CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Venezia, in data 9.10.2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, così correttamente qualificata l'impugnazione proposta innanzi al tribunale di Venezia, lamentando carenza e illogicità della motivazione; insussistenza del reato contestato; mancanza di prova; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessiva severità della pena irrogata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] pvi, [OSCURATO:PERSONA] C ANGE