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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26486/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con il quale su deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte territoriale esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atti e sulla gravità dell'episodio oggetto della condanna (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che la condotta tenuta dal ricorrente, connotata sia violenza che da minacce, "costituisce espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell'autorità nonché di peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con il quale su deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte territoriale esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atti e sulla gravità dell'episodio oggetto della condanna (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che la condotta tenuta dal ricorrente, connotata sia violenza che da minacce, "costituisce espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell'autorità nonché di peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris