ha depositato requisitoria e memoria scritte concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si osserva preliminarmenteche della sopravvenuta cancellazione dall ’Albo dei cassazionisti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato dato avviso alla parte personalmente e, per essa, a seguito del decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], agli eredi di quest’ultimo,presso gli indirizzi risultanti dalla certificazione dell’ufficiale d’anagrafe.

La suddetta parte non si è munita di altro difensore.

La comunicazione della nuova data dell’udienza pubblica fissata per il 20 giugno è stata ritualmente effettuata agli eredi [OSCURATO:PERSONA].

Tanto precisato,e posta la parte in condizione di nominare altro difensore così da ritenersi garantito il diritto di difesa, essendo il giudizio di cassazione governato dall’impulso di ufficio,questa Corte non può esimersi dal valutare il ricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, ex art. 360 cod. proc. civ, n. 3, nonché del principio del provvedimento implicito.

Censura la sentenza impugnata per aver errato nell’escludere che dal contratto per l’incarico dirigenziale in questione potesse desumersi la volontà dell’amministrazione di prorogare il rapporto d’impiego del Tassone.

Rileva che il contratto in questione manifesta in re ipsa tutti gli elementi in fatto ed in diritto richiesti dalla disciplina di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992.

2. Il motivo è infondato.

La Corte ha ben spiegato perché il contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale operasse su un piano ben diverso rispetto alrapporto di impiego e perché R.G.N. 7046/2015 Pag.ci volesse, per l’operatività della proroga di cui all’art. 16, una procedura formale nella specie non attivata.

Ciò trova conferma nella sentenza di questa Corte n. 11008 del 9 giugno 2020, nella quale è stato affermato, ancorché in tema di dirigenza medica, che anche per il contratto per incarico dirigenziale (lì exart. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992) rileva, ai fini dell’estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell’età massima legislativamente previsto, che non può essere derogato dalla volontà delle parti.

Quindi, in assenza di formale autorizzazione, nessuna proroga del trattenimento in servizio poteva implicitamente ricavarsi dalla stipula del contratto per incarico dirigenziale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1996.

Contesta la ritenuta sussistenza di un inscindibile legame tra incarico dirigenziale e rapporto d’impiego evidenziando che l’Amministrazione ha la facoltà di conferire tale tipo di incarico anche a soggetto esterno.

Rileva che la legge regionale prevede espressamente tale facoltà ponendo quale limite solo che l’esercizio delle funzioni non possa protrarsi oltre il 70mo anno di età.

Aggiunge che la medesima legge regionale fa divieto di stipulare rapporti convenzionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente, il che conferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

4. Il motivo è infondato.

Lo stesso art. 24 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali) della legge regionale n. 7 del 1996 stabilisce, al comma 4, che: «I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell’articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/93».

Si tratta, dunque, di incarichi conferiti ai dirigenti legati da rapporto di impiego.

Il fatto che l’art. 26 (Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale) della stessa legge preveda che: «1.

Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale R.G.N. 7046/2015 Pag.che: a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolodella Giunta regionale; b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea; c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell’Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età» non esclude che, nel caso di conferimento dell’incarico a dirigente interno, è alla disciplina ordinaria del rapporto di impiego che occorre fare riferimento.

Si aggiunga che, come da questa Corte già affermato (v.

Cass. 8 marzo 2021, n. 6308), sussistono precisi limiti rispetto al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni: “In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle Regioni, l’obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all’interno dell’ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett. f) dello stesso comma ha previsto l’applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione. (Fattispecie in tema di incarichi conferiti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 10 della l. r. n. 31 del 2002)”.

È pur vero che, nella specie, non si applica ratione temporisla modifica legislativa di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, tuttavia la Corte d’appello ha escluso che nel conferimento dell’incarico dirigenziale al ricorrente, già dipendente dell’Amministrazione, potesse ravvisarsi la volontà di prorogare implicitamente il rapporto di lavoro sottostante.

Ciò sia per il contenuto del contratto dirigenziale che, sul punto, non esplicitava nulla; sia per la natura del provvedimento di proroga del rapporto di impiego, che essendo atto discrezionale e obbligatoriamente motivato, secondo la Corte d’appello poco o per nulla si prestava ad essere assunto in forma implicita; sia ancora per la circostanza (significativamente valutata ex art. 1362, comma 2, cod. proc. civ.) che, dopo l’attribuzione dell’incarico l’Amministrazione aveva respinto l’esplicita richiesta di proroga del ricorrente.

R.G.N. 7046/2015 Pag.A ben guardare, il ricorrente non evidenzia alcun errore di diritto compiuto dalla Corte d’appello ma si limita a contrapporre a quella esplicitata nella sentenza una opposta interpretazione del provvedimento di incarico e ad attribuire ad esso la valenza di proroga del rapporto di impiego e così a fornire, dell’intera vicenda, una personale lettura che, però, collide con la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1362 e ss. cod. civ. in riferimento ai criteri di interpretazione dei contratti nonché art. 1419 cod. civ. in riferimento alla nullità dei contratti.

Censura la sentenza impugnata per una interpretazione del contratto di conferimento dell’incarico in questione violativa dei canoni ermeneutici.

Rileva che il contratto espressamente prevedeva una durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell’accordo e cioè sicuramente fino al 70mo anno di età.

Sostiene che la violazione del limite massimo di età con potrebbe costituire una nullità insanabile ma solo una nullità parziale.

6. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto proprio sussistente una nullità parziale avendo detto che il contratto era nullo per la durata eccedente quella consentita dalla legge.

7. Con il quarto motivo: violazione e/o errata interpretazione dei principi di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata sostenendo che, in applicazione dell’indicato principio, la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire al contratto individuale il valore di fonte di impegni vincolanti tra le parti.

8. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui ai precedenti motivi. 9.Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

10. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200.00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, R.G.N. 7046/2015 Pag.dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7046-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ GRAZIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Oggetto: Pubblico impiego – incarico dirigenziale - durata fino al limite dell’età pensionabile- possibilità proroga implicita rapporto di impiego R.G.N. 7046/2015 Pag.avverso la sentenza n. 158/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 11/03/2014 R.G. n. 1052/2011; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda del Tassone, dipendente della Regione con qualifica dirigenziale che in data 14/11/2005 aveva stipulato un contratto di durata quinquennale per l’espletamento di incarico dirigenziale di settore, intesa ad ottenere, previo accertamento dell’illegittimità del suo collocamento a riposo in data 1/5/2006, il riconoscimento del suo diritto a proseguire nell’incarico fino alla scadenza del contratto e, dunque, anche oltre il compimento del 67mo anno di età. Riteneva la Corte territoriale che occorresse applicare alla fattispecie l’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, norma che per come interpretata anche dalla giurisprudenza, non assegna alcun diritto al dipendente di permanere in servizio dopo il limite ordinario legislativamente previsto essendo riservata all’amministrazione la facoltà di accogliere la richiesta di permanere in servizio fino al 70mo anno di età. Aggiungevache l ’incarico dirigenziale a termine presupponeva la sussistenza di un rapporto d’impiego con l’amministrazione, costituendo esso condizione di validità dell’impiego. Considerava infondata la tesi dell’appellante di una prevalenza della volontà delle parti nel contratto avente ad oggetto l’incarico dirigenziale rispetto al rapporto di impiego. Escludeva che da detto contratto potesse desumersi la volontà di prorogare il rapporto d’impiego fino al 70mo anno di età. Evidenziava che nessuna formale istanza in tal senso fosse stata avanzata dal Tassone né alcuna valutazione dei requisiti per l’accoglimento operata dall’amministrazione. Conclusivamente riteneva che il suddetto contratto non potesse avere alcuna valenza di proroga né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale e che il predetto per la durata eccedente quella consentita dalla legge fosse nullo, per cui non potesse far sorgere alcun diritto. R.G.N. 7046/2015 Pag.2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con tempestivo controricorso. 3. Con ordinanza interlocutoria dell’8 giugno 2021, questa Corte, rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente, risultava cancellato dall’Albo dei cassazionisti e ritenuto necessario consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore ha disposto rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare avviso alla parte personalmente. 4. Essendo, poi, nelle more deceduto il ricorrente, è stato disposto darsi avviso agli eredi dello stesso. La cancelleria ho provveduto in conformità. 5. Nessuno si è costituito per gli eredi del Tassone. 6. Il PG ha depositato requisitoria e memoria scritte concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si osserva preliminarmenteche della sopravvenuta cancellazione dall ’Albo dei cassazionisti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato dato avviso alla parte personalmente e, per essa, a seguito del decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], agli eredi di quest’ultimo,presso gli indirizzi risultanti dalla certificazione dell’ufficiale d’anagrafe. La suddetta parte non si è munita di altro difensore. La comunicazione della nuova data dell’udienza pubblica fissata per il 20 giugno è stata ritualmente effettuata agli eredi [OSCURATO:PERSONA]. Tanto precisato,e posta la parte in condizione di nominare altro difensore così da ritenersi garantito il diritto di difesa, essendo il giudizio di cassazione governato dall’impulso di ufficio,questa Corte non può esimersi dal valutare il ricorso. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, ex art. 360 cod. proc. civ, n. 3, nonché del principio del provvedimento implicito. Censura la sentenza impugnata per aver errato nell’escludere che dal contratto per l’incarico dirigenziale in questione potesse desumersi la volontà dell’amministrazione di prorogare il rapporto d’impiego del Tassone. Rileva che il contratto in questione manifesta in re ipsa tutti gli elementi in fatto ed in diritto richiesti dalla disciplina di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992. 2. Il motivo è infondato. La Corte ha ben spiegato perché il contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale operasse su un piano ben diverso rispetto alrapporto di impiego e perché R.G.N. 7046/2015 Pag.ci volesse, per l’operatività della proroga di cui all’art. 16, una procedura formale nella specie non attivata. Ciò trova conferma nella sentenza di questa Corte n. 11008 del 9 giugno 2020, nella quale è stato affermato, ancorché in tema di dirigenza medica, che anche per il contratto per incarico dirigenziale (lì exart. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992) rileva, ai fini dell’estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell’età massima legislativamente previsto, che non può essere derogato dalla volontà delle parti. Quindi, in assenza di formale autorizzazione, nessuna proroga del trattenimento in servizio poteva implicitamente ricavarsi dalla stipula del contratto per incarico dirigenziale. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1996. Contesta la ritenuta sussistenza di un inscindibile legame tra incarico dirigenziale e rapporto d’impiego evidenziando che l’Amministrazione ha la facoltà di conferire tale tipo di incarico anche a soggetto esterno. Rileva che la legge regionale prevede espressamente tale facoltà ponendo quale limite solo che l’esercizio delle funzioni non possa protrarsi oltre il 70mo anno di età. Aggiunge che la medesima legge regionale fa divieto di stipulare rapporti convenzionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente, il che conferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio. 4. Il motivo è infondato. Lo stesso art. 24 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali) della legge regionale n. 7 del 1996 stabilisce, al comma 4, che: «I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell’articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/93». Si tratta, dunque, di incarichi conferiti ai dirigenti legati da rapporto di impiego. Il fatto che l’art. 26 (Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale) della stessa legge preveda che: «1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale R.G.N. 7046/2015 Pag.che: a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolodella Giunta regionale; b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea; c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell’Avvocatura dello Stato per almeno un decennio. 2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale. 3. L’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età» non esclude che, nel caso di conferimento dell’incarico a dirigente interno, è alla disciplina ordinaria del rapporto di impiego che occorre fare riferimento. Si aggiunga che, come da questa Corte già affermato (v. Cass. 8 marzo 2021, n. 6308), sussistono precisi limiti rispetto al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni: “In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle Regioni, l’obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all’interno dell’ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett. f) dello stesso comma ha previsto l’applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione. (Fattispecie in tema di incarichi conferiti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 10 della l. r. n. 31 del 2002)”. È pur vero che, nella specie, non si applica ratione temporisla modifica legislativa di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, tuttavia la Corte d’appello ha escluso che nel conferimento dell’incarico dirigenziale al ricorrente, già dipendente dell’Amministrazione, potesse ravvisarsi la volontà di prorogare implicitamente il rapporto di lavoro sottostante. Ciò sia per il contenuto del contratto dirigenziale che, sul punto, non esplicitava nulla; sia per la natura del provvedimento di proroga del rapporto di impiego, che essendo atto discrezionale e obbligatoriamente motivato, secondo la Corte d’appello poco o per nulla si prestava ad essere assunto in forma implicita; sia ancora per la circostanza (significativamente valutata ex art. 1362, comma 2, cod. proc. civ.) che, dopo l’attribuzione dell’incarico l’Amministrazione aveva respinto l’esplicita richiesta di proroga del ricorrente. R.G.N. 7046/2015 Pag.A ben guardare, il ricorrente non evidenzia alcun errore di diritto compiuto dalla Corte d’appello ma si limita a contrapporre a quella esplicitata nella sentenza una opposta interpretazione del provvedimento di incarico e ad attribuire ad esso la valenza di proroga del rapporto di impiego e così a fornire, dell’intera vicenda, una personale lettura che, però, collide con la ricostruzione fattuale dei giudici di merito. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1362 e ss. cod. civ. in riferimento ai criteri di interpretazione dei contratti nonché art. 1419 cod. civ. in riferimento alla nullità dei contratti. Censura la sentenza impugnata per una interpretazione del contratto di conferimento dell’incarico in questione violativa dei canoni ermeneutici. Rileva che il contratto espressamente prevedeva una durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell’accordo e cioè sicuramente fino al 70mo anno di età. Sostiene che la violazione del limite massimo di età con potrebbe costituire una nullità insanabile ma solo una nullità parziale. 6. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto proprio sussistente una nullità parziale avendo detto che il contratto era nullo per la durata eccedente quella consentita dalla legge. 7. Con il quarto motivo: violazione e/o errata interpretazione dei principi di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ. Censura la sentenza impugnata sostenendo che, in applicazione dell’indicato principio, la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire al contratto individuale il valore di fonte di impegni vincolanti tra le parti. 8. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui ai precedenti motivi. 9.Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 10. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200.00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, R.G.N. 7046/2015 Pag.dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se
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